Gli errori su Federmeccanica di Antonio Di Stasi Professore di Diritto del lavoro nell’Università delle Marche Lo studioso di relazioni sindacali è abituato a non prendere sul serio le dichiarazioni dei politici “generalisti”, concedendo loro il beneficio della superficialità. Ma non ad ascoltare dai segretari di storiche confederazioni sindacali dei lavoratori (in special modo da Raffaele Bonanni della Cisl e Luigi Angeletti della Uil), da un ministro del Lavoro Maurizio Sacconi che si vanta di essere un esperto e soprattutto dai massimi vertici di Confindustria e Federmeccanica, una serie di considerazioni che si basano su circostanze fattuali errate. Le quali, ovviamente, li portano a considerazioni sbagliate. E allora, proviamo a capire i termini della vicenda di Pomigliano e del contratto dei metalmeccanici. E’ vero che in Italia il contratto collettivo è un contratto di diritto comune nel senso che ad esso si applicano le regole contenute nel Codice civile e la regola fondante, risalente al diritto romano, è quella che viene sintetizzata dal brocardo pacta sunt servanda e cioè che il contratto concluso “ha forza di legge fra le parti” e che nei contratti che hanno un termine di durata il recesso non è possibile se non per casi particolari che nelle vicende in esame non ricorrono. ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare). L’intesa 2008 resta ancora valida ECCOquindiilprimopuntofermo: il contratto collettivo firmato da Federmeccanica con Fim, Fiom e Uilm nel 2008, con durata prefissata fino al 2012 non può essere posto nel nulla se non con il consenso di tutte le parti firmatarie. Tale contratto è dunque valido ed efficace, come implicitamente ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare).
Su Fiat, Federmeccanica e quei contratti fuori dalle leggi
Gli errori su Federmeccanica di Antonio Di Stasi Professore di Diritto del lavoro nell’Università delle Marche Lo studioso di relazioni sindacali è abituato a non prendere sul serio le dichiarazioni dei politici “generalisti”, concedendo loro il beneficio della superficialità. Ma non ad ascoltare dai segretari di storiche confederazioni sindacali dei lavoratori (in special modo da Raffaele Bonanni della Cisl e Luigi Angeletti della Uil), da un ministro del Lavoro Maurizio Sacconi che si vanta di essere un esperto e soprattutto dai massimi vertici di Confindustria e Federmeccanica, una serie di considerazioni che si basano su circostanze fattuali errate. Le quali, ovviamente, li portano a considerazioni sbagliate. E allora, proviamo a capire i termini della vicenda di Pomigliano e del contratto dei metalmeccanici. E’ vero che in Italia il contratto collettivo è un contratto di diritto comune nel senso che ad esso si applicano le regole contenute nel Codice civile e la regola fondante, risalente al diritto romano, è quella che viene sintetizzata dal brocardo pacta sunt servanda e cioè che il contratto concluso “ha forza di legge fra le parti” e che nei contratti che hanno un termine di durata il recesso non è possibile se non per casi particolari che nelle vicende in esame non ricorrono. ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare). L’intesa 2008 resta ancora valida ECCOquindiilprimopuntofermo: il contratto collettivo firmato da Federmeccanica con Fim, Fiom e Uilm nel 2008, con durata prefissata fino al 2012 non può essere posto nel nulla se non con il consenso di tutte le parti firmatarie. Tale contratto è dunque valido ed efficace, come implicitamente ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare).