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Disoccupati esclusi dei tirocini, a che pro?


Da anni lavoro nel campo dell'inserimento lavorativo di persone escluse, a vario titolo, dal mercato del lavoro. In particoalre negli ultimi due anni, alle categorie tradizionali delle persone in difficoltà (disabili, alcolisti, tossicodipendenti, malati psichici e carcerati) si sono aggiunte persone che fino a poco fa erano inseriti nel mondo lavorativo ma che ora si trovano ai margini.Mi riferisco in particolare a persone rimaste disoccupate a causa di crisi aziendali che vivono in luoghi in cui la concorrenza è alta e si trovano, magari a 50 anni a doversi ri-inventarsi un lavoro.Negli ultimi anni i programmi che più sono risultati effettivi sono stati quelli che hanno permesso alle aziende di conoscere lavoratori poco appetibili (perchè con bassa scolarità, poca conoscenza informatica, età avanzata, lunghi periodi di disoccupazione...) attraverso lo strumento del tirocinio. Strumento che permette anche al lavoratore di imparare mansioni e tecniche nuove, diverse da quelle che venivano richieste in un mondo lavorativo che oggi non esiste più.Nel decreto legge del 13 agosto 2011, la legge finanziaria bis, per capirci, c'è però un articolo che mette fine alla possibilità di utilizzare il tirocinio per i disoccupati. L'art. 11 infatti recita:I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, isoggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.Questo articolo, già operativo da tre settimane, oltre a creare dei problemi per una serie di categorie (laureandi, studenti di mastere e corsi di specializzazione, stage per esami di stato etc...) mette la parola fine ai percorsi rivolti a disoccupati, persone in mobilità e tutta quella galassia di persone che vengono classificate nella variegata categoria dello svantaggio sociale.L'articolo, che da una parta limita lo stage di neo-diplomati/laureati da 12 mesi a 6, e quindi, in qualche modo migliora la tutela, va però riscritto comprendendo anche le categorie escluse: disoccupati, ivi comprese le persone in mobilità e minori affidati ai servizi sociali (categoria compresa nella legge 381 sulle cooperative sociali e maldestramente dimenticata). Magari si può specificare "disoccupati in situazione di disagio sociale" facendo rifgerimento all'art. 2 del Regolamento CE n. 2204/2002 ciò darebbe l'adeguata copertura legale per continuare ad aiutare ad uscire dalla situazione di indigenza le persone che sono in cerca di un lavoro. C'è qualche parlamentare che si fa carico di apportare le giuste modifiche nell'iter di approvazione della legge?