Creato da studiolegalefazzari il 08/09/2009
Autore di Fuori dall'Ombra

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Attenzione al numero 3202002020

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari
Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices
Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

Numerosi clienti, principalmente della Compagnia telefonica WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. hanno segnalato misteriose decurtazioni del credito telefonico da parte di alcune Società, quali ad esempio Video 69, FlirtXx e numerose altre, che utilizzano il numero 3202020200 e sembrano far capo a NEOMOBILE S.p.A.,. Tali decurtazioni scaturirebbero da presunti abbonamenti a servizi che tuttavia gli utenti affermano di non avere mai richiesto, mentre cospicue e frequenti sono le decurtazioni di denaro attinte direttamente dal credito prepagato od addebitate in bolletta per gli utenti con contratto. Come numero assistenza clienti il più delle volte è fornito il numero 0689970402, con cui tuttavia sembra non si risolva nulla, mentre la Società NEOMOBILE S.p.A. risulta avere il numero telefonico 0698262553 e sede in Roma al Viale Luigi Pasteur n°78 (cap 00144). Chiunque ritenesse di aver subito anomale decurtazioni e/o addebiti per prestazioni non richieste può segnalare l'accaduto:
1) Alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, al seguente link:
 https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/wfintro.aspx
2) All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al seguente link:ù
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=7
Avv. Simone Fazzari
Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices
Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 
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IL TRIBUNALE DEL RIESAME ANNULLA IL SEQUESTRO DISPOSTO DAL GIP DI ROMA DEL PORTALE DI FILE SHARING RAPIDGATOR

Foto di studiolegalefazzari

Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della piattaforma di file sharing RAPIDGATOR. Il dominio, tuttavia, risulta ancora inaccessibile dall’Italia.

È stato reso noto l’esito del ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Roma da parte dei difensori di Rapidgator, uno dei portali di file sharing oscurati lo scorso aprile su ordine del GIP Massimo Di Lauro. Il provvedimento del GIP faceva seguito ad  un’indagine della Polizia Postale avviata da una denuncia per violazione di copyright da parte della Sunshine Pictures, la casa di distribuzione italiana del film d’animazione francese Un Monstre à Paris (Un Mostro a Parigi).

Il sequestro preventivo è stato ritenuto una misura sproporzionata dal giudice per il Riesame del Tribunale di Roma, che ha disposto il ripristino dell’accesso del sito Rapidgator ai fini di archiviazione per conto terzi (servizio di cloud storage), eventualmente anche a pagamento.

Secondo il giudice l’oscuramento deve essere una misura da attuarsi solo in caso in cui  i legittimi detentori dei diritti non abbiano ottenuto la rimozione dei file ritenuti illeciti dopo averne fatto richiesta formale ai portali. Una procedura simile a quella prevista negli Stati Uniti dal noto Digital Millennium Copyright Act,che prevede per i detentori di diritto d’autore la possibilità di richiedere la rimozione dei contenuti ritenuti illeciti attraverso una formale richiesta (takedown notice).

Nel caso in oggetto, nonostante sia stata rilevata dal giudice la presenza di strumenti offerti dal portale per l’eliminazione dei contenuti, come un indirizzo di posta elettronica per segnalare gli abusi e la vigilanza dello US copyright office, nessuna segnalazione era stata inoltrata ai gestori di Rapidgator per la rimozione del file illecito da parte dei responsabili della Sunshine Pictures.

A quanto risulta, l’ordine di ripristino degli accessi al sito Rapidgator.net, diramato all’inizio di maggio, non ha ancora permesso di ripristinare l’accesso al portale, che è ancora irraggiungibile dagli utenti italiani.

 
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Un disperato appello di una mamma: «toglietemi la cittadinanza Italiana»

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 

Un disperato appello di una mamma: «toglietemi la cittadinanza Italiana»
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Pubblico la lettera di una mamma disperata, che la stessa ha inviato al Presidente della Repubblica Napolitano e al Presidente del Consiglio Letta. Questa lettera, la riporto integralmente. I contenuti non vanno strumentalizzati politicamente, ma devono invece far riflettere, per far capire il grado della disperazione e l’emergenza in cui viviamo da qualche tempo, e che in taluni momenti potrebbe essere alleviata con il buon senso, magari, aggirando la burocrazia e sopratutto difendendo la meritocrazia.
Egregio Sig.Presidente della Repubblica e Sig.Presidente del Consiglio,
«Scrivo questa lettera aperta da inoltrare ai giornali tramite l’ass.ne Legittima Difesa, non scriverò pubblicamente il mio nome onde evitare ulteriori vessazioni da parte di chi dovrebbe tutelare la gente in difficoltà. 
Io chiedo di perdere la cittadinanza italiana e diventare una extracomunitaria, lo chiedo perchè sono stanca di non poter vivere con mio figlio solo perchè italiana e come italiana non ho diritto ad agevolazioni in materia di aiuto..in particolare di punteggio per l’assegnazione di una casa popolare.
Sono attualmente senza lavoro, dopo anni di lavoro saltuario, nell’ultimo anno dopo la separazione ho vissuto a Milano avevo un lavoretto ed una famiglia che mi ospitava…ma mio figlio , che vive con i nonni, ha cominciato a sentire la mia mancanza..sono quindi tornata nella mia città pur di stare qualche ora al giorno con lui, ospite di amici ..una settimana in un posto, poi altro posto..il sacrificio in attesa della casa popolare..ritenevo di avere tutti i requisiti…volevo ricongiungermi a mio figlio….ma non rende punteggio un solo figlio e non nello stato di famiglia…qualcuno dovrà spiegarmi senza una casa come posso dichiarare un nucleo famigliare….non mi spettano aiuti diversamente dalle famiglie straniere..io italiana non sono gradita nella mia terra…l’Italia è un paese fondato sul lavoro…Bugie….il lavoro è prima per gli stranieri…le case popolari prima agli stranieri…i contributi prima agli stranieri…
Non mi uccido perchè non do questa soddisfazione e poi comunque mio figlio ha bisogno di me..ma vi prego con il cuore toglietemi la cittadinanza Italiana e fatemi diventare extracomunitaria, voglio avere una casa per vivere con mio figlio, mi sento discriminata per essere Italiana…chiaramente questo appello è anche alla Sig.ra Ministro pari opportunità….mi dia le stesse opportunità di chi italiano non è.
Fiduciosa di una risposta..anche se dubito…I miei riferimenti personali sono a conoscenza dell’Ass.ne Legittima Difesa che invierà questa mia richiesta ai giornali».

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Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

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Posta elettronica certificata: quale rilevanza nel processo civile?

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Firm

 

L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (24 gennaio-18 marzo 2013, n. 6752) chiarisce in maniera inequivocabile quale sia l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendo ormai la piena operatività dello strumento telematico.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell'art. 366 comma 2 c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla L. 12/11/11 n°183, che ha modificato la L. 53/94 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3 c.p.c.

Si ricorda, inoltre, che già il D.M. 4472011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della L. 06/08/08 n°133. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.

Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal recente DL 179/2012 (Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito che ”………nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Avvocato Simone Fazzari 

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Avvocati e dipendenti pubblici part-time? Norma regionale illegittima

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Avv. Simone Fazzari 

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Con una significativa sentenza in materia di professioni, la Corte Costituzionale interviene sul punto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1.

La fondatezza della questione è stata rilevata con la sentenza 20 maggio 2013, n. 91 con cui la Consulta ha riconosciuto che la normativa regionale censurata, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di entri strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale sia interamente sottoscritto dalla Regione, ha ampliato la deroga al principio di incompatibilità prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza. Infatti – chiosano i giudici della Corte -, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza, e solo per esso, non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, rientrando nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale.

La questione di illegittimità costituzionale era stata sollevata con ordinanza dal T.A.R. per la Campania, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia professioni, dell’articolo 29 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, che , come già visto, abilita l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio , tra l’altro, anche per gli enti strumentali della Regione. Al riguardo, la Consulta ha osservato che la disciplina delle incompatibilità della professione forense, oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, secondo comma , del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, risulta rigorosamente descritto ed è sostanzialmente derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera e a condizione che siano iscritto nell’elenco speciale annesso agli albi professionali. In tale senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che, anche a sezioni unite, ha consolidato un orientamento interpretativo che attribuisce alla deroga prevista dal richiamato art. 3, quarto comma, lettera b) del regio decreto-legge citato, carattere di norma eccezionale, stante la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità.

Coerentemente, osserva la Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in linea con tali orientamenti con la Legge n°247 del 31/12/12 che ha ridisciplinato la professione forense, ribadendo il regime di incompatibilità della professione d’avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato e precisando le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono dipendenti. In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, la sopravvenuta nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non ha mutato il quadro di riferimento rilevante nel giudizio di cui al commento né ha inciso sui parametri interposti del giudizio di legittimità costituzionale.

Pertanto, viene ribadito che la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza non è suscettibile di estensione da parte della legislazione regionale, rientrando nelle competenze statali.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2 della legge regionale Campania n. 19 gennaio 2009, n. 1.

 

Avvocato Simone Fazzari 

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