LaMiaVitaUnaOdissea

Nuovo Post (parte 3)


Episodio 370 (3)E con vittoria di spese tutte di lite-          Nel corso dell’udienza presidenziale del 05.10.2005 (doc. 3) le parti addivenivano ad una consensualizzazione del procedimento di separazione, con omologa del verbale 26.10.05 (a seguito del quale gli stessi venivano autorizzati dal Tribunale a vivere separatamente) alle seguenti condizioni:1.       La casa coniugale sita in Torino, Via XXX 24 bis rimane di comune accordo assegnata alla moglie sig.ra XXX;2.       I figli minori XXX ed XXX rimangono affidati alla madre Sig.ra XXX, con facoltà per il padre di vederli e tenerli seco il lunedì pomeriggio dalle ore 17.00-21.30 nonché a settimane alterne il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio. Inoltre, trascorreranno ad anni alterni le festività natalizie e pasquali. Per il Natale 2005 i figli trascorreranno le festività natalizie con la madre e per capodanno 2005 con il padre. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di quindici giorni (15 gg.) continuativi da concordarsi preventivamente con la madre. La Sig.ra XXX chiede al Sig. XXX di incontrare i figli non in presenza della sig.ra XXX ed il marito accetta. La Sig.ra XXX si impegna a rimettere la querela nei confronti del Sig. XXX per essersi allontanato dalla casa coniugale lasciando privi di sostentamento la stessa ed i figli minori.3.       Il Sig. XXX verserà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma di 250.00 oltre agli assegni famigliari da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il Sig. XXX nel periodo in cui percepirà la tredicesima e la quattordicesima si impegna a versare una somma maggiore a titolo di mantenimento sempre compatibile con le condizioni economiche del medesimo.Il mantenimento potrà essere rivisto in qualsiasi momento, compatibilmente con le condizioni economiche delle parti. Le spese relative al vestiario, le spese mediche e scolastiche resteranno a carico di entrambi i coniugi al 50%. Dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e documentate.-          Successivamente la Sig.ra XXX, con ricorso ex art. 710 c.p.c. del 12.05.2006 (doc. 4) richiedeva che il Tribunale adito, in parziale riforma, disponesse un aumento del contributo al mantenimento da parte del Sig. XXX alla maggior somma di € 400.00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e per il vestiario;-          L’odierno ricorrente si costituiva per il tramite del proprio legale (doc. 5) rassegnando le seguenti conclusioni:1.       Rigettare il ricorso;2.       Disporre l’affido condiviso dei figli minori XXX ed XXX con esercizio congiunto della potestà genitoriale;3.       Confermare i termini di visita come stabilito in sede di separazione consensuale;4.       Disporre in favore dei minori a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250.00, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte da SSN preventivamente concordate, necessitate e documentate;5.       Revocare l’obbligazione a carico del Sig. XXX di contribuire al 50% nell’acquisto degli abiti per i minori e porre a carico esclusivo della Sig.ra XXX;6.       Revocare l’obbligo di versare una maggior somma per il mantenimento dei due figli minori al momento dell’erogazione della 13A e  della 14A);7.       Acconsentire che il Sig. XXX possa liberamente incontrare i suoi figli anche in presenza della Sig.ra XXX;-          Con ordinanza 28.03.07, notificata in copia autentica e munita di formula esecutiva da parte del legale della Sig.ra XXX (doc. 6) il Tribunale di Torino Sez. VII civile, disponeva in via provvisoria la conferma dell’affidamento dei figli minori XXX ed XXX alla madre, con facoltà per il padre di vederli secondo le modalità previste in sede di separazione e subordinatamente al gradimento dei minori stessi, determinava in € 300.00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli XXX ed XXX a carico del Sig. XXX, da versarsi a favore della Sig.ra XXX entro il giorno 5 di ogni mese e disponeva un’informativa sul contesto materno e paterno a carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti, incaricandoli di procedere all’audizione dei minori ed all’adozione delle modalità più opportune per un graduale riavvicinamento padre – figli;-          Aveva quindi luogo, fra le parti, lo scambio ed il deposito di memorie difensive e relativi documenti (doc. 7 - 10) a sostegno di reciproche domande e posizioni;-          Con il decreto del 15.10.2008 (doc. 11) il Tribunale di Torino, Sez. VII Civile di Torino, a parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 26.01.05, confermava l’affidamento del figlio minore XXX alla madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con l’affidataria e subordinatamente al gradimento del minore e, nel contempo disponeva che il Sig. XXX, a decorrere dalla pronuncia del presente decreto, corrispondesse a titolo di concorso al mantenimento dei figli XXX ed XXX, l’assegno mensile di € 250.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, compensando le spese di lite fra le parti;