LaMiaVitaUnaOdissea

Post N° 352


Continuazione 1: Episodio 332“TRIBUNALE DI TORINOSezione Settima Civile15 OTT 2008Il Tribunale composto dai signori:Dr. XXX (Presidente)Dr.ssa XXX (Giudice)Dr.ssa XXX (Giudice Relatore)Ha pronunciato il seguenteDECRETONel procedimento RG. J.4291/2006Promosso da:XXX, elettivamente domiciliata in Torino, Via A. XXX n. 27, presso lo studio dell’avv. XXX, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivoRicorrenteNei confronti di:XXX elettivamente domiciliato in Torino, Via XXX n. 59, presso lo studio dell’avv. XXX che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della costituzione di nuovo difensore 19.10.2008Convenuto Con l’intervento del PM.*******SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTOCon ricorso depositato in data 12.5.06, la sig.ra XXX adiva il Tribunale, ex art. 710 c.p.c., esponendo: di essersi separata consensualmente dal sig. XXX con verbale omologato dal Tribunale di Torino in data 26.10.2005; che in sede di separazione era stato previsto che il marito contribuisse al mantenimento dei figli XXX (n. 4.6.1990) ed XXX (n.30.5.1995) versando alla madre la somma mensile di €.250,00, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e di vestiario ed oltre ad una maggior somma in occasione della 13A e 14A mensilità; che con la ricorrente viveva anche la figlia maggiorenne XXX, non ancora economicamente autonoma e integralmente a carico della sig.ra XXX.Rappresentava la ricorrente di aver improvvisamente perso la propria attività lavorativa nel gennaio del 2006 e chiedeva che il Tribunale ponesse a carico del sig. XXX l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando la somma di €.400,00 mensili, pari a €.200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e di vestiario.Si costituiva il sig. XXX contestando integralmente gli assunti avversari ed esponendo che il suo reddito mensile non gli permetteva di far fronte alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, poiché sulla sua retribuzione gravavano numerose spese per canoni di locazione, utenze, rate di finanziamenti, nonché una serie di debiti accumulati durante il matrimonio, che lo stesso si era visto costretto ad onorare con le sue sole entrate. Sosteneva che molte delle spese straordinarie asseritamene sostenute dalla ricorrente per i figli si riferissero in realtà ai suoi acquisti personali e contestava quanto sostenuto dalla sig.ra XXX con riferimento alla perdita della sua attività lavorativa, evidenziando come la stessa avesse omesso di riferire quale fosse la sua retribuzione al momento della separazione e di fornire informazioni atte a provare il peggioramento delle sue condizioni economiche.Esponeva ancora il convenuto come la ricorrente avesse ostacolato il suo rapporto con i figli minori, con cui non si era più incontrato dal Natale del 2005 e concludeva chiedendo che il Tribunale volesse disporre l’affidamento condiviso dei figli, rigettando le istanze di parte ricorrente e revocando altresì l’obbligo a suo carico di contribuire al 50% delle spese per il vestiario dei minori, nonché al versamento di una maggior somma in occasione della 13A e 14A mensilità.All’udienza camerale del 1.12.2006 venivano sentite entrambe le parti e con l’ordinanza del 28.3.2007 il Tribunale, in via provvisoria, confermava l’affidamento dei figli alla sola madre, con facoltà per il padre di vederli secondo le modalità già previste in separazione e subordinatamente al gradimento dei minori, chiedeva una informativa da parte dei Servizi Sociali e, in punto economico, aumentava ad €.300,00 l’assegno a carico del sig. XXX per il mantenimento dei figli, rinviando all’udienza del 19.10.2007.A detta udienza si costituiva per il convenuto l’avv. XXX, che depositava contestuale atto di revoca del mandato agli avv.ti XXX e XXX; i procuratori delle parti rappresentavano come non fossero ancora stati avviati incontri tra i figli ed il padre ed il GD sollecitava l’attività dei Servizi, rinviando all’udienza del 7.3.2008.Con successiva ordinanza del 12.3.2008 il Tribunale, preso atto del contenuto della relazione dei servizi sociali del 6.3.2008, disponeva in via provvisoria che il sig. XXX potesse incontrare il figlio XXX (il terzogenito) in luogo neutro, alla presenza di un operatore sino a quando ritenuto necessario dai servizi, e rinviava al 4.7.2008; nulla veniva disposto in ordine ai rapporti tra il convenuto ed il figlio XXX (il secondogenito), alla luce del suo prossimo compimento della maggiore età da parte del ragazzo (n. il 4.6.1990).All’udienza del 4.7.2008 comparivano i legali delle parti, che chiedevano un termine del deposito di memoria conclusiva; il GD assegnava ad entrambe le parti termine di giorni 45, riservandosi di riferire al Collegio decorso il termine.