LaMiaVitaUnaOdissea

Post N° 353


Continuazione 2: Episodio 332MOTIVI DELLA DECISIONEVa preliminarmente rilevato come nelle more del procedimento il figlio XXX sia divenuto maggiorenne, di talchè nulla deve disporsi con riguardo al suo affidamento ed alla regolamentazione delle visite con il padre.Ciò permesso, osserva il Tribunale come la causa in oggetto sia stata azionata dalla sig.ra XXX allo scopo di ottenere un aumento dell’assegno per il mantenimento dei figli, stabilito in sede di separazione in €.250,00 complessivi, oltre al concorso nelle spese straordinarie; lamentava la ricorrente di aver perso la propria attività lavorativa, di avere a proprio carico anche la figlia XXX, studentessa universitaria, ed instava affinché venisse posto a carico del sig. XXX un assegno di €.400,00 mensili.Costituendosi nel giudizio il convenuto si opponeva alle richieste avversarie ed evidenziava come non avesse più avuto alcun rapporto con i figli minori dal Natale del 2005; venivano pertanto incaricati i Servizi sociali affinché fornissero una informativa sul nucleo famigliare.Dalle indagini condotte dai Servizi è emerso in modo evidente come sia XXX (nel frattempo divenuto maggiorenne) che XXX (n. il 30.5.1995) rifiutino qualsiasi rapporto con il padre; peraltro, anche la figlia XXX, già da tempo maggiorenne, ha cessato ogni contatto con il sig. XXX (cfr. relazione del 6.3.2008).Lo stesso tentativo di riavviare un rapporto tra XXX ed il padre, attraverso la programmazione di incontri in luogo neutro, non ha sortito alcun esito per il netto rifiuto opposto dal minore ad incontrare il padre; nella relazione del 27.5.2008 si legge: “il minore si è rifiutato di presenziare agli incontri sostenendo di non essere minimamente disposto a rivedere il padre. Nonostante i tentativi fatti dagli operatori e dalla stessa madre che lo ha spronato a presenziare almeno ad un incontro riservando successivamente la sua decisione, il minore ha categoricamente rifiutato”.Non appaiono, pertanto, residuare, allo stato, ulteriori risorse atte alla ricostruzione di un rapporto tra il convenuto ed i figli; il sig. XXX, peraltro, presenta delle difficoltà personali piuttosto significative, dal momento che dal 28.5.2007 è in carico al CSM per una forma di “disturbo somatoforme con tratti fobici”, patologia che comporta la necessità di evitargli fattori ed eventi potenzialmente stressanti, vissuti dal convenuto come ostacoli insormontabili; anche l’ultima relazione dei servizi sociali sottolineava come l’incontro tra l’assistente sociale ed il convenuto avesse provocato nell’uomo forti crisi di panico.Alla luce di tali osservazioni, non può dunque, che disporsi che il convenuto possa incontrare il figlio minore subordinatamente al gradimento dello stesso; per tali ragioni deve essere confermato l’affidamento del minore alla sola madre, che appare comunque idonea ed adeguata; le insegnanti di Alessandro lo descrivono come un ragazzino molto intelligente, bene educato e sereno e descrivono la madre come sempre presente e disponibile anche verso la scuola (cfr. relazione 6.3.2008).In punto di vista economico osserva il Collegio quanto segue.In sede di separazione consensuale i coniugi prevedevano che il sig. XXX corrispondesse a titolo di concorso al mantenimento dei figli XXX ed XXX la somma complessiva di €.250,00 mensili (da aumentarsi in occasione del ricevimento da parte del convenuto della tredicesima e della quattordicesima mensilità), oltre al concorso nelle spese straordinarie.Con la prima ordinanza del Tribunale, dando atto della perdita dell’attività lavorativa da parte della sig.ra XXX, aumentava l’assegno ad €.300,00 mensili.Allo stato, la situazione economica delle parti, per quanto emerge dagli atti e dalle dichiarazioni, risulta la seguente: il sig. XXX percepisce una retribuzione media mensile di circa 1330,00 euro per la 14A mensilità (cfr. CUD 2007, non apparendo significative le poche buste paga prodotte) ed è gravato da rate di circa 216,00 euro mensili per il pagamento di un finanziamento che terminerà nel 2013 (non è invece dato sapere quale sia la scadenza del finanziamento per l’acquisto dell’auto).I redditi da lavoro del convenuto non hanno subito sostanziali modifiche successivamente alla separazione, come può evincersi dal raffronto tra i CUD prodotti, nonostante lamenti il XXX di non essere neppure in grado di reperire una soluzione abitativa autonoma, non potendosi permettere il pagamento di un canone di locazione.Con il deposito della memoria conclusiva il convenuto ha rapresentato di essere in attesa di un altro figlio dalla sua nuova compagna, circostanza, tuttavia, sulla quale la ricorrente non è stata in grado di dedurre alcunché e comunque non determinante, posto che anche la madre del nascituro dovrà farsi carico del suo mantenimento (peraltro, secondo quanto affermato dal sig. XXX, la compagna lavora part time).Per quanto concerne la ricorrente, ella vive in casa in locazione dell’ATC e nel gennaio del 2006 ha perso l’attività lavorativa che aveva in precedenza come colf; deve tuttavia ritenersi che successivamente abbia potuto reperire qualche occupazione, seppure non stabile; all’udienza del 7.3.2008 l’avv. Fioretti faceva presente come la propria assistita avesse svolto attività di portineria per qualche mese in sostituzione del custode di uno stabile e svolgesse di tanto in tanto qualche ora come collaboratrice domestica.Dal verbale di separazione consensuale si evince come l’occupazione della sig.ra XXX fosse proprio quella di colf, di talchè deve ritenersi verosimile che la stessa sia successivamente riuscita a reperire qualche altra occupazione, con la conseguenza che, allo stato, non risulta più giustificato l’aumento ad €.300,00 mensili che era stato provvisoriamente stabilito da questo Tribunale nel marzo 2007 in considerazione della temporanea situazione di difficoltà economica della parte.Deve dunque ritenersi che, allo stato, le condizioni economiche dei coniugi siano tornate ad essere sostanzialmente quelle della separazione.Non è peraltro giustificata neppure la richiesta di riduzione dell’assegno formulata dal sig. XXX.In primo luogo, le sue doglianze secondo cui lo stesso si sarebbe fatto carico esclusivo di pagare una serie di debiti per morosità maturate durante il matrimonio per colpa della ricorrente, non appaiono determinanti, poiché è lecito ritenere che in costanza di matrimonio entrambi i coniugi debbano preoccuparsi di verificare il regolare pagamento degli oneri relativi alle necessità familiari; non può dunque addossarsi alla sola ricorrente l’eventuale responsabilità per la morosità, né ciò può ora rilevare nella determinazione dell’assegno per i figli.Va poi considerato che se è verosimile ritenere che il figlio XXX possa essere prossimo al reperimento di un’attività lavorativa (circostanza che allo stato non risulta comunque provata), non può tuttavia trascurarsi come la sig.ra XXX si faccia carico esclusivo dei figli, che non hanno più alcun rapporto con il padre; anche il figlio minore Alessandro non vede più il padre da alcuni anni, con la conseguenza che non vi è alcuna partecipazione diretta del sig. XXX al mantenimento dei figli, se non con il versamento dell’assegno. Inoltre, a differenza della ricorrente, il convenuto può contare su di un’occupazione lavorativa stabile e sicura.Tenuto, dunque, conto delle complessive condizioni economiche delle parti e delle esigenze dei figli, appare congruo determinare in €,250,00 mensili (per dodici mensilità) l’assegno per il mantenimento di XXX e XXX, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche relative ai figli.La documentazione prodotta e le allegazioni delle parti rendono irrilevante eventuale ulteriore attività istruttoria.Tenuto conto della natura e dell’esito della decisione, nonché degli approfondimenti che sono stati svolti in corso di causa nell’interesse dei figli, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.P.Q.M.Il Tribunale di Torino, visto l’art. 710 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 26.10.2005CONFERMA l’affidamento del figlio minore XXX alla madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con l’affidataria e subordinatamente al gradimento del minore.DISPONE che il sig. XXX, a decorrere dalla pronuncia del presente decreto, corrisponda alla sig.ra XXX, a titolo di concorso al mantenimento dei figli XXX ed XXX, l’assegno mensile di €.250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, previamente concordate o necessarie e successivamente documentateDichiara compensate tra le parti le spese di liteCosì deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile in data 9.10.2008.IL PRESIDENTE          (firmato dal Presidente)IL CANCELLIEREDr.ssa XXXDepositato in CancelleriaTorino, 15 OTT. 2008IL CANCELLIEREAvviso a mezzo FAXAvv. XXXAvv. XXXPM 15/10/08”Più tardi dopo che avevo letto, nel modo più approfondito possibile, tutta la “Sentenza” posso soltanto dire di essere rimasto molto deluso perché se il mio avvocato, XXX, avesse meglio esposto e presentato davanti al “Giudice” tutto quello che gli avevo, in modo dettagliato, fornito, in questi anni di “Causa”, sicuramente sarebbe stato dato un “Alt” a questa “Donnaccia” che si è inventata varie scusanti da farla, quasi, sembrare una persona innocente. Addirittura, il mio avvocato, ha omesso dei dettagli che non erano da tralasciare e ha confuso dei testimoni con degli altri che erano indirizzati ad altri contesti. Sicuramente, il “Giudice”, avrebbe avuto un po’ più considerazione di un padre a cui gli sono stati tolti, in modo meschino, i suoi tre figlioli. Di positivo, invece, c’è stato il giusto abbassamento dell’assegno di mantenimento che sarebbe soltanto dovuto essere erogato al più piccolo dei suoi tre figlioli, XXX.