Forum RSU FTM

Richiesta incontro


Venuti a conoscenza che Fondazione intende modificare unilateralmente i criteri sottoscritti e di prassi fino ad oggi applicati riguardo all’art. 9, CIA 2007, Festività, siamo a richiedervi la convocazione di un incontro urgente (in data da stabilire) per discutere della materia.            A tal proposito facciamo notare quanto segue: l’Art. 9, CIA 2008, Festività recita: “Sulla base del calendario delle festività che comportano un'apertura delle strutture museali, al dipendente che abbia svolto oltre il 70% delle giornate previste, in aggiunta alle indennità contrattuali, sono concessi 2 giorni di riposo compensativo; al dipendente che abbia svolto dal 50% al 69% delle giornate previste, oltre alle indennità contrattuali, è concesso 1 giorno di riposo compensativo; al dipendente che abbia svolto meno del 50% delle giornate previste avrà diritto solo alle indennità contrattuali”. Fondazione annualmente comunica alle OO.SS., alle R.S.U. ed ai lavoratori interessati il così denominato “Calendario Festività anno xxxx”, in cui vengono elencati tutti i giorni di apertura straordinaria delle sedi museali; nel computo per individuare la percentuale di festività lavorate sono sempre stati inseriti tutti i giorni in cui i lavoratori sono tenuti a prestare l’attività lavorativa, indipendentemente che questi corrispondessero ad una delle giornate previste per effetto degli artt. 1 e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, oppure no; l’art. 36 CCNL norma:  “Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti”; L’art 40 CCNL dispone: “Ai giorni festivi previsti dalla legge (1) si aggiunge la festa del Santo Patrono del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro”.(1) Per effetto degli artt. 1 e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche:- il primo giorno dell'anno- il 6 gennaio: Epifania- il 25 aprile: anniversario della Liberazione- il lunedì dopo Pasqua- il 1º maggio: festa del lavoro- il 15 agosto: Assunzione B.V. Maria- il 1º novembre: Ognissanti- l'8 dicembre: Immacolata Concezione- il 25 dicembre: Santo Natale- il 26 dicembre: Santo Stefano                              Alla luce del quadro sinottico sopra esposto non si comprende per quale motivo Fondazione, tra l’altro senza inviare comunicazione agli scriventi, abbia unilateralmente deciso di scorporare dal calcolo anno 2015 i giorni di lavoro che cadono di lunedì e che non corrispondono ad una delle festività elencate dagli artt. 1 e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, che peraltro individuano come festivo il giorno di domenica (che in Fondazione è stato storicamente sostituito con il giorno di lunedì nelle sedi G.AM., M.A.O. e Borgo Medievale, e recentemente con il giorno di martedì a Palazzo Madama).