GAZZETTA DEL CAMPO

TRIBUNALE PENALE DEI MINORI


Hai solo 15 anni e in un parcheggio vedi degli amici più grandi, ti fermi per salutare e ti vedi arrivare la polizia, ti ammanettano, a sirene spiegate ti portano in questura, ti spogliano, ti perquisiscano, ti prendono le impronte digitali, ti fanno domande su domante e tu continui a dire che non sai nulla e loro s'incazzano e continuano............ hai paura da morire e solo dopo capisci che quegli AMICI, stavano rubando la benzina dai motorini parcheggiati e i caschi dai bauletti. Chiamano i genitori dopo 4 ore! Ti ritrovi con un accusa di FURTO CON AGGRAVANTI per esserti fermato a salutare degli amici.Dopo 5 anni il processo davanti alla CORTE PENALE DEL TRIBUNALE DEI MINORI, il nostro amico è stato prosciolto ma ha dovuto ammettere una colpa per un reato che non aveva commesso!Formule di proscioglimento Si applicano quando il minorenne autore di reato non è “imputabile” oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative."Non luogo a procedere per non imputabilità" per incapacita' di intendere e di volere (immaturità)E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.La "capacità di intendere e di volere" in un minorenne non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata. La valutazione concerne l'accertamento della capacità del minorenne, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze.(art. 98 codice penale; art.11 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche; art.9 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)E STASERA IL CAMPO FESTEGGIA!!!!!!!Grazie anche alla Zia Serena, Avvocato Penalista, e che Avvocato!!!!!!!!