ANGEL HEART

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L'elemento soggettivoPer quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010). È chiaro che per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma sia sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003). Aldilà del requisito della crudeltà, richiesto per il dolo specifico, riferibile agli atti concreti che infliggono gravi sofferenze fisiche senza giustificati motivi ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996), per integrare il reato di maltrattamento è sufficiente anche il dolo generico ricavabile dal secondo requisito soggettivo, ovvero la mancanza di necessità. Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).Le circostanze aggravantiIl terzo comma dell'art. 544-ter introduce una speciale circostanza aggravante, la quale prevede, nel caso di morte dell'animale, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, che la pena nello stesso prevista sia aumentata della metà. Risulta chiaro come la morte dell'animale debba essere colposa e non dolosa: una conseguenza non voluta del maltrattamento da parte del soggetto agente; in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis c.p.Azioni e competenzeIl reato di cui all'art. 544-ter c.p. è perseguibile d'ufficio, pertanto, una volta che l'autorità giudiziaria è venuta conoscenza del fatto riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.La notizia di reato può provenire, su iniziativa e segnalazione, di qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente all'autorità (tramite denuncia presso qualunque ufficio di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia di Stato, corpo forestale, ecc.), tenuta ad intervenire in ordine a un reato a danno degli animali, ovvero avvalendosi delle associazioni animaliste o di enti riconosciuti che, secondo l'art. 7 della l. n. 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p.Per determinati soggetti che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità. L'organo giudicante competente è il Tribunale penale in composizione monocratica.