FUMANDO FUMANDO

UNA GRAVISSIMA INGIUSTIZIA CHE NON VA TACIUTA!


(IN RIFERIMENTO CLICCARE SUI LINK) Con la legge 528/82 il gioco del Lotto veniva affidato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il personale, all’epoca in servizio presso le Ricevitorie, ebbe facoltà di optare per la stipula di un contratto di concessione per l’ottenimento delle Ricevitorie del Lotto. Detto contratto, stipulato nel luglio del 1987, fra Intendenza di Finanza di Roma e gli ex-dipendenti del Lotto, prevedeva: - aggio al 10 per cento; - distanze fra Tabaccherie e Ricevitorie del Lotto non inferiori ai 500  metri;- nessuna scadenza della concessione;- nessuna una tantum da corrispondere; Le successive leggi finanziarie hanno via via così variato le condizioni su cui il contratto di concessione fondava:- aggio all'8 per cento;- distanze fra Tabaccherie e Ricevitorie del lotto a 0 metri; - scadenza novennale della concessione; - imposizione del pagamento di una una tantum per l'utilizzo dei terminali di gioco. Ed ancora, l’art. 6 della legge 85/90, stabiliva che “a tutte le concessioni del gioco del Lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 1293/57” ovvero la normativa delle Tabaccherie. In conseguenza di tutto ciò è risultato palese che i titolari di Ricevitoria Lotto hanno subito un gravissimo danno  a cui il Parlamento ha inteso porre rimedio con il comma 42 bis art.3 della legge 248/05 che assegnava ai titolari di Ricevitoria Lotto, comunque danneggiati, una Tabaccheria con facoltà di intestazione della stessa a coadiutori, parenti o affini precisando che “per l’istituzione delle Rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività”. Logica vuole o vorrebbe  che questa ultima precisazione fosse interpretata in riferimento ai soli eventuali parenti o affini intestatari  che avevano obbligo, esattamente come previsto in normativa, di cercare un nuovo locale nel rispetto dei vigenti parametri di distanza e redditività ed infatti:-    Il gioco del Lotto, per quanto alla legge 528/82  e di seguito fino alla legge 85/90, altro non è che uno dei generi di Monopolio e, pertanto, i titolari di Ricevitoria del Lotto in esclusiva hanno o avevano di già un punto vendita di generi di Monopolio e nulla, quindi,  dovevano “istituire” al contrario degli eventuali terzi intestatari che, difatti, ottenendo l’intestazione della Rivendita hanno ottenuto anche una nuova concessione Lotto-   Il comma 42 bis non menziona alcun obbligo di trasferimento, in altro locale, dei titolari che esercitano la possibilità di assegnazione e, pertanto, giammai avrebbe potuto dettare una norma riservata solo e soltanto a chi “graziato dal dono dell’ubiquità” ed in netta contrapposizione all’art. 28 della legge 1293/57 che obbliga alla gestione personale sia delle Rivendite che delle sopravvissute Ricevitorie del Lotto assoggettate alla stessa normativa ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della legge 85/90.                    CIO’ STANTE COSA E’ INVECE ACCADUTO?  L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non ha operato alcuna distinzione tra titolari che hanno esercitato la possibilità di assegnazione e terzi intestatari, per rinuncia del titolare, di modo che la quasi totalità degli assegnatari ha provveduto ad intestare, artatamente, la Tabaccheria a figli e parenti ottenendo una ulteriore concessione Lotto mentre chi ha dovuto intestarsela è costretto a sopportare doppi costi di gestione dividendosi tra un punto ed un altro soggiacendo, paradossalmente, ad un ulteriore gravissimo danno a seguito di una legge che avevo lo scopo di risarcire chi già gravemente danneggiato…..!!! TUTTO QUESTO E’ L’ESATTO CONTRARIO DI CIO’ CHE VOLEVA ED INTENDEVA  IL LEGISLATORE ED E’ CONTRO I PIU’ ELEMENTARI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA SANCITI  DALLA COSTITUZIONE ITALIANA!!!(IN RIFERIMENTO CLICCARE SUI LINK)