Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.È il più importante fondo pensionistico operante in Italia ed è esteso anche ai lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero per un accordo firmato il 1° febbraio 1999.È un fondo negoziale costituito come forma di associazione il 21 ottobre 1997 per un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic).È stato autorizzato all’esercizio dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione (COVIP) l’11 novembre 1998, è iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il numero 61 ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.Ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005 Cometa ha provveduto agli adeguamenti statutari e regolamentari ottenendo l'approvazione degli stessi, da parte della COVIP con delibera del 10 maggio 2007. Perchè nasceCometa è un Fondo Pensione negoziale istituito con lo scopo di assicurare ai lavoratori dell’industria metalmeccanica e delle installazioni di impianti una più elevata copertura pensionistica aggiuntiva a quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. Esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione di prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare.Le caratteristiche fondamentaliÈ un Fondo ad adesione libera e volontaria: solo manifestando la propria volontà se ne diventa sociÈ un Fondo a contribuzione definita: i contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettivaÈ un Fondo a capitalizzazione individuale: ogni lavoratore associato ha una propria posizione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.Prestazioni pensionisticheIl lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di COMETA, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato a COMETA. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.L'aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire a COMETA con versamenti a suo carico.Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementareDal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.Per l'erogazione della rendita COMETA ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, che permette, al momento del pensionamento di scegliere tra:Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.NB: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitaleAl momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della rendita erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.
Cometa
Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.È il più importante fondo pensionistico operante in Italia ed è esteso anche ai lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero per un accordo firmato il 1° febbraio 1999.È un fondo negoziale costituito come forma di associazione il 21 ottobre 1997 per un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic).È stato autorizzato all’esercizio dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione (COVIP) l’11 novembre 1998, è iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il numero 61 ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.Ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005 Cometa ha provveduto agli adeguamenti statutari e regolamentari ottenendo l'approvazione degli stessi, da parte della COVIP con delibera del 10 maggio 2007. Perchè nasceCometa è un Fondo Pensione negoziale istituito con lo scopo di assicurare ai lavoratori dell’industria metalmeccanica e delle installazioni di impianti una più elevata copertura pensionistica aggiuntiva a quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. Esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione di prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare.Le caratteristiche fondamentaliÈ un Fondo ad adesione libera e volontaria: solo manifestando la propria volontà se ne diventa sociÈ un Fondo a contribuzione definita: i contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettivaÈ un Fondo a capitalizzazione individuale: ogni lavoratore associato ha una propria posizione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.Prestazioni pensionisticheIl lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di COMETA, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato a COMETA. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.L'aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire a COMETA con versamenti a suo carico.Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementareDal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.Per l'erogazione della rendita COMETA ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, che permette, al momento del pensionamento di scegliere tra:Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.NB: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitaleAl momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della rendita erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.