Tar Lombardia: il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua ha carattere legale, assoluto e inderogabileNon si può costruire in prossimità di corsi d'acqua. Lo ha ricordato il Tar Lombardia (Brescia) nella recente sentenza 1141/2018, che parte da un presupposto giuridicamente fissato: il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.Quindi, la natura degli interessi pubblici tutelati comporta che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio, determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012 n. 439): conseguentemente dimostrandosi (come già sottolineato dalla Sezione con sentenza 1° agosto 2011 n. 1231) legittimo “il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree”.Nota: Ci si domanda (lecitamente) a quanto serva la valutazione preventiva in merito alla concessione della Licenza Edilizia e nella fattispecie che riguarda la costruzione di edifici sopra il corso di fiumi e torrenti. L’acqua trova sempre la strada e questo determina (che strano!) danni da inondazioni. Al tutto si aggiungono le mancate manutenzioni (pulizie periodiche) degli alvei dei fiumi e la speculazione che mira ad ottenere i rimborsi dallo Stato. La responsabilità è delle amministrazioni e della politica non certo della natura o dei, molto presunti, sconvolgimenti climatici!
ABUSI EDILIZI E LICENZE DI COSTRUZIONE: NON SI PUO' COSTRUIRE IN PROSSIMITA' DEL CORSI D'ACQUA
Tar Lombardia: il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua ha carattere legale, assoluto e inderogabileNon si può costruire in prossimità di corsi d'acqua. Lo ha ricordato il Tar Lombardia (Brescia) nella recente sentenza 1141/2018, che parte da un presupposto giuridicamente fissato: il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.Quindi, la natura degli interessi pubblici tutelati comporta che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio, determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012 n. 439): conseguentemente dimostrandosi (come già sottolineato dalla Sezione con sentenza 1° agosto 2011 n. 1231) legittimo “il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree”.Nota: Ci si domanda (lecitamente) a quanto serva la valutazione preventiva in merito alla concessione della Licenza Edilizia e nella fattispecie che riguarda la costruzione di edifici sopra il corso di fiumi e torrenti. L’acqua trova sempre la strada e questo determina (che strano!) danni da inondazioni. Al tutto si aggiungono le mancate manutenzioni (pulizie periodiche) degli alvei dei fiumi e la speculazione che mira ad ottenere i rimborsi dallo Stato. La responsabilità è delle amministrazioni e della politica non certo della natura o dei, molto presunti, sconvolgimenti climatici!