FEDERNOLEGGIO R.& L.

TAR LAZIO


 
REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteORDINANZAsul ricorso numero di registro generale 9455 del 2012, proposto da: Federnoleggio Associazione Nazionale delle Imprese di Noleggio Auto e Autobus con Conducente, Fai Trasporto Persone, Soc Coop Crono Service Scarl (Toti Antonio), Giusti Stefano, Bellino Fabio, Amore Andrea, Gregari Gianfranco, Montini Maurizio, Ratta Italo, De Santis Paolo, Oddi Renato, Pangrazi Vincenzo, D'Eliseo Armando, Di Luzio Lucio, Piromallo Bruno, Camor Service (Capaccio Modestino), Uffreduzzi Secondo, Movartis Limousine Service (Bonomi Stefano), Paruzza Mario, Soc Coop Leonardo Da Vinci Srl (Del Toro Marco), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana, 58; controRoma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rizzo, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21;Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 282 in data 4/17.10.2012, pubblicata sull'albo pretorio in data 18.10.2012, di approvazione della Regolamentazione dell'accesso dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni all'interno della Z.T.L. di Roma Capitale;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il Cons. Silvia Martino;Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale; Considerato che i provvedimenti impugnati, nella parte relativa all’imposizione del pedaggio, sono espressamente fondati sull’esigenza di contenere la congestione del traffico e l’inquinamento delle zone a traffico limitato;Considerato che, sotto tale profilo, il provvedimento introduce una irragionevole discriminazione tra gli operatori che esercitano la medesima attività di NCC, a seconda che gli stessi siano autorizzati dal Comune di Roma, ovvero da altri Comuni;Ritenuta la sussistenza del grave pregiudizio e irreparabile, attesi gli ostacoli frapposti al normale esercizio dell’attività imprenditoriale;Riservata, alla sede di merito, la delibazione delle questioni di legittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 5 – bis della l. n. 21 del 1992;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, accoglie l’istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte relativa alla fissazione del pedaggio per l’accesso alle ZZTTLL.Fissa, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 6 marzo 2013.Compensa le spese della fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:Luigi Tosti, PresidenteStefano Toschei, ConsigliereSilvia Martino, Consigliere, Estensore