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Equitalia, notifica intempestiva: condanna a spese insindacabile in Cassazione

Foto di fazzarilawoffices

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

La società concessionaria per la riscossione dei tributi ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato una cartella di pagamento in quanto notificata oltre il termine perentorio di legge, con conseguente condanna della società alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c..

Spese di lite: la regola della soccombenza e la sua derogabilità

Secondo quanto stabilito dall’art. 91 c.p.c., il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Tale regola generale soffre le eccezioni stabilite dall’art. 92 c.p.c..

In particolare, il comma 2 della predetta norma dispone che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in due casi:

  1. soccombenza reciproca tra le parti;
  2. gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Il mancato esercizio del potere discrezionale “derogatorio” della regola generale sulle spese di lite trova fondamento in un fatto negativo (mancanza di “giusti motivi” nel testo previgente dell’art. 92 c.p.c. o “gravi ed eccezionali ragioni nel testo attualmente vigente) ed è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione, in quanto non soggetto a motivazione.

Notifica della cartella di pagamento oltre i termini ed eventuale condanna alle spese di lite della società concessionaria della riscossione dei tributi: insindacabilità in sede di legittimità

Fissato il principio dell’insindacabilità in sede di legittimità della mancata pronuncia di compensazione totale o parziale delle spese di lite da parte del giudice del merito, il Collegio si sofferma sulla tematica specifica della condanna alle spese di lite a carico della società di riscossione dei tributi a causa della notifica della cartella di pagamento oltre il termine perentorio di legge.

A tal proposito la Suprema Corte afferma che la condanna alle spese di lite è fondata sul criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Non è utilizzabile, ai fini dell’eventuale esclusione della condanna alle spese di lite il diverso criterio fondato sull’accertamento della colpa della società concessionaria nel ritardo della notifica della cartella di pagamento.

In altre parole, i giudici di Piazza Cavour ritengono che la statuizione, nel merito, della condanna alle spese di lite in applicazione del principio legale della soccombenza sia intangibile in sede di legittimità, non potendosi riconsiderare l’assenza di colpa della società di riscossione dei tributi nella intempestiva notifica della cartella di pagamento ai fini di un eventuale riforma della condanna alla rifusione delle spese.

La pronuncia non va letta, quindi, nel senso che ogniqualvolta la società concessionaria violi il termine perentorio di legge previsto per la notifica della cartella di pagamento debba essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Il significato è un altro: qualora il giudice del merito non abbia emesso una pronuncia (discrezionale) di compensazione delle spese, adottando il diverso criterio legale della soccombenza, la relativa statuizione è insindacabile in sede di legittimità.

Avv. Simone Fazzari 

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Equitalia, sollecito, pagamento, avviso bonario, impugnazione

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Avv. Simone Fazzari

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Equitalia, sollecito, pagamento, avviso bonario,
impugnazione

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.10.2012 n° 18642

 

Il sollecito di pagamento emesso da Equitalia in relazione a cartelle esattoriali rimaste insolute risulta sempre impugnabile.

Infatti, il sollecito di pagamento emesso dalla società di riscossione è classificabile al pari di un avviso bonario e come tale è reso impugnabile. 

 

 
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VALUTAZIONI EQUITATIVE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

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PRECLUSE AL GIUDICE TRIBUTARIO LE VALUTAZIONI EQUITATIVE

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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         Nel processo tributario poteri limitati al Giudice sull'accertamento.

         Infatti, l’ammontare delle imposte chieste dal fisco non può essere cambiato dal Magistrato con una valutazione equitativa e secondo parametri di esperienza.

         La Commissione Tributaria deve attenersi alla dichiarazione del contribuente ed agli accertamenti dell’amministrazione.

         L'ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n°19079 del 1° settembre 2009, ha accolto il ricorso nel caso di una contribuente che si era vista ridurre dal Giudice i corrispettivi accertati con una valutazione equitativa (e non secondo la dichiarazione e i calcoli fatti dall’amministrazione finanziaria), mutuata dal processo civile.

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IL SISTEMA GIUDIZIARIO

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Simone FAZZARI & Barry SMITH

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COME DIFENDERSI DAL TRITACARNE GIUDIZIARIO:

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Si odono sempre più spesso ripetute lamentele di cittadini “stritolati” dal tritacarne giudiziario nel combinato disposto di:

1)      Avvocati a volte incapaci e disonesti;

2)      Magistrati spesso ignoranti, menefreghisti, corrotti o sfaccendati;

3)      Sistema giudiziario inefficiente, che si trascina nella sua lentezza e nella sua inarrestabile produzione di errori ed iniquità fra coloro che possono pagare ed ottengono favori e servizi (oltre che sentenze a volte inspiegabilmente favorevoli) e coloro che invece, non avendo i mezzi, l'ingiustizia la subiscono prima del processo, durante e dopo il processo;

L’Italia, come di consueto, si fa riconoscere sempre, ed è costantemente fra gli Stati più condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per violazioni della Convenzione europea sui diritti umani, ed in particolare dell’art. 6, che impone agli Stati di garantire una durata ragionevole dei processi.

Il 37 per cento di tutte le sentenze di condanna da parte della Corte per inefficienza della giustizia è a carico dell’Italia.

Nel 2008 la Corte ha emesso ben 82 sentenze contro l’Italia (più che per qualsiasi altro Stato dell’Europa occidentale), delle quali 51 per la lentezza dei processi.

Al 31 dicembre 2008 pendono presso la Corte 4.200 casi riguardanti l’Italia, cioè il 4,3 per cento del totale (solo Russia, Turchia, Romania ed Ucraina ne avevano un numero maggiore). Di tali casi, 2.600 sono per la durata eccessiva dei processi, materia per la quale l’Italia ha riportato 999 condanne negli ultimi dieci anni. In tale periodo (1° novembre 1998 – 31 dicembre 2008), la Corte dichiara ammissibili 1.744 casi riguardanti l’Italia – un numero inferiore solo a quello dei casi riguardanti la Turchia.

L’Italia è inoltre lo Stato con il maggior numero di sentenze di condanna della Corte europea di Strasburgo non eseguite sul piano interno: 2.467 su un totale di 3.544 casi pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Per dare un contributo attraverso la mia esperienza, voglio spiegare in modo semplice e comprensibile il mio bagaglio di conoscenza all'attenzione di tutti i lettori, in modo che ne possano fare tesoro e possano, attraverso la lettura dei miei consigli, ottenere un po' più di giustizia.

Troppo spesso, infatti, la gente confonde le violazioni al Codice Deontologico con quelle al Codice Penale, ed invece questa è la prima distinzione da fare.

Se ad esempio nascono dei dissidi fra Avvocato e cliente, questi vanno riportati quasi sempre alle norme del codice deontologico ed il cliente dovrà far valere quello, invece che tentare spesso inutili denunce penali che non risolverebbero il caso.

Stessa cosa se un Magistrato non si comporta a dovere, ma in questo caso la beffa è duplice: sia che si ritenga di agire per violazioni deontologiche sia che si ritenga di agire in sede penale troverete sempre l'organo deputato all'autoconservazione della casta pronto a rispondervi (oppure anche a non rispondervi) che non vi è stata alcuna violazione oppure persino che, se qualche innegabile violazione effettivamente vi è stata, in ogni caso è stata commessa in buona fede. 

Nel caso della denuncia penale dopo un tempo non bene definito, diciamo qualche mese (se l'avete richiesto e siete fortunati) riceverete una comunicazione sull'esito della vostra denuncia, altrimenti non riceverete proprio nulla. Ricevendo la comunicazione di archiviazione si può presentare opposizione all'archiviazione, nella consueta ipotesi in cui chi doveva svolgere indagini non l'ha fatto, oppure le ha svolte in maniera superficiale ed approssimativa senza comprendere nulla. Quindi, nei dieci giorni a disposizione, si prende visione del fascicolo, si analizzano le fotocopie che dimostrano le indagini fatte (o non fatte) e soprattutto, si legge la motivazione della archiviazione. Dalla lettura di questi documenti, solitamente emerge che il procuratore non ha svolto indagini, quindi potrete insistere chiedendo che si continui ad indagare, aggiungendo necessariamente argomenti specifici e, con questi nuovi argomenti, chiederete che le indagini continuino e si proceda per la incriminazione che porti al processo. Se anche in questo caso la denuncia viene archiviata, a meno che non subentrino nuovi elementi non avete più altre strade.


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I REATI STRADALI

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PROFILI SANZIONATORI DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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L’argomento senza dubbio è di stretta attualità, visto che non passa weekend che i giornali italiani non parlino di controlli a tappeto sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti stradali. E’ necessario precisare che l’ampiezza della tematica richiederebbe un maggiore approfondimento che in questa sede, tuttavia, non è possibile, avendo la presente illustrazione soltanto il fine precipuo di poter spiegare, in breve, ai lettori che cosa succede e quali sono le conseguenze previste dalla legge, quando si è colti alla guida di un veicolo (intendendo con ciò, non solo le autovetture propriamente dette, ma anche ciclomotori e motocicli e perfino le biciclette ed anche i veicoli a trazione animale) e si scopre che al “test del palloncino” (test etilometrico) abbiamo un tasso alcoolemico vietato dalla legge.

ñ Come si accerta la stato di ebbrezza?

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (etilometro).

L’accertamento si esegue mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti.

L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento è effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

ñ Quali sono i livelli di stato di ebbrezza che fanno scattare le sanzioni previste dalla legge?

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Va detto subito che la normativa in tema di “Guida sotto l’influenza di alcool” è stata oggetto di recenti modifiche apportate dalla Legge 29 Luglio 2010 n. 120, le quali hanno, da un lato, inasprito le pene precedentemente previste dal Codice della Strada e, dall’altro, previsto ulteriori divieti.

Passando all’esame della normativa, l’articolo di riferimento è il 186 del Codice della Strada il quale stabilisce che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

L’art. 186 Codice della Strada prevede che chiunque si metta alla guida in stato di ebbrezza, viene punito, a secondo dei valori di tasso alcolemico accertato, con diverse livelli sanzionatori. Se, infatti, si riscontra nel conducente un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) è prevista soltanto la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; qualora, invece, venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è prevista l’applicazione di un’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nonché l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; qualora, infine, il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nonché l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Per inciso, mentre nella prima ipotesi, ovvero di tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l, si avrà soltanto un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, invece negli ultimi due casi sopra indicati, ovvero qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0.8 g/l in su, saremo in presenza di un vero e proprio reato e da cui quindi ne scaturirà un processo penale.

Sempre a seguito delle modifiche apportate, è stata introdotta poi una norma (l’art. 186 bis Codice della Strada) la quale stabilisce, soltanto per alcune categorie di guidatori (come ad esempio chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di tre anni o i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose), il divieto di assoluto mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Infatti, per tali soggetti, laddove il tasso alcolemico sia compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro, a titolo di illecito amministrativo. Se, invece, il tasso alcolemico sia di livello superiore, si applicheranno le sanzioni già previste dall’art. 186 Codice della Strada, anche se le pene ivi previste saranno aumentate.

ñ In quali casi si ha la confisca o il fermo amministrativo del veicolo per guida in stato di ebbrezza?

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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In base alle recenti modifiche, chi venga trovato alla guida con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, è prevista la confisca obbligatoria della propria automobile a favore dello Stato (con provvedimento del Prefetto, c.d. “confisca amministrativa”), a meno che il mezzo appartenga a persona estranea alla violazione, nel qual caso non si applica detta misura.

Ovviamente, in un primo momento, al conducente verrà sequestrata l’autovettura da parte dell’organo di polizia che accerta la violazione e poi in un secondo momento, al termine del procedimento penale, subirà la confisca dell’autovettura, cioè ne perderà la proprietà che passerà allo Stato.

Giova ricordare che nel caso di sequestro, il veicolo verrà affidato ad appositi soggetti (custodi – acquirenti) che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del demanio, escludendo dunque che il veicolo venga affidato in custodia al proprietario e/o al trasgressore. Ciò al fine di escludere il caso di abusiva circolazione dei veicolo sottoposto a sequestro ed evitare che lo stesso possa essere affidato in custodia al trasgressore.

Tornando poi alla sanzione amministrativa accessoria della confisca, la legge l’ha, inoltre, prevista anche in altre due ipotesi: nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi al test dell’etilometro e quello in cui il conducente provochi un incidente stradale e venga accertato un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.

A tali ipotesi deve poi aggiungersi anche quella in cui il conducente, posto alla guida di ciclomotori o di motoveicoli, venga trovato con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.

Senonché, con riferimento a quest’ultima previsione di legge, viene da chiedersi come mai vi sia questa diversità di trattamento tra il conducente del ciclomotore o motociclo, per il quale è sempre prevista la confisca del mezzo e il conducente di automobili che vi soggiace solo nelle ipotesi sopra indicate?

Questa diversità di trattamento è stata ritenuta legittima e giustificata da parte dei giudici della Corte Costituzionale che si sono pronunciati sul punto, i quali hanno chiarito che la legge ha un’ampia discrezionalità nella individuazione della tipologia delle sanzioni.

Comunque, ad avviso di chi scrive, è evidente come le relative conseguenze risultino palesemente sproporzionate tra l’una e l’altra situazione, senza che alla base vi siano delle vere e proprie fondate ragioni.

Forse sarebbe il caso di stringere il cerchio intorno alla figura del cattivo guidatore che sia comunque colto in stato di ebbrezza alcolica secondo i parametri sopra indicati, senza praticare alcuna distinzione riguardo al mezzo condotto.

Sembra comunque che, a fronte di un giusto inasprimento delle pene (ricordiamo le numerose recenti vittime della strada a causa di persone ubriache o sotto effetto di stupefacenti alla guida), vi sia un eccesso di impeto legislativo non esente da critiche e da polemiche.

In tutte le altre ipotesi di guida in stato di ebbrezza (ovvero nei casi di tasso alcolemico 0,5 - 0,8 g/l e 0,8 – 1,5 g/l) è prevista invece come sanzione amministrativa accessoria, il fermo amministrativo del veicolo che verrà disposta dall’organo di Polizia stradale per un periodo di trenta giorni. Nel caso, invece in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, al quale sia accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, è previsto il fermo amministrativo del veicolo per la durata dicentottanta giorni, salvo ovviamente che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

In tutte le ipotesi in cui la legge prevede il fermo amministrativo, il veicolo non potrà essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere trasportato fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Tuttavia, quando oggetto del fermo amministrativo sia un ciclomotore o un motociclo, sarà lo stesso organo di polizia che procederà al fermo amministrativo, a disporne la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, con spese a carico del trasgressore. Previsione quest’ultima che si pone in netto contrasto con quella relativa al fermo del veicolo, dato che non se ne comprende la ratio di tale diversità applicativa.

ñ Quali sono le pene alternative?

A cura di: Avv. Simone FAZZARI – Simone FAZZARI & Barry Smith Law Offices © Miami

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Infine, una delle ultime novità che sono state introdotte dalle recenti modifiche, riguarda la possibilità di sostituire le pene classiche dell'arresto e dell'ammenda previste per la guida in stato di ebbrezza, con quello lavoro di pubblica utilità.

Infatti, in tutte le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza da alcool, ad esclusione di quelle in cui vi sia stato un incidente stradale, in caso di condanna nel giudizio penale è prevista (se vi è consenso dell'imputato) la sostituzione della pena dell'ammenda e dell'arresto con quella della prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Da sottolineare l’enorme beneficio che comporta il lavoro pubblica utilità, poiché, in caso di suo positivo svolgimento, previo controllo del giudice, verrà dichiarato estinto il reato, ridotto della metà il tempo di sospensione della patente di guida e soprattutto verrà revocata la confisca del veicolo, evitando in tal caso vorrà la perdita della proprietà dello stesso.

Infine, si aggiunge che la difesa con l'avvocato, in caso di accertamento dello stato di ebbrezza, potrà svilupparsi sia davanti al Giudice di Pace per difendersi contro i provvedimenti di sospensione o revoca (ritiro) della patente per guida in stato di ebbrezza da alcool, sia davanti al Giudice penale.


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