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Voucher baby sitting – asili nido un aiuto alle famiglie


 L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92,  introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.A CHI SPETTAPossono accedere al beneficio:le lavoratrici dipendenti; le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.maggiori informazioni le trovate sul sito dell'inps cliccando il link riportato di seguitohttp://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=8591