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DIRITTO - Voce del Piccolo Glossario


CClausola vessatoria = Le c.dd. Clausole vessatorie sono espressamente previste dal ns Codice civile all'articolo 1341 (comma 2). Consistono in particolari condizioni contrattuali favorevoli a colui che le predispone (come ad esempio una forte limitazione di proprie responsabilità, oppure la possibilità di recedere dal contratto o di limitare la facoltà di opporre eccezioni da parte dell'altro contraente). Sostanzialmente limitano la libertà contrattuale dell'altra parte (il più delle volte più debole, contrattualmente parlando) a proprio vantaggio. Per questo motivo se contenute nelle  condizioni generali di contratto debbono essere approvate per iscritto, a testimonianza che chi ha accettato il contratto ne è  a conoscenza. Nell'articolo 33, co. 1, del Codice del Consumo la definizione è ancora più particolareggiata, nell'ipotesi in cui "l'altra parte debole" sia un consumatore: "Nel contratto concluso tra consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Parlando in "non giuridichese" : sono quelle clausole che spesso si trovano scritte picccolepiccole in calce a lunghi ed articolati contratti ... ;-)))(orioeluna).--- > Riferimenti normativi: art. 1321 c.c., 1469 bis c.c., art. 33 e ss. Codice del Consumo--- > Bibliografia di approfondimento: Alpa-Bonilini-Carnevali-Di Majo, Disciplina generale dei contratti, Giappichelli, 1994; Cesaro, Condizioni generali di contratto ed elencazione delle clausole vessatorie, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile , (1991), p.55-61; Majello, Considerazioni in tema di condizioni generali di contratto, 1986; Rizzo (Vito), Condizioni generali di contratto e predisposizione normativa, 1983; Bianca, Le condizioni generali di contratto, 1981 e tantissimi altri testi ...