ORDINANZA 3 marzo 2009Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALIVisto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina:Art. 1. 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, siacivilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali ecose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non disua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animalio cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare leseguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore amt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e neiluoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuatedai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicareal cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali osu richiesta delle Autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle suecaratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato allespecifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto alcontesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di canicon rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Dettipercorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con leaziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordiniprofessionali dei medici veterinari, le facolta' di medicinaveterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni diprotezione degli animali. 5. Il medico veterinario libero professionista informa iproprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsiformativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai serviziveterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani cherichiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi perla corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla basedell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compitodi tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hannol'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti ipercorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialicon proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata invigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le lineeguida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2.1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con loscopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definitoall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologiadi un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolareriferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenentialle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia previstadallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generalespecifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deveessere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro laprima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agliinterventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sonoconsentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'conservative certificate da un medico veterinario. Il certificatoveterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvoltarichiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presentearticolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensidell'articolo 544-ter del codice penale. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbanoraccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccoltadelle stesse. Art. 3.1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamentodi Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione iServizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso miratoall'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e dellacorretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischiopotenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioniprovocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure diprevenzione e la necessita' di un intervento terapeuticocomportamentale da parte di medici veterinari esperti incomportamento animale. 3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato deicani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3provvedono a stipulare una polizza di assicurazione diresponsabilita' civile per danni contro terzi causati dal propriocane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola alcane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.Art. 4.1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensidell'art. 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o amisura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, perdelitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva odecreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelliprevisti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili perinfermita' di mente.Art. 5.1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alleForze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili delfuoco. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) eall'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegnodelle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) nonsi applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altretipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regionio dai comuni. Art. 6.1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sonosanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni invigore.Art. 7.1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalgiorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per laregistrazione. Roma, 3 marzo 2009
G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009
ORDINANZA 3 marzo 2009Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALIVisto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica; Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina:Art. 1. 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, siacivilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali ecose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non disua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animalio cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare leseguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore amt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e neiluoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuatedai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicareal cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali osu richiesta delle Autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle suecaratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato allespecifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto alcontesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di canicon rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Dettipercorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con leaziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordiniprofessionali dei medici veterinari, le facolta' di medicinaveterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni diprotezione degli animali. 5. Il medico veterinario libero professionista informa iproprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsiformativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai serviziveterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani cherichiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi perla corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla basedell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compitodi tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hannol'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti ipercorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialicon proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata invigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le lineeguida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2.1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con loscopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definitoall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologiadi un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolareriferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenentialle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia previstadallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generalespecifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deveessere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro laprima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agliinterventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sonoconsentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'conservative certificate da un medico veterinario. Il certificatoveterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvoltarichiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presentearticolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensidell'articolo 544-ter del codice penale. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbanoraccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccoltadelle stesse. Art. 3.1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamentodi Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione iServizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso miratoall'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e dellacorretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischiopotenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioniprovocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure diprevenzione e la necessita' di un intervento terapeuticocomportamentale da parte di medici veterinari esperti incomportamento animale. 3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato deicani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3provvedono a stipulare una polizza di assicurazione diresponsabilita' civile per danni contro terzi causati dal propriocane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola alcane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.Art. 4.1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensidell'art. 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o amisura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, perdelitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva odecreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelliprevisti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili perinfermita' di mente.Art. 5.1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alleForze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili delfuoco. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) eall'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegnodelle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) nonsi applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altretipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regionio dai comuni. Art. 6.1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sonosanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni invigore.Art. 7.1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalgiorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per laregistrazione. Roma, 3 marzo 2009