Creato da gloria591 il 23/01/2012

LA SOLITUDINE

La solitudine nel passaggio finale della vita

 

Ultimi Commenti

gloria591
gloria591 il 26/06/13 alle 20:20 via WEB
Talmente poco senso che il Giudice oggi lo ha dichiarata inammissibile.
 
gloria591
gloria591 il 26/06/13 alle 20:18 via WEB
Immagini un poco il Magistrato che l ha letta cosa avra' pensato dell avvocato che la scritta nel suo memoriale depositato agli atti. Che senso avrebbe voluto dare?.Forse frode processuale?O forseinfedelepatrocinio?Truffa?Circonvenzione di incapace?Lo si scoprira presto
 
zangtumb
zangtumb il 26/06/13 alle 12:53 via WEB
Scritta così, la notizia non ha senso alcuno.
 
gloria591
gloria591 il 25/06/13 alle 16:33 via WEB
la quota contestata si riferiva solamente ad 1/12 ed era di provenieneza ereditaria.Il legale sapeva che non poteva richiedere la proprieta perche i suoi clienti non ne avevano mai preso possesso di tale bene e oltremodo erano oramai passati ben 17 anni dalla successione quindi fuori tempo massimo.Sicche codesto legale ha pensato bene di fare il furbo e chiedere la suddivione giudiziale del terreno indiviso portando solamente l atto di successione che oltremodo non e' il negozio giuridico come l accettazione.quindi ha perso.
 
rteo1
rteo1 il 25/06/13 alle 12:09 via WEB
E allora è un problema di responsabilità professionale! L'art.79 cpc sancisce il principio che "Chi vuol far valere unn diritto in giudizio deve proporre la domanda al giudice competente". Se un soggetto sostiene di avere un diritto di comunione (una quota: 1/2, 1/3, ecc.)su un immobile deve produrre il titolo che lo attesti: atto ci compravendita, donazione, successione, ecc. Senza tale atto (a meno che non si sia trattato di un acquisto a titolo originario, ossia mediante usucapione, che, ovviamente, deve essere stata accertata), può dirlo solo al bar ma non dinanzi ad un giudice!
 
gloria591
gloria591 il 24/06/13 alle 14:12 via WEB
La notizia e' chiara e va presa per come e' scritta .Tale asserzione sono state affermate dallo stesso legale ne piu e ne meno.Per quandto riguarda la suddivisione esiste un perdente .Nel caso specifico coloro i quali hanno richiesto la suddivisione giudiziale sono stati trovati non aventi diritto a tale quota di terreno, in pratica i giudici dopo l accertamento hanno deciso che i riccorrenti non avevano alcuno titolo per vantare la suddetta quota di proprieta.
 
rteo1
rteo1 il 24/06/13 alle 10:51 via WEB
La notizia è incompleta, per cui non è possibile esprimere un giudizio preciso al riguardo. Per quanto concerne poi la "suddivisione", che credo voglia intendere la divisione dei beni, o scioglimento della comunione, posso dire che non c'è mai un "vincitore" nè un perdente, perchè la liquidazione (quando il bene non è divisibile, nè viene chiesto in assegnazione dal maggior quotista) avviene tenendo conto delle quote di diritto dei singoli comproprietari, solitamente a seguito di CTU.
 
« Precedenti
Successivi »
 

AREA PERSONALE

 

TAG

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

FACEBOOK

 
 

ULTIME VISITE AL BLOG

avvcesaregrassolabbramorbidexxxgloria591valtiberinavolleyGiuseppeLivioL2gaia.iurisasimov_2013risolutore82madame.sensualityorsobianco193falconetredgiovanni_pilogerry60.gcsimpaticone_mmike613
 

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963