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LEGGE 6 febbraio 2009, n.6


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie Generale n. 39 del 17-02-2009Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hannoapprovato;                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              Promulgala seguente legge:                               Art. 1.             Istituzione e funzioni della Commissione  1.  E'  istituita,  per  la  durata della XVI legislatura, ai sensidell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare diinchiesta  sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, diseguito denominata «Commissione», con il compito di:   a)  svolgere  indagini  atte  a fare luce sulle attivita' illeciteconnesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolteo  ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolosvolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alleassociazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nelsettore  dei  rifiuti  e  altre attivita' economiche, con particolareriguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese everso altre nazioni;   c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti daparte  della  pubblica  amministrazione  centrale  e periferica e deisoggetti  pubblici  o  privati  operanti nella gestione del ciclo deirifiuti,  anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizidi  smaltimento  da  parte degli enti locali e ai relativi sistemi diaffidamento;   d)   verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illeciterelative ai siti inquinati nel territorio nazionale;   e)  verificare  la  corretta attuazione della normativa vigente inmateria  di  gestione  dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale eprecisa  caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini attead accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.  2.  La  Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singolerelazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi lanecessita' e comunque al termine dei suoi lavori.  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessipoteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  LaCommissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' ealla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma dicomunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvol'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo  133 del codice diprocedura penale.                               Art. 2.                   Composizione della Commissione  1.  La  Commissione  e'  composta  di  dodici  senatori e di dodicideputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato dellaRepubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzioneal  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurandola  presenza  di  un  rappresentante  per ciascun gruppo esistente inalmeno  un  ramo  del  Parlamento.  I  componenti sono nominati anchetenendo   conto   della   specificita'  dei  compiti  assegnati  allaCommissione.   I   componenti   della   Commissione  dichiarano  allaPresidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confrontisussista   una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta  diautoregolamentazione  avanzata,  con  la  relazione  approvata  nellaseduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiestasul  fenomeno  della  criminalita'  organizzata  mafiosa  o  similareistituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.  2.  La  Commissione  e'  rinnovata  dopo il primo biennio dalla suacostituzione e i suoi componenti possono essere confermati.  3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente dellaCamera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoicomponenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficiodi presidenza.  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  duevicepresidenti  e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai componenti laCommissione  a  scrutinio  segreto.  Per l'elezione del presidente e'necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; senessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i duecandidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'anziano di eta'.  5.  Per  l'elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e deidue segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propriascheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiornumero  di  voti.  In caso di parita' di voti si procede ai sensi delcomma 4.  6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per leelezioni suppletive.                               Art. 3.                            Testimonianze  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizionia testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizionipreviste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.                               Art. 4.                  Acquisizione di atti e documenti  1.  La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativia  procedimenti  e  inchieste in corso presso l'autorita' giudiziariaaltri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi aindagini  e  inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. Intale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regimedi  segretezza.  L'autorita'  giudiziaria  provvede tempestivamente epuo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesticon  decreto  motivato  solo  per  ragioni  di natura istruttoria. Ildecreto  ha  efficacia  per  sei mesi e puo' essere rinnovato. Quandotali  ragioni  vengono  meno,  l'autorita' giudiziaria provvede senzaritardo  a  trasmettere  quanto richiesto. Il decreto non puo' essererinnovato   o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle  indaginipreliminari.  2.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devonoessere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altreistruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere copertidal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimentigiudiziari nella fase delle indagini preliminari.  3.  Il  segreto  funzionale  riguardante atti e documenti acquisitidalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e416-bis   del   codice  penale  non  puo'  essere  opposto  ad  altreCommissioni parlamentari di inchiesta.                               Art. 5.                         Obbligo del segreto  1.  I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa eogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorrea  compiere  atti  di  inchiesta,  oppure  ne  viene a conoscenza perragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tuttoquanto  riguarda  gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma2.  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazionedel segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.  3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cuial  comma  2  si  applicano  a chiunque diffonda in tutto o in parte,anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimentodi inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.                               Art. 6.                       Organizzazione interna  1.   L'attivita'   e   il   funzionamento  della  Commissione  sonodisciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissionestessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporrela modifica delle norme regolamentari.  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraversouno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo il regolamento di cui alcomma 1.  3.  Tutte  le  volte  che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'riunirsi in seduta segreta.  4.  La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali dipolizia  giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, cheritenga     necessarie,    di    soggetti    interni    ed    esterniall'amministrazione  dello  Stato  autorizzati,  ove occorra e con illoro   consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai  Ministericompetenti.  5.  Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce dipersonale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione daiPresidenti delle Camere, d'intesa tra loro.  6.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilitenel  limite  massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 europer  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a caricodel bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a caricodel bilancio interno della Camera dei deputati.  7.  La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisitie   prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle  analogheCommissioni precedenti.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Alfano****fonte: Gazzetta Ufficiale