INGEGNERI ITALIANI

GLI INGEGNERI DOCENTI DI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE SECONDARIA POSSONO SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE?


Giunge alla redazione del nostro Blog il seguente quesito:GLI INGEGNERI DOCENTI DI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE SECONDARIA POSSONO SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE? Rispondiamo affrontando, in modo semplificativo, due punti cruciali:•Autorizzazione a svolgere la LIBERA PROFESSIONE•Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONIA seguito delle modifiche all’art. 53 del D.Lgs. 165/01 introdotte dalla L. 190/12, riguardante la normativa relativa al quesito e in particolare l’introduzione dell’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi, anche quelli svolti a titolo gratuito, autorizzati o conferiti ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti, si esplicita quanto segue:•Autorizzazione a svolgere la Libera professione La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, deve essere presentata dal docente all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’autorizzazione ha validità annuale. Essa dovrà essere protocollata. L’esercizio della libera professione concessa non dovrà creare pregiudizio alla funzione di Docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell' articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297. Il docente autorizzato allo svolgimento della libera professione dovrà, obbligatoriamente, stipulare una polizza RC PROFESSIONALE anche se si tratta di una sola prestazione continua o saltuaria.•Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi, da parte di altri soggetti pubblici e privati, ai dipendenti dell'Istituto Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art 53, comma 7 del D. Leg.vo 165/2001 e successive modifiche ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi, di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Quindi, anche per i docenti vige la regola di richiedere preventivamente ed incarico per incarico l’autorizzazione al proprio Dirigente Scolastico che potrà concedere o negare l’autorizzazione a seconda delle necessità istituzionali.L’amministrazione scolastica ha 30 giorni di tempo, dalla ricezione della richiesta, per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni. Precisato che l'autorizzazione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere del docente informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata all’Istituto scolastico di appartenenza prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione scolastica ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere o meno la prescritta autorizzazione.La richiesta di autorizzazione, pertanto, dovrà contenere i seguenti elementi:•oggetto, natura e durata dell’incarico;•amministrazione, ente o soggetto che propone l’affidamento dell’incarico;•modalità di svolgimento dell’incarico e quantificazione, anche presunta del tempo e dell’impegno richiesto, con indicazione oraria dello stesso;•corrispettivo lordo previsto o presunto. Restano comunque esclusi i compensi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate nell’art. 53, c. 6 del D.L.gs. 165/01, che comunque non devono avere la caratteristica della continuità e delle attività libero professionali (salvo i casi previsti dalla legge).Si ricorda che è stato reintrodotto il divieto assoluto di iscrizione agli albi degli avvocati per i pubblici dipendenti anche con rapporto di lavoro part-time.Il personale con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% non è soggetto al regime di autorizzazione, ma è tenuto, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 56 e 55 della L. 662/1996 ad inoltrare preventiva comunicazione all’Amministrazione dell’intenzione di svolgere attività lavorativa extra - officium, al fine di verificare interferenze, incompatibilità e/o conflitto d’interessi con l’attività istituzionale espletata.Tutte le sopracitate attività/incarichi non possono comunque, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti a ciascun docente e dipendente affidati, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’amministrazione, così come non possono essere svolti all’interno dei locali dell’amministrazione utilizzando risorse e/o strumenti di appartenenza dell’Ufficio.Sarebbe auspicabile che gli Ordini degli Ingegneri/Architetti/Geologi/Agronomi etc. .., al momento delle liquidazioni delle parcelle professionali richiedessero al professionista una dichiarazione in cui lo stesso dichiari, di non essere un pubblico dipendente e in caso contrario chieda una copia dell’autorizzazione preventivamente richiesta e poi concessa dall’ente di appartenenza prima di rilasciare la parcella vidimata.