Pedone e la sua responsabilità in caso di sinistro stradale .. - Asaps ...Art. 190. Comportamento dei pedoni1. I pedoni devono
circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei
veicoli in modo da causare il minimo
intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei
veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei
veicoli quando si tratti di
carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.2. I pedoni, per
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la
carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per se' o per altri.3. E'
vietato ai pedoni
attraversare diagonalmente le intersezioni; e' inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.4. E'
vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare
intralcio al transito normale degli altri pedoni.5. I pedoni che si accingono ad
attraversare la
carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.6. E'
vietato ai pedoni
effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filo
veicoli e tram in sosta alle fermate.7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni ((, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degliarticoli 6 e 7)).8. La
circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura e' vietata sulla
carreggiata delle strade.9. E'
vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni e'
vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare
situazioni di pericolo per gli altri utenti.10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. 1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraver-samento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3) 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1) 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2)