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Giudice di pace di Napoli eccepisce sulla obbligatorietà della mediazione.


L’entrata in vigore della mediazione obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e sinistri stradali, il 21 marzo, ha fatto aumentare di molto il numero delle istanze di mediazione.I Giudici di pace si sono mostrati alquanto restii ad accettare l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio.Un Giudice di pace di Napoli , lo scorso 23 marzo, ha eluso il regime della mediazione obbligatoria nelle controversie in cui rileva il successivo giudizio dinanzi ai Giudici di Pace.Orbene, il Giudice de quo ha stabilito che la legge sulla mediazione (d.lgs. 28/2010) non ha abrogato gli artt. 320 e 322 c.p.c. in materia di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il quale rappresenta una disciplina speciale rispetto al rito ordinario.Gli articoli  320 e 322 c.p.c. prevedono rispettivamente un tentativo conciliativo giudiziale e stragiudiziale dinanzi al Giudice di pace, quest’ultimo nato proprio al fine di ottenere il medesimo effetto deflattivo che si sta cercando di realizzare con la procedura di cui al d.lgs. 28/2010.Dice il Giudice partenopeo, che la legge sulla mediazione non ha abrogato gli artt. 320 e 322, né, tantomeno, li prevede espressamente.Per tale ragione, conclude  che legittimare un tentativo di mediazione, prima di un ulteriore tentativo conciliativo dinanzi al Giudice di pace, sarebbe illogico e in contrasto con il dato sistematico.è una pronuncia che ha destato perplessità di non poco momento in ordine all’elusione operata dalla stessa, ma che avrà sicuramente un seguito tra i Giudici di pace e gli operatori del diritto che continuano ad intravedere elementi di incostituzionalità della legge sulla mediazione, in  attesa che si pronunci la Corte Costituzionale in merito.