Ma è possibile?

LEGGE 31 luglio 2006, n.241 Concessione di indulto.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulgala seguente legge:Art. 1.1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le penedetentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole ocongiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cuiall'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.2. L'indulto non si applica:a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codicepenale:1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico);3) 270-quater (arruolamento con finaita' di terrorismo ancheinternazionale);4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' diterrorismo anche internzionale);5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali oesplosivi);7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o dieversione);9) 306 (banda armata);10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzataalla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 delcodice penale);11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);12) 422 (strage);13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);14) 600-bis (prostituzione minorile);15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi previstadall'articolo 600-quater.1 del codice penale;16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anchenell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale,sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma delmedesimo articolo 600-quater;17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allosfruttamento della prostituzione minorile);18) 601 (tratta di persone);19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);20) 609-bis (violenza sessuale);21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),commi primo, secondo e terzo;25) 644 (usura);26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che lasostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti daldelitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitticoncernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti opsicotrope;b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e ladetenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cuiall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplinadegli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esuccessive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per ildelitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testounico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimoarticolo 74;c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante dicui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, esuccessive modificazioni;d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante dicui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni;e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante dicui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne hausufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, un delitto non colposo per il quale riporticondanna a pena detentiva non inferiore a due anni.4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 31 luglio 2006NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio deiMinistriVisto, il Guardasigilli: Mastella