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Nuovo Post (parte 4)


Episodio 370 (4)RITENUTO CHELa separazione tra i coniugi dura ormai ininterrottamente dal provvedimento presidenziale, che autorizzava i coniugi a vivere separatamente;Non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 3 L. n. 74/1987 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto.Si evidenzia, inoltre, come le condizioni economiche del Sig. XXX, il quale percepisce un importo mensile netto di circa € 1000.00 mensili (come da copia delle buste paga settembre 2010 – marzo 2011 che si producono sub doc. 12 – 18) non consentono di proseguire ulteriormente l’erogazione del mantenimento in favore dei figli XXX e XXX nella misura indicata dal Tribunale; ciò in quanto, l’odierno ricorrente e la propria compagna, Sig.ra XXX, in data 08 aprile 2009 sono diventati genitori della piccola XXX.Sul punto preme evidenziare come unico reddito del quale il nuovo nucleo famigliare possa disporre è esclusivamente quello del Sig. XXX, risultando la Sig.ra XXX priva di occupazione (doc. 19).Inoltre, per quanto di conoscenza dell’odierno ricorrente, il secondogenito XXX (ad oggi maggiorenne) risulterebbe regolarmente assunto presso un’officina rettifiche – lapidellatura in Grugliasco (TO) (sul punto si indica a teste la Sig.ra XXX, res. in Torino) e dunque dotato di quell’”autonomia economica” tale da consentire a Codesto Giudicante la rideterminazione dell’assegno di mantenimento a carico del Sig. XXX nel minor importo di € 100.00 mensili, ovvero in altra minor somma, comunque inferiore all’odierno importo corrisposto.*** Tutto ciò permesso e ritenuto, il Sig. XXX, ut supra meglio rappr.to e difesoCHIEDEAll’ecc.mo Presidente del Tribunale di Torino che voglia fissare, con decreto, il giorno della comparizione personale dei coniugi avanti a sé ed, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomini il Giudice Istruttore e fissi l’udienza di comparizione della parti avanti a quest’ultimo, perché dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente con la Sig.ra XXX con ogni consequenziale provvedimento di Legge, rassegnando le seguentiCONCLUSIONIRiservandosi ogni modifica e integrazioni, anche all’esito delle difese avversarie, come di seguito si rassegnano:5.       I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;5.       Il figlio minore XXX resta affidato alla madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con l’affidataria e subordinatamente al gradimento del minore;5.       A parziale modifica di quanto disposto nel decreto presidenziale 10.10.08 r.g. 14291/06, per ragioni ut supra meglio evidenziate in narrativa, il ricorrente s’impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra XXX un assegno di € 100.00 (dicasi euro cento/00), quale contributo per il mantenimento del figlio minore XXX che verrà adeguato annualmente secondo gli aumenti ISTAT che interverranno, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate;5.       I ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, con l’iscrizione su entrambi del nominativo del figlio minore XXX;Si producono i documenti come in attiSi produce inoltre:a)      Estratto di matrimonio;b)      Copia omologa di separazione consensuale;c)       Certificato di stato di famiglia e di residenza;Il sottoscritto Avvocato XXX dichiara che la presente controversia, trattandosi di procedimento di cessazioni degli effetti civili del matrimonio, è esente dal versamento del contributo unificato.Con osservanza,Torino, li 02 marzo 2011Avv. XXX”