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Direttiva del 9 novembre 2012

Post n°11 pubblicato il 11 Agosto 2013 da gennaromartiniello

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013

Il volontariato di protezione civile trova pieno riconoscimento a partire dalla legge n. 225 del 1992, che lo individua come componente e struttura operativa del Servizio Nazionale. L'articolo 18 del provvedimento assicura una piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Lo stesso articolo prevede anche l'emanazione di un regolamento, adottato l’8 febbraio 2001 con il decreto n. 194 del Presidente della Repubblica.

Il regolamento del 2001 tutela la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile e ne disciplina ogni aspetto.

Gli Indirizzi operativi, a più di dieci anni dal regolamento e a conclusione degli Stati Generali dell’aprile del 2012, mirano a consolidare i risultati già raggiunti e a sostenere ulteriormente l’azione del volontariato di protezione civile nell’ambito del Servizio Nazionale, adeguando procedure e strumenti al mutato quadro organizzativo della Protezione Civile nel rispetto dei principi del Dpr 194/2001.

La Direttiva si applica su tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al Dpr 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione. Le disposizioni che contiene diventeranno operative dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione, ossia a partire dal 31 luglio prossimo.

Entro il medesimo termine le Regioni e Province Autonome sono impegnate ad adeguare - se necessario - le rispettive leggi e regolamenti agli indirizzi contenuti nella Direttiva.

Tra gli obiettivi del provvedimento: valorizzare la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile; promuovere una piena assunzione di responsabilità anche organizzativa e amministrativa – per quanto di loro competenza – da parte delle Regioni e degli Enti locali; semplificare le procedure di applicazione dei benefici previsti dal Dpr 194/2001; integrare il sistema nazionale e i sistemi regionali di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato.

Ecco le principali novità introdotte:

L’elenco nazionale
Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative nello stesso ambito devono essere iscritte nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Una delle principali novità consiste nel fatto che i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per far parte dell’elenco dovranno essere periodicamente verificati.

L’elenco nazionale è costituito dalla somma di:
- Elenchi/albi/registri regionali, denominati “elenchi territoriali”
- “Elenco centrale” istituito presso il Dipartimento della protezione civile
Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell’elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Gli elenchi territoriali
Per poter intervenire ed operare per attività ed eventi di rilievo regionale/locale le organizzazioni devono essere iscritte nell’elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma.
L’elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge n.266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi. Negli elenchi territoriali possono iscriversi:
- Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 con carattere locale
- Organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario
- Articolazioni locali delle Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale
- Gruppi comunali e intercomunali
- Coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie precedentemente indicate.

Tra le più rilevanti novità, per le articolazioni locali delle Organizzazioni di rilievo nazionale viene prevista l’esigenza di individuare, al proprio interno, delle “aliquote” che le sezioni locali devono indicare al momento dell’iscrizione all’elenco territoriale, specificando volontari, risorse e attrezzature che restano dedicate all’organizzazione nazionale di appartenenza, nell’ambito della rispettiva colonna mobile nazionale, e quelle che, invece, sono riservate all’operatività sul territorio, per esigenze di natura locale.
Le modalità per richiedere l’iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa. I requisiti devono però soddisfare i quattro criteri generali individuati dalla direttiva.

L’elenco centrale
Questa sezione dell’elenco nazionale è destinata ad accogliere le organizzazioni che per caratteristiche operative e diffusione, assumono una particolare rilevanza mediante un diretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile che assume rilevanza in caso di eventi di rilievo nazionale. Le modalità per richiedere l’iscrizione saranno indicate dal Dipartimento attraverso un successivo provvedimento.
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco centrale:
- Le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più Regioni
- Le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria
- Organizzazioni prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale
- Le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali

La direttiva precisa i requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale che le organizzazioni devono possedere per richiedere l’iscrizione nell’elenco centrale. Tra questi è indicata espressamente la rilevanza operativa nazionale, che va argomentata con riferimento a specifici parametri, non necessariamente connessi alle attività finalizzate agli interventi di emergenza.
L’iscrizione nell’elenco centrale di un’organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale.

Il Dipartimento della protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi per assicurare la possibile contestuale operatività, in contesi di emergenze nazionali, di sezioni o articolazioni locali sia nell’ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell’ambito della colonna mobile nazionale dell’organizzazione di appartenenza.

Gestione informatizzata dell’elenco nazionale
Per consentire l’aggiornamento in tempo reale dell’elenco nazionale delle organizzazioni e la sua pubblica consultazione il Dipartimento e le Regioni metteranno a punto modalità di gestione informatizzata degli elenchi.
Benefici normativi per i volontari di protezione civile
Per l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 (rimborsi ai datori di lavoro dei volontari) e 10 (rimborsi delle spese vive sostenute in attività operative dalle organizzazioni di volontariato) del Dpr 194/2001 è necessario che l’intervento delle organizzazioni di volontariato sia formalmente ‘attivato’. L’attivazione delle organizzazioni deve contenere alcuni elementi di base che vengono elencati: evento di riferimento, decorrenza, termine delle attività/cessata emergenza, modo di accreditamento dei volontari e rilascio attestati e l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sui siti web di Dipartimento e Regioni.

Attività formative e addestrative
Le attività formative e addestrative devono essere in ogni caso autorizzate, per l’applicazione dei benefici di legge, dal Dipartimento anche se organizzate su scala locale.
- Le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale presentano direttamente istanza al Dipartimento.
- Le sezioni territoriali/locali di organizzazioni iscritte nell’elenco centrale presentano la richiesta di autorizzazione al Dipartimento attraverso le strutture nazionali (informando anche le strutture di protezione civile della regione di appartenenza).
- Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali devono presentare domanda esclusivamente per il tramite della Regione di appartenenza.

Attività e interventi in vista/in caso di emergenze/altri eventi
Per eventi di tipo “c”, ossia di carattere nazionale, o per attività e interventi di rilievo internazionale l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile (con oneri a suo carico).
Per eventi di tipo “a” e “b”, l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici è a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni (con oneri a loro carico).
Secondo il Dpr 194/2001 l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi è competenza dello Stato o della Regione, non dei Comuni o di altre istituzioni territoriali. In base alla 225/1992, però, i Comuni hanno titolo ad attivare le organizzazioni (ma non a disporre dei benefici normativi). Per chiarire questo punto la direttiva precisa che la richiesta dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva alla Regione competente, così da consentire la quantificazione degli oneri.

Casi particolari – specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale
I casi particolari analizzati sono due e riguardano:
- Eventi diversi dalle emergenze, che per il loro impatto possono mettere a rischio l’incolumità della popolazione, seppure concentrati in ambito territoriale limitato. In casi di questo tipo l’applicazione di benefici normativi è subordinata all’attivazione del piano comunale e all’istituzione temporanea del Coc.
- Ricerca di persone disperse al di fuori del contesto previsto dalla 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio. Per le ricerche in ambiente urbano la richiesta di concorso dei sistemi locali di protezione civile può riguardare il volontariato:
se la richiesta è avanzata dall’autorità competente che ha anche il coordinamento di tutte le attività;
se la richiesta è rivolta alla struttura di protezione civile territorialmente competente;
se la struttura locale o regionale si assume l’onere di individuare e attivare le organizzazioni utili per l’intervento richiesto, in raccordo con l’autorità richiedente.

 
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