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IL LEGISLATORE IN SORDINA ZITTO ZITTO AFFRONTA LA CRISI... LA SUA!!


Legge 28 gennaio 2009, n. 2"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14Art. 32.Riscossione 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente:« Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;CON QUESTO COMMA SI è ABBASSATO IL LIMITE MINIMO DI TASSE DOVUTE AFFINCHE' LA SOCIETà DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI POSSA ESPROPRIARE L'IMMOBILE E BADATE BENE, SENZA PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA!!!IN PRATICA POSSONO METTERE ALL'ASTA LA CASA SENZA PREAVVISO CIOE' SENZA CHE IL PROPRIETARIO LO SAPPIA...LEGGETE SEMPRE CON ATTENZIONE, SEMPRE E TUTTO!!