GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie Generale n. 39 del 17-02-2009Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione 1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensidell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare diinchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, diseguito denominata «Commissione», con il compito di: a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illeciteconnesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolteo ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolosvolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alleassociazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nelsettore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolareriguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese everso altre nazioni; c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti daparte della pubblica amministrazione centrale e periferica e deisoggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo deirifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizidi smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi diaffidamento; d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illeciterelative ai siti inquinati nel territorio nazionale; e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente inmateria di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale eprecisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini attead accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione. 2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singolerelazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi lanecessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessipoteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. LaCommissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' ealla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma dicomunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvol'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice diprocedura penale. Art. 2. Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodicideputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzioneal numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurandola presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente inalmeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anchetenendo conto della specificita' dei compiti assegnati allaCommissione. I componenti della Commissione dichiarano allaPresidenza della Camera di appartenenza se nei loro confrontisussista una delle condizioni indicate nella proposta diautoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nellaseduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiestasul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similareistituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. 2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla suacostituzione e i suoi componenti possono essere confermati. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente dellaCamera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoicomponenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficiodi presidenza. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da duevicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti laCommissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; senessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i duecandidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'anziano di eta'. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e deidue segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propriascheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiornumero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi delcomma 4. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per leelezioni suppletive. Art. 3. Testimonianze 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizionia testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizionipreviste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. Art. 4. Acquisizione di atti e documenti 1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativia procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziariaaltri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi aindagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. Intale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regimedi segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente epuo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesticon decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Ildecreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quandotali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senzaritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essererinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indaginipreliminari. 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devonoessere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altreistruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere copertidal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimentigiudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisitidalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altreCommissioni parlamentari di inchiesta. Art. 5. Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa eogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorrea compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza perragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tuttoquanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma2. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazionedel segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cuial comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimentodi inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Art. 6. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sonodisciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissionestessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporrela modifica delle norme regolamentari. 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraversouno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui alcomma 1. 3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'riunirsi in seduta segreta. 4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali dipolizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, cheritenga necessarie, di soggetti interni ed esterniall'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con illoro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministericompetenti. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce dipersonale, locali e strumenti operativi messi a disposizione daiPresidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilitenel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 europer ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a caricodel bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a caricodel bilancio interno della Camera dei deputati. 7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisitie prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analogheCommissioni precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Alfano****fonte: Gazzetta Ufficiale
LEGGE 6 febbraio 2009, n.6
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie Generale n. 39 del 17-02-2009Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione 1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensidell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare diinchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, diseguito denominata «Commissione», con il compito di: a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illeciteconnesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolteo ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolosvolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alleassociazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nelsettore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolareriguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese everso altre nazioni; c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti daparte della pubblica amministrazione centrale e periferica e deisoggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo deirifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizidi smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi diaffidamento; d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illeciterelative ai siti inquinati nel territorio nazionale; e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente inmateria di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale eprecisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini attead accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione. 2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singolerelazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi lanecessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessipoteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. LaCommissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' ealla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma dicomunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvol'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice diprocedura penale. Art. 2. Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodicideputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzioneal numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurandola presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente inalmeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anchetenendo conto della specificita' dei compiti assegnati allaCommissione. I componenti della Commissione dichiarano allaPresidenza della Camera di appartenenza se nei loro confrontisussista una delle condizioni indicate nella proposta diautoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nellaseduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiestasul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similareistituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. 2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla suacostituzione e i suoi componenti possono essere confermati. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente dellaCamera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoicomponenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficiodi presidenza. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da duevicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti laCommissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; senessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i duecandidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'anziano di eta'. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e deidue segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propriascheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiornumero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi delcomma 4. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per leelezioni suppletive. Art. 3. Testimonianze 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizionia testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizionipreviste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. Art. 4. Acquisizione di atti e documenti 1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativia procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziariaaltri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi aindagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. Intale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regimedi segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente epuo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesticon decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Ildecreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quandotali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senzaritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essererinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indaginipreliminari. 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devonoessere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altreistruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere copertidal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimentigiudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisitidalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altreCommissioni parlamentari di inchiesta. Art. 5. Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa eogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorrea compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza perragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tuttoquanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma2. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazionedel segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cuial comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimentodi inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Art. 6. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sonodisciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissionestessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporrela modifica delle norme regolamentari. 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraversouno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui alcomma 1. 3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'riunirsi in seduta segreta. 4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali dipolizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, cheritenga necessarie, di soggetti interni ed esterniall'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con illoro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministericompetenti. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce dipersonale, locali e strumenti operativi messi a disposizione daiPresidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilitenel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 europer ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a caricodel bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a caricodel bilancio interno della Camera dei deputati. 7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisitie prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analogheCommissioni precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Alfano****fonte: Gazzetta Ufficiale