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Il fattore I.

Post n°27 pubblicato il 27 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

I processi mentali degli imbecilli sono lineari, privi di volume e di spessore; gli imbecilli galleggiano nel mare del pensiero come le bucce e i sugheri sull'acqua, seguendo le variabili correnti superficiali, incapaci di uscirne con impennate verso l'alto o tuffi in profondità. Il pensiero imbecille è sempre solo normale, canonico, si muove in direzioni già definite. E' a-critico, a-dialettico, non consente quindi il dialogo, il dissenso e il dubbio. Come ci dicono i termini, "discorso" e "dialogo" implicano distinzioni, passaggi, contrapposizioni, che sono l'essenza dell'intelligenza umana: pensare è discutere, con gli altri o con se stessi, come ci spiega un grande saggio di Billing, (Discutere e pensare) tradotto ma non si sa quanto letto in italiano. Il pensiero imbecille è invece sempre interno a un sistema chiuso: perciò gli imbecilli possono eseguire, anche con ottimi risultati, operazioni di pensiero convergente, in cui la soluzione di un problema va ricercata lungo binari precostituiti e rigidi, attraverso definizioni fisse e applicazioni meccaniche. come nel pensiero burocratico: mentre non riescono affatto a funzionare nel pensiero divergente, creativo, dalla produzione di una battuta umoristica a quella di un'opera d'arte o di una innovazione in campo scientifico. Il pensiero imbecille potrebbe quindi essere definito come assenza di quella capacità di cui sono particolarmente dotati gli artisti, gli inventori, i grandi visionari capaci di cogliere nelle pieghe della realtà, un qualche aspetto che sfugge al modo di vedere della maggioranza, considerato sacro dagli imbecilli.

Piero Paolicchi

 
 
 

IL REATO DI “STALKING” O “ATTI PERSECUTORI” EX ART. 612 BIS C.P.

Post n°26 pubblicato il 26 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

Il reato di stalking o atti persecutori ex art 612 bis c.p.
(Normativa, elementi costitutivi, punibilità e diffida - Avv. Luigi Modaffari)

 

 

IL REATO DI “STALKING” O “ATTI PERSECUTORI” EX ART. 612 BIS C.P.

 

La normativa

 

Il decreto legge n. 11/09 introduce nel nostro ordinamento, peraltro con notevole ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei, una “nuova” fattispecie di reato finalizzata a far venire meno la pericolosa condotta “persecutoria” nei confronti soprattutto delle donne.
La figura ai sensi dell'art 612 bis c.p. prevede che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

 

 

 

L'interesse giuridico tutelato

 

Il bene giuridico tutelato dal Legislatore si ravvisa, in primo luogo, nella libertà morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell'individuo. Inoltre, tale condotta delittuosa potrebbe ledere, una volta realizzatasi in capo alla vittima quel grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute. In tale ipotesi, il bene protetto potrebbe essere individuato nella tutela della incolumità individuale. Pertanto, l'illecito de quo deve essere considerato un reato essenzialmente plurioffensivo.

 

 

 

L'elemento oggettivo

 

L'illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:1) la condotta “tipica del reo; 2) la reiterazione di tale condotta; 3) l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.

 

1)La condotta illecita in esame è ascrivibile in genere nelle classiche ipotesi delittuose di minacce e molestie, peraltro già previste e sanzionate autonomamente dal Legislatore. Sussiste la minaccia nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in modo tale da turbare in modo grave la tranquillità della vittima stessa. La molestia, invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterata in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona media.

 

2) Detta condotta deve essere essere reiterata, seriale nel senso che i sopra descritti atti devono succedersi nel tempo. La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più “tradizionali” del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengano posti in essere più di una singola volta.

 

3) Infine, tali azioni illecite devono cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”. Con l'evento del grave disagio psichico, vista la indeterminatezza della figura, si deve intendere solo ed esclusivamente a forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Quanto al secondo degli eventi conseguenti alla condotta illecita, ovvero il timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia “timore” per la propria sicurezza. Tale stato d'animo deve essere valutato in concreto, in base a tutti gli elementi che caratterizzano la vicenda, e deve essere tale se riferito ex ante con riguardo alla valutazione di una persona media. Infine, l'ultimo degli eventi sopra riportati riguarda il caso in cui, a seguito delle condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non potendo fare altrimenti, a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.

 

Sulla base di quanto detto, l'illecito in esame sussiste solo quando siano integrati tutti i succitati elementi obbiettivi.

 

 

 

L'elemento psichico

 

La condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa. Infatti, il dolo dell'agente è contraddistinto dalla rappresentazione specifica che, a seguito della reiterazione seriale delle azioni delittuose predette, si verificherà nella vittima di uno degli accadimenti dannosi considerati.

 

 

 

Consumazione, tentativo e pene previste

 

L'illecito in esame si consuma nel momento in cui, a seguito delle sopra descritte e seriali condotte delittuose, il reo cagioni nella vittima uno degli eventi lesivi descritti dalla norma.

 

Il tentativo non è incompatibile con la struttura della fattispecie criminosa in esame. Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui si riesca a fornire la prova della reiterata realizzazione di atti sufficienti ad integrare un numero di condotte in grado di soddisfare il requisito della serialità.

 

L'illecito in esame è punito, salva l'applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, se il molestatore si spinge fino all’omicidio della vittima di stalking è punito con l’ergastolo

 

 

 

Le aggravanti speciali

 

1) La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

 

2) La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 c.p.

 

3) Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

 

 

 

 

Procedibilità entro sei mesi

 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio, come detto, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

 

 

La diffida al molestatore

 

La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis, sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

Fonte dalla rete. 

 


 

 
 
 

Un marito ideale.

Post n°25 pubblicato il 25 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

Io amo parlare di niente ... è il solo argomento di cui sappia qualcosa.

Oscar Wilde

 
 
 

Denunciato un noto nick di Libero.

Post n°24 pubblicato il 24 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

E' STATO GIA' DENUNCIATO PER STALKING VISTO CHE QUERELARLO NON SI PUO' PER LA LEGGE ITALIANA LA QUERELA E' RIVOLTA A PERSONE FISICHE E NON VIRTUALI . LO STALKING INVECE NO POICHE' SI DENUNCIA L'AZIONE DI VESSAZIONE E DISTRUBO PORTATA AI DANNI DI UNA O PIU' PERSONE CON OGNI TIPO DI MEZZO INTERDETT COMPRESO DA UN PERSONAGGIO REALE CELATO DA UN NICK VIRTUALE

Fonte dalla rete.


 
 
 

CIRANO DI BERGERAC

Post n°23 pubblicato il 23 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

(Si sente suonare una zampogna e appare Montfleury, in costume da pastore)

LA PLATEA (applaudendo): Bravo Montfleury! Bravo!

MONTFLEURY (ringrazia e comincia a recitare la parte di Fedone): «Felice chi, lontano, in luogo solitario decide di votarsi a esilio volontario. E chi, quando lo Zefiro sussurra tra le fronde...».

UNA VOCE (al centro della platea): Cialtrone, non t'avevo proibito di recitare per un mese?

(Stupore generale. Tutti si voltano. Mormorii)

VARIE VOCI: Che succede? - Chi è?

CUIGY: E' lui!

LE BRET (terrificato): Cirano!

LA VOCE: Fuori, buffone!

(Mormorio d'indignazione in sala)

MONTFLEURY: Ma...

LA VOCE: Che fai, protesti?

VARIE VOCI (dalla platea e dai palchi): - Silenzio!

- Basta!

- Continua, Montfleury!

- Non aver paura!

MONTFLEURY (con voce incerta): «Felice chi, lontano, in luogo soli...».

LA VOCE (sempre più minacciosa): E allora? Devo proprio romperti la schiena?

MONTFLEURY (con voce sempre più debole): «Felice chi...».

LA VOCE: Fuori!

(Proteste in sala)

MONTFLEURY (fievole): «Felice chi, lontano...».

CIRANO (montando in piedi su una sedia, le braccia incrociate, il cappello di traverso, naso terribile): Ora comincio a seccarmi!

(Emozione in sala)

SCENA 4

Gli stessi, Cirano, e poi Bellerose e Jodelet

MONTFLEURY (ai marchesi): Signori, aiutatemi!

UN MARCHESE (con sufficienza): Continuate!

CIRANO: Senti, grassone - se continui mi costringi a schiaffeggiarti!

IL MARCHESE: Basta!

CIRANO: I marchesi stiano zitti ai loro posti, o dovrò sgualcire le loro trine!

TUTTI I MARCHESI (alzandosi): Adesso è troppo! Montfleury...

CIRANO: Vattene, Montfleury. O ti taglio le orecchie!

UNA VOCE: Ma...

CIRANO: Vattene!

UN ALTRA VOCE: Insomma...

CIRANO: Sei ancora lì? (Fa il gesto di rimboccarsi le maniche). Bene! Adesso salgo in scena e ti affetto come una mortadella italiana!

MONTFLEURY (mettendo insieme tutta la sua dignità): Signore, insultando me voi insultate la musa Talia!

CIRANO (molto educatamente): Se questa musa, con la quale, signore, voi non avete nulla a che fare, avesse l'onore di conoscervi non potrebbe tollerare la vostra bestialità, ma vi ficcherebbe il suo coturno in...

LA PLATEA: Montfleury! Montfleury! Vogliamo sentire la tragedia!

CIRANO (a quelli che gridano intorno a lui): Vi prego di avere pietà per il mio fodero: se continuate, sarà costretto a vomitare la lama.

(Il cerchio si allarga)

LA FOLLA (indietreggiando): Ehilà-là!

CIRANO (a Montfleury): Esci!

LA FOLLA (riavvicinandosi): Ohohoh-ho!

CIRANO (voltandosi di scatto): Qualcosa che non va?

(La folla indietreggia di nuovo)

UNA VOCE (cantando dal fondo): Il signor Bergerac è un vero guastafeste ma non c'impedirà di veder la "Cloreste"!

TUTTA LA SALA (in coro): Di veder la "Cloreste"!

CIRANO: Se sento un'altra volta questa canzone, vi stendo tutti.

UN BORGHESE: E chi siete - Sansone?!

CIRANO: Prestatemi la vostra mascella d'asino e vedrete!

UNA DAMA (da un palco): E' inaudito!

UN SIGNORE: Uno scandalo!

UN BORGHESE: Una prepotenza inammissibile!

UN PAGGIO: Comincio a divertirmi! (La platea rumoreggia)

CIRANO: Silenzio! (Nuovi rumori dalla platea sfrenata: ragli d'asino belati, versi d'animali e risate)

Io vi..

(Un paggio miagola)

Vi ordino di tacere! Sfido tutta la platea!

Ecco - scrivo i nomi. Avvicinatevi, giovani eroi!

A ciascuno il suo turno - un numero per uno. Va bene?

Allora, chi vuole aprire la lista? Voi, signore?

No. Voi? No. Avanti, chi vuole duellare per primo?

Giuro che lo tratterò con tutti gli onori!

Tutti quelli che vogliono morire alzino la mano!

(Silenzio)

Cosa c'è? Il pudore vi impedisce di vedere la mia lama nuda? Non un nome? Non una sola mano alzata? Bene. Allora riprendiamo!

(Rivolgendosi alla scena, sulla quale Montfleury attende angosciato:) Dunque, vorrei vedere il teatro guarito da quel cancro. Altrimenti... (mette mano alla spada) ecco il bisturi!

MONTFLEURY: Io...

CIRANO (scende dalla sedia su cui era salito in piedi e si siede comodamente): Batterò le mani tre volte, faccia di luna piena! Alla terza non voglio più vederti.

(La platea rumoreggia divertita. Cirano batte la prima volta le mani)

E uno!

MONTFLEURY: Io...

UNA VOCE (dai palchi): Resta!

LA PLATEA: Resta?... Sì. No... Non resta.

MONTFLEURY: Signori, io credo che...

CIRANO: E due!

MONTFLEURY: Io sono certo che sarebbe meglio se...

CIRANO: E tre!

(Montfleury sparisce come in una botola. Tempesta di risate, fischi, urla)

LA PLATEA: Uhuhuhhh!... Vigliacco!... Torna indietro!

CIRANO (soddisfatto, stendendosi sulla sedia e incrociando le gambe): Che torni, se se la sente.

 
 
 
 
 

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Un blog di: Ariza_Florentino
Data di creazione: 04/06/2010
 

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