Finestra vista lago

Su Fiat, Federmeccanica e quei contratti fuori dalle leggi


Gli errori su Federmeccanica        di Antonio Di Stasi Professore di Diritto del lavoro nell’Università delle Marche  Lo studioso di relazioni sindacali è abituato a non prendere sul serio le dichiarazioni dei politici “generalisti”, concedendo loro il beneficio della superficialità. Ma non ad ascoltare dai segretari di storiche confederazioni sindacali dei lavoratori (in special modo da Raffaele Bonanni della Cisl e Luigi Angeletti della Uil), da un ministro del Lavoro Maurizio Sacconi che si vanta di essere un esperto e soprattutto dai massimi vertici di Confindustria e Federmeccanica, una serie di considerazioni che si basano su circostanze fattuali errate. Le quali, ovviamente, li portano a considerazioni sbagliate. E allora, proviamo a capire i termini della vicenda di Pomigliano e del contratto dei metalmeccanici. E’ vero che in Italia il contratto collettivo è un contratto   di diritto comune nel senso che ad esso si applicano le regole contenute nel Codice civile e la regola fondante, risalente al diritto romano, è quella che viene sintetizzata dal brocardo pacta sunt servanda e cioè che il contratto concluso “ha forza di legge fra le parti” e che nei contratti che hanno un termine di durata il recesso non è possibile se non per casi particolari che nelle vicende in esame non ricorrono.   ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire   sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione   ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala   vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare).     L’intesa 2008 resta ancora valida    ECCOquindiilprimopuntofermo: il contratto collettivo firmato da Federmeccanica con Fim, Fiom e Uilm nel 2008, con durata prefissata fino al 2012 non può essere posto nel nulla se non con il consenso di tutte le parti firmatarie. Tale contratto è dunque valido ed efficace, come implicitamente ha riconosciuto nell’ultimo Consiglio direttivo Federmeccanica. Secondo: se ciò è vero, quale efficacia ha il contratto firmatonel2009daFedermeccanica solamente con Fim e Uilm? Quilarispostadeveesserearticolata ma parte da una premessa che viene nascosta da molti e cioè che il contratto del 2009 per stessa volontà delle parti non sostituisceilcontrattodel2008,ma ne modifica solo in parte il contenuto. Nulla quaestio per le modificheinmelius,qualoravenefossero, mentre molto vi è da dire   sulle modifiche in peius, e ve ne sono, dei diritti dei lavoratori. In particolare il contratto cosiddetto separato del 2009 ne prevede almeno un paio che prendono il nome di “deroghe” al contratto del 2008 e riguardano la possibilità di estendere l’utilizzo del contratto a termine (più precarietà) e del rapporto a tempo ridotto (part time). Non essendo tale contratto firmato da tutti i contraenti del 2008 è pacifico, come può attestare anche uno studente del primo anno di giurisprudenza, che le disposizioni peggiorative della condizione dei lavoratori sono illegittime. E se i giuristi si dividono è più che altro sulla circostanza che tali clausole debbano essere considerate nulle piuttosto che inefficaci. Ma è l’esperienza che ha “bocciato” l’accordo separato visto che le aziende, per quanto è dato sapere, stanno molto attente a utilizzare le deroghe del contratto separato del 2009 e anzi molte hanno espressamente chiarito “in prevenzione   ” (e per evitare contenziosi legali) che non intendono derogare dal contratto del 2008. Nel contratto di Pomigliano, poi, le deroghe riguardavano anche dirittisancitidalleleggisullavoro edallaCostituzioneedèquestala   vera ragione per cui resta carta straccia, malgrado l’abbia approvato la maggioranza dei lavoratori (quanto in modo genuino e senza condizionamenti è facile immaginare).    
Il quadro delle regole     MA LA RECENTE decisione assunta da Federmeccanica lascia sorpresi anche per un altro passaggio che riguarda le regole delsistemacontrattuale,proprio quello riformato (senza il solo consenso della Cgil) appena un anno e mezzo fa. Si tratta dell’Accordo quadro del 15 aprile 2009 (la riforma del sistema di relazioni sindacali promossa dal governo) di cui oggi Federmeccanica hamoltodalamentarsi,tantoche “ritiene urgente una regolamentazione condivisa del sistema di rappresentanza e auspica che le Confederazioni attivino un tavolo per regolamentare la materia per via pattizia”. Per capire come possa aver funzionato per tanti anni il nostro sistema di relazioni e contrattazione sindacale sulla base del “diritto comune” e cioè sulla base di una disciplina che le stesse confederazioni si sono date, occorre aver presente che vi è   stata negli ultimi 40 anni una sostanziale condivisione unitaria da parte di Cgil, Cisl e Uil con le associazioni di rappresentanza datoriale delle regole per il mutuo riconoscimento, sulla rispettiva capacità di rappresentanza e sulle regole della contrattazione (si pensi al protocollo del 1993).   base di partenza su cui discutere. Ma se gran parte degli attori sindacali e lo stesso ministro del lavoro parlano con una lingua non corretta, come si fa?     Venendo meno una azione condivisa sulle regole, va in crisi un sistema che si basa su accordi separati (soprattutto se chi non firmaèrappresentativodiunalarga fetta di lavoratori). Ed ecco allora un’ultima verità. Ovvero la necessità che il sistema di relazioni sindacali e contrattazione collettiva venga disciplinato con una legge dello Stato che rispetti i principi di rappresentanza, rappresentatività, democrazia e che renda efficaci e certi non solo gli attori negoziali, ma anche campo di applicazione ed efficacia oggettiva della contrattazione collettiva. La proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla Fiom può essere una valida