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Post N° 95


Autovelox 104/C-2: come sconfiggerloSuggerimenti per un ricorso al Giudice di PaceFeroce Saladino                                                                   Al GIUDICE di PACE                                                                         di         XXXXXXX             Con riferimento all’Accertamento di Violazione alle norme del Codice della Strada, N. XXXX Prot. XXXX/2007 della Polizia Municipale del Comune di XXXXX, notificato tramite raccomandata postale, in qualità di conducente della vettura sottoposta a sanzione intendo opporre ricorso per le seguenti motivazioni. L’atto notificato riporta testualmente:“Il giorno 15/08/2007 alle ore 12:45 in VIA XXXXX altezza del km 9+870 direz. XXXX-XXXXX il conducente del veicolo Autov. XXXXX Targa XXXXXX ha violato l’art. 142/8 del C.d.S. poiché:circolava alla velocità di km/h 73,00 […] (limite di velocità km/h 50). […] apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2 MIS 51900/CPU 905533 (Certificato di taratura SIT del 26.06.2007 emesso dalla TESI S.r.l.) (Decreto di Omologazione D.T.T. n. 1123 del 16.05.2005, utilizzata per la rilevazione. L’apparecchiatura (presegnalata da apposito cartello), la cui perfetta funzionalità è verificata periodicamente negli idonei laboratori metrologici, viene utilizzata per la rilevazione della velocità in modalità automatica senza la presenza dell’organo di polizia.[omissis].La violazione non è stata immediatamente contestata causa:rilevazione effettuata con dispositivo elettronico in postazione fissa in tratto di strada provinciale (n.2) escluso dall’obbligo di contestazione immediata […]            Le motivazioni della presente istanza sono le seguenti.Recenti indagini della magistratura inerenti la gestione di apparecchiature automatiche installate per controllare gli incroci con semaforo e il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli hanno confermato ciò che da tempo si sospettava e cioè che certe pubbliche amministrazioni siano assai più sensibili agli introiti dati dalle infrazioni al Codice della Strada che alla prevenzione degli incidenti e la sicurezza degli automobilisti. Questa premessa era doverosa per inquadrare meglio il caso del ricorrente: egli non solleva alcuna accusa specifica, bensì segnala alcune evidenti incongruità in merito alla collocazione in sede fissa dell’apparecchiatura elettronica da cui è scaturita la sanzione. Tale dispositivo è situato lungo il ciglio della provinciale per XXXXXX, in un tratto di strada dove non ci sono abitazioni, delimitato da un fosso su entrambe i lati, confinante con la campagna e con un’alta siepe, a congrua distanza (almeno 100 m.) da un incrocio dove i veicoli che transitano sulla provinciale hanno la precedenza. Tutto ciò è verificabile dalla documentazione fotografica allegata. La stazione di rilevamento automatica è costituita da un box metallico dipinto di verde in modo da mimetizzarsi perfettamente con il paesaggio. Essa è “presegnalata” (come è riportato sul verbale) da un solo cartello posto in alto rispetto al normale campo visivo dell’automobilista, qualche centinaio di metri prima della postazione di rilevamento. La visibilità del cartello, per chi percorra la strada in direzione di XXXXX, cioè da ovest verso est, con il sole di fronte, è pressoché nulla nella prima metà delle giornate di piena luce a causa dell’abbagliamento provocato dai raggi solari. La parte di strada interessata dal limite dei 50 km/h, inoltre, è solo un’appendice aggiunta ad un lungo tratto precedente, dove sussiste il limite dei 70 km/h, la quale non sembra presentare alcun plausibile motivo che giustifichi l’ulteriore riduzione del limite…se non quello di creare i presupposti per le infrazioni puntualmente registrate dal dispositivo automatico. Infatti, sul lato sud della carreggiata, esistono alcune attività, ma non costituiscono un pericolo per la circolazione poiché esse sono in posizione molto arretrata rispetto alla provinciale, da cui le separa un’area di sosta e il fossato.  Se consideriamo la data e l’ora della presunta infrazione – il giorno di ferragosto, alle h. 12:45 -, quando tutte le attività sono chiuse, le strade sono sgombre e la gente è a pranzo, in vacanza o al mare, si comprende l’inutilità, ai fini della sicurezza sulle strade, di mantenere in funzione la suddetta apparecchiatura automatica, tranne il motivo economico, naturalmente…   Il verbale afferma che l’apparecchiatura elettronica utilizzata (Autovelox mod 104/C-2) dispone di un certificato di taratura di cui sono riportati gli estremi. Si chiede di poter verificare la regolarità formale del documento e la corrispondenza dei dati con quanto verbalizzato, nonché di poter controllare che il certificato si riferisca effettivamente al dispositivo utilizzato per il rilievo – individuato dal numero di matricola – e non ad un esemplare analogo a disposizione della Polizia Municipale. ·                   Il D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, stabilisce che: “Gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell’approvazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d’uso”. Ora, tali manuali d’uso e manutenzione del dispositivo (il grassetto è nostro) sono depositati presso il suddetto Ministero – Dipartimento per i Trasporti terrestri – dal costruttore dell’apparecchio, insieme con il prototipo stesso. Al fine di garantire l’accuratezza delle misure degli strumenti ad alta precisione – nella fattispecie, i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità - l’accorgimento più importante è la Taratura Periodica presso un centro SIT accreditato, ma per assicurare la perfetta corrispondenza, in fase operativa, fra il dato rilevato e la reale velocità dell’automezzo sottoposto al controllo, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni del costruttore, tenendo presente che le apparecchiature elettroniche altamente sofisticate sono anche estremamente sensibili a manovre errate, incidenti legati al trasporto, mancata manutenzione, imperizia degli operatori, sbalzi della corrente elettrica di alimentazione, condizioni ambientali sfavorevoli, ecc. Sarebbe dunque auspicabile, come si usa fare nei laboratori di analisi, eseguire e certificare una taratura giornaliera dello strumento prima di ogni set di misurazioni, soprattutto quando si tratta di prove non ripetibili che possono dar luogo a sanzioni. Sul manuale depositato presso il MIT, relativamente all’Autovelox 104-C, vengono indicate le seguenti prescrizioni: -         non esporre l’apparecchio per lungo tempo a temperature oltre i 40° C-         evitare all’apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive-         non immagazzinare l’apparecchio in ambienti eccessivamente umidiIl ricorrente non ha nessuna possibilità – nello spirito del diritto alla difesa - di verificare le condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata nei 50 gg. circa che intercorrono fra la data ufficiale della taratura presso la TESI S.r.l. (26/06/07) e il giorno del rilievo (15/08/07); tuttavia è più che evidente che la prima prescrizione prevista dal manuale d’uso – “non esporre l’apparecchio per lungo tempo a temperature oltre i 40° C” – non è stata rispettata dagli organi di polizia e pertanto la lettura non è attendibile.Infatti il dispositivo di precisione racchiuso in un box metallico verde scuro, lì “abbandonato” presumibilmente da alcune ore, esposto ai raggi solari nell’ora più calda del giorno di ferragosto, surriscaldato dal suo stesso funzionamento oltre che dalla scatola metallica che lo contiene, è certamente stato esposto a temperature molto superiori a quella indicata come limite critico per l’attendibilità delle misurazioni.            Per quanto sopra, lo scrivente chiede l’annullamento della sanzione a suo carico e degli effetti connessi. Cordiali saluti.                                                                          In fede                                                               Feroce SaladinoAllegati: 3 riproduzioni fotografiche in b/n su carta comune.XXXXXX li 29/11/07