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«Con il PG5934/2014 COMUNE DI MILANO Sportello Unico SI ORDINA DI SOSPENDERE LE OPERE IN CORSO E DI TENERLE SOSPESE FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PROGETTO ED AL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
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CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI
Tra le molte iniziative messe in campo dal Comune a favore dei tanti anziani che vivono in città, non potevano mancare momenti da dedicare allo svago, al relax, al benessere e alla cura della propria persona
I Centri Socio-Ricreativi sono aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 55 anni di età.
Per frequentarli basta sottoscrivere l'iscrizione annuale, che costa € 10,00 e dà diritto a partecipare alle attività organizzate anche tutti i giorni.
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Referendum Radicali: gli ultimi tavoli milanesi
Leonardo Donofrio, Presidente Associazione Istruzione Unita Scuola e portavove del Comitato over 70, oggi 21 settembre 2013 a Piazza San Babila ha firmato tutti i 12 referendum radicali
ALLARME DEL SINDACATOPENSIONATI I.U.S
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La vicenda
Il dato processuale riguarda un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore aveva ricostruito il reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori, essendo stato riconosciuto a una associazione polisportiva lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar.
La sentenza di appello, che rigettava l’impugnazione, viene opposta dall’associazione con ricorso per cassazione con il quale è richiesta la censura della decisione di secondo grado per vizio di motivazione nonché, per quanto qui di interesse, per violazione dell’articolo 86 del Tuir, il quale imporrebbe la regola generale della qualificazione dell’ente come commerciale o non, sulla base dell’atto costitutivo ovvero dello statuto, con onere a carico dell’ufficio di fornire la prova contraria. Sostiene inoltre il ricorrente che, a tal fine, l’Agenzia dovrebbe provare, anche in via presuntiva, il presupposto della rettifica ovvero almeno la teorica esistenza di ricavi non documentati, prima e a prescindere dalla loro quantificazione.
Motivi della decisione
Nel respingere totalmente il ricorso del contribuente, la Corte suprema convalida il principio che è legittimo l’accertamento induttivo se l’associazione senza scopo di lucro svolge invece regolare attività commerciale al suo interno.
A tal fine, dopo aver premesso che nessuna norma fiscale impone, in via generale, l’obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione – sia nella sede contenziosa (cfr Cassazione, sentenze 20268/2008, 16874/2009, 14026/2012), il giudice di legittimità argomenta che, in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come prevede l’articolo 111, secondo comma, del Dpr 917/1986 (nel testo applicabile nella specie, ratione temporis) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Lo stesso articolo 111, primo comma – in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce, d’altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l’Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005). Di conseguenza, l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).
In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione, sentenza 11456/2010).
Nel confermare, quindi, il recupero a tassazione, come redditi di impresa, dei proventi conseguiti dall’associazione sportiva, perché i soci della palestra da essa gestita venivano di fatto trattati come semplici clienti di un imprenditore, la Corte di legittimità conclude rilevando che la sentenza impugnata non merita censura, in quanto “gli elementi richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della non assoggettabilità al tributo, non essendo lo stesso società commerciale, siano stati assolutamente insufficienti allo scopo, estrinsecandosi, in ultima analisi, al richiamo allo statuto, ignorando i principi chiaramente richiesti dalla Cassazione sull'onere della prova”.
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RASSEGNA STAMPA DAL 19 NOVEMBRE 2014
RASSEGNA STAMPA DAL 19 novembre 2014 Finalmente la rassegna stampa di tutti i quotidiani italiani! Le prime pagine di tutti i giornali italiani in un'unica finestra, tutta l'informazione da tutti i punti di vista. Utilizza il menu in alto per muoverti tra le varie testate giornalistiche italiane e scopri le notizie di oggi. Dai uno sguardo a tutta l'informazione italiana in un click! Da questo sito potrai ogni giorno vedere le notizie dei principali quotidiani. Non perdere tempo a digitare mille indirizzi, segui quotidianamente la nostra rassegna stampa. Utilizza il menu per muoverti fra le varie testate. Sono già stati inseriti numerosi quotidiani nazionali in modo da permetterti un'ottima rassegna stampa quotidiana. Verranno successivamente inseriti altri quotidiani nazionali e esteri, potrai anche tu suggerire il tuo quotidiano preferito per migliorare la tua rassegna stampa. Tutti i loghi appartengono ai legittimi proprietari
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Quesiti relativi alle associazioni
Ecco i Quesiti
1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO
PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997
2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO
PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26
NOVEMBRE 1999, n. 473
3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI
CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L’UGUAGLIANZA
DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.
PER SAPERNE DI PIU', CLICCA QUI
Atm, il caro biglietto colpisce gli over 70
MILANO-ForUM Email - NUOVE TARIFFE URBANE ATM SETTEMBRE 2013
Tu che ne pensi? By e-mail. Dillo a anzianiinpiazza@libero.it
Sport e Atm: aumento dei costi per gli anziani
by Sito ufficiale del Gruppo Consiliare Radicale–Federalista Europeo
Leggi tutto Bilancio di previsione 2013 – 2015 del Comune di Milano
BUONA LETTURA
Codice fiscale Mod.AA5/6
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Come si richiede il codice fiscale: CLICCA QUI
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COMUNICAZIONE DA PARTE DI ENTI ASSOCIATIVI(Eas)
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
PER SAPERNE DI PIU ', CLICCA QUI
Modello EAS 2014
Gli Enti associativi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione, ai fini dalla non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi. La trasmissione deve avvenire necessariamente per via telematiche utilizzando il modello EAS (scaricalo), con nel quale vanno indicati i requisiti fiscali per l’accesso alle agevolazioni di cui ai Dpr 917/1986 (art. 148) e 633/1972 (art. 4, co. 4, secondo periodo e 6), per ottenere le quali sono obbligati a presentarlo gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale o solo attività istituzionale ricevendo quote dai soci.
Inviato da: amandaclark82
il 30/12/2016 alle 15:23
Inviato da: sexydamilleeunanotte
il 26/08/2016 alle 11:36
Inviato da: nicole_zanellato
il 19/02/2014 alle 10:57
Inviato da: anzianiinpiazza
il 01/07/2013 alle 16:48
Inviato da: leonardo_donofrio
il 26/06/2013 alle 05:27