Fata degli Orsi

G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009


ORDINANZA 3 marzo 2009Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALIVisto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;           Ordina:Art. 1.  1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  siacivilmente  che  penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali ecose provocati dall'animale stesso.  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non disua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.  3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animalio  cose  il proprietario e il detentore di un cane devono adottare leseguenti misure:   a)  utilizzare  sempre il guinzaglio ad una misura non superiore amt  1,50  durante  la conduzione dell'animale nelle aree urbane e neiluoghi  aperti  al pubblico, fatte salve le aree per cani individuatedai comuni;   b)  portare  con se' una museruola, rigida o morbida, da applicareal  cane  in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali osu richiesta delle Autorita' competenti;   c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;   d)   acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  suecaratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;   e)  assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato allespecifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali rispetto alcontesto in cui vive.  4.  Vengono  istituiti percorsi formativi per i proprietari di canicon  rilascio  di  specifica attestazione denominata patentino. Dettipercorsi  sono  organizzati da parte dei comuni congiuntamente con leaziende   sanitarie   locali,   in   collaborazione  con  gli  ordiniprofessionali   dei   medici  veterinari,  le  facolta'  di  medicinaveterinaria,   le  associazioni  veterinarie  e  le  associazioni  diprotezione degli animali.  5.   Il   medico   veterinario   libero  professionista  informa  iproprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsiformativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai serviziveterinari  della  ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani cherichiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi perla corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.  6.  I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla basedell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compitodi  tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hannol'obbligo  di  svolgere  i percorsi formativi. Le spese riguardanti ipercorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.  7.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialicon  proprio  decreto,  emanato entro sessanta giorni dall'entrata invigore  della  presente  ordinanza,  stabilisce  i criteri e le lineeguida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2.1. Sono vietati:   a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';   b)  qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con loscopo di svilupparne l'aggressivita';   c)  la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definitoall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;   d)  gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologiadi  un  cane  o  non  finalizzati  a  scopi curativi, con particolareriferimento a:    1) recisione delle corde vocali;    2) taglio delle orecchie;    3)  taglio  della  coda,  fatta eccezione per i cani appartenentialle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia previstadallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generalespecifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deveessere  eseguito  e  certificato  da  un medico veterinario, entro laprima settimana di vita dell'animale;   e)  la  vendita  e  la commercializzazione di cani sottoposti agliinterventi chirurgici di cui alla lettera d).  2.  Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sonoconsentiti  esclusivamente  con  finalita'  curative  e con modalita'conservative  certificate  da  un  medico veterinario. Il certificatoveterinario  segue  l'animale  e deve essere presentato ogniqualvoltarichiesto dalle autorita' competenti.  3.  Gli  interventi chirurgici effettuati in violazione al presentearticolo   sono  da  considerarsi  maltrattamento  animale  ai  sensidell'articolo 544-ter del codice penale.  4.  E'  fatto  obbligo  a chiunque conduca il cane in ambito urbanoraccoglierne  le  feci e avere con se' strumenti idonei alla raccoltadelle stesse. Art. 3.1.  Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decretodel  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamentodi  Polizia  veterinaria»,  a seguito di morsicatura od aggressione iServizi  veterinari  sono  tenuti  ad  attivare  un  percorso  miratoall'accertamento  delle  condizioni psicofisiche dell'animale e dellacorretta gestione da parte del proprietario.  2.  I  Servizi  veterinari,  nel  caso  di  rilevazione  di rischiopotenziale  elevato,  in  base  alla gravita' delle eventuali lesioniprovocate  a  persone,  animali  o  cose,  stabiliscono  le misure diprevenzione   e   la   necessita'   di   un   intervento  terapeuticocomportamentale   da   parte   di   medici   veterinari   esperti  incomportamento animale.  3.I  Servizi  veterinari  devono  tenere un registro aggiornato deicani identificati ai sensi del comma 2.  4.  I  proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3provvedono    a   stipulare   una   polizza   di   assicurazione   diresponsabilita'  civile  per  danni  contro terzi causati dal propriocane  e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola alcane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.Art. 4.1.  E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai sensidell'art. 3, comma 3:   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;   b)  a  chi  e'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o amisura di sicurezza personale;   c)  a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, perdelitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni;   d)  a  chiunque  abbia  riportato condanna, anche non definitiva odecreto  penale  di  condanna,  per i reati di cui agli articoli 727,544-ter,  544-quater,  544-quinquies  del codice penale e, per quelliprevisti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;   e)  ai  minori  di  18  anni,  agli interdetti ed agli inabili perinfermita' di mente.Art. 5.1.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alleForze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili delfuoco.  2.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) eall'art.  2,  comma  4 non si applicano ai cani addestrati a sostegnodelle persone diversamente abili.  3.  Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) nonsi applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altretipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regionio dai comuni. Art. 6.1.  Le  violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sonosanzionate  dalle  competenti  Autorita'  secondo  le disposizioni invigore.Art. 7.1.  La  presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalgiorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per laregistrazione.   Roma, 3 marzo 2009