George Titi

Obbligi sessuali della moglie


-----------------------------Quella «punizione» è sproporzionata, hanno detto i giudici della Prima civile, e non c’è dubbio che «il rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisca gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico».------------------------------------------------------La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Costituzione impone di garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare l'altro coniuge prima del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed eventualmente come genitore.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005, precisando che tale comportamento costituisce una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione.-------------------------ASSISTENZA AFFETTIVA. È una gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del partner il persistente rifiuto, se volontario, di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l’altro (cass. civ.23/3/2005, n.6276).Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla sessualità vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.(Altalex, 13 maggio 2005)Stante quindi il carattere doveroso della relazione sessuale ribadito dalla Suprema Corte, va chiarito che il rifiuto reiterato di uno dei coniugi ad avere rapporti sessuali con l’altro, ove ingiustificato e reiterato nel tempo, è da considerarsi quale comportamento contrario ai doveri matrimoniali, partendo dal delicato presupposto per cui il vincolo matrimoniale sia naturalmente proiettato anche sulla sfera intima dei coniugi e, pertanto, il rifiuto (si ribadisce, ingiustificato e reiterato nel tempo) ad intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, costituisce certamente gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del partner, situazione questa, ribadita in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, “che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa…..di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psico-fisico”.--------------------Secondo Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.42979/2007, è un diritto e dovere dei coniugi." ...l'amplesso è certamente un diritto-dovere dei coniugi uniti in matrimonio, §e che inserisce naturalmente nella volontà degli stessi manifestata all’ufficiale distato civile di accettare il reciproco status di coniuge , al quale, appunto, sono collegati diritti e doveri, e anche i cosiddetti bona matrimonii, che non sono indisponibili per semplice volontà delle parti ......l’amplesso costituisce una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che spinge due persone a legarsi in matrimonio..."…… però non può essere ottenuto senza il consenso.