Dal 1° aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro. Lo ha preannunciato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera durante una conferenza stampa, in linea con quanto indicato dalla circolare 22/ E del 26 maggio 2011 della medesima Agenzia. La mediazione tributaria intende perseguire l’obiettivo primario di deflazionare il contenzioso fiscale lasciando che siano gli Uffici interni alle Direzioni Provinciali per l’Agenzia delle Entrate e il contribuente a trovare una soluzione in tempi brevi.La mediazione diventa condizione di procedibilità prima di ricorrere alla Commissione tributaria. L’obiettivo è quello di evitare il rinvio ai giudici tributari: si stima che oltre 110 mila liti potranno trovare una definitiva conclusione in sede amministrativa. In caso di raggiungimento di una soluzione positiva le sanzioni saranno ridotte al 40%.Il reclamo ha per oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di stato e va presentato alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto controverso. Nel caso l’Agenzia delle entrate non intenda accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, la stessa dovrà indicare una soluzione.Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.La mediazione tributaria si differenzia dalla mediazione civile e commerciale prevista dal D.Lgs n.28/2010 che opera per le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili. In ambito tributario vige il principio della indisponibilità dei diritti per cui la sua disciplina non può essere applicabile.Befera ha spiegato poi che se la mediazione riuscirà ad imporsi in futuro la soglia dei 20.000 euro per l'accesso al procedimento potrebbe aumentare. In ogni caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la mediazione non è un condono.Il sistema del procedimento di mediazione tributaria, lasciato sostanzialmente alla stessa Agenzia delle Entrate, presenta tuttavia delle debolezze, poiché in assenza di un soggetto terzo ed imparziale il potere decisionale sull’esito del procedimento resta in mano, nonostante i buoni propositi, alla stessa Agenzia che ha emanato l’atto e che riceve il reclamo.
Diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro
Dal 1° aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria per le controversie di valore non superiore ai 20000 euro. Lo ha preannunciato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera durante una conferenza stampa, in linea con quanto indicato dalla circolare 22/ E del 26 maggio 2011 della medesima Agenzia. La mediazione tributaria intende perseguire l’obiettivo primario di deflazionare il contenzioso fiscale lasciando che siano gli Uffici interni alle Direzioni Provinciali per l’Agenzia delle Entrate e il contribuente a trovare una soluzione in tempi brevi.La mediazione diventa condizione di procedibilità prima di ricorrere alla Commissione tributaria. L’obiettivo è quello di evitare il rinvio ai giudici tributari: si stima che oltre 110 mila liti potranno trovare una definitiva conclusione in sede amministrativa. In caso di raggiungimento di una soluzione positiva le sanzioni saranno ridotte al 40%.Il reclamo ha per oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di stato e va presentato alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto controverso. Nel caso l’Agenzia delle entrate non intenda accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, la stessa dovrà indicare una soluzione.Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.La mediazione tributaria si differenzia dalla mediazione civile e commerciale prevista dal D.Lgs n.28/2010 che opera per le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili. In ambito tributario vige il principio della indisponibilità dei diritti per cui la sua disciplina non può essere applicabile.Befera ha spiegato poi che se la mediazione riuscirà ad imporsi in futuro la soglia dei 20.000 euro per l'accesso al procedimento potrebbe aumentare. In ogni caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la mediazione non è un condono.Il sistema del procedimento di mediazione tributaria, lasciato sostanzialmente alla stessa Agenzia delle Entrate, presenta tuttavia delle debolezze, poiché in assenza di un soggetto terzo ed imparziale il potere decisionale sull’esito del procedimento resta in mano, nonostante i buoni propositi, alla stessa Agenzia che ha emanato l’atto e che riceve il reclamo.