OTRA VEZ..

io DICO di sì ..e tu che ne pensi?


intanto che cosa significa? molti ne parlano ma pochi hanno le idee chiare sulla faccenda..ho fatto una piccola ricerca su internet per me...e per voi:DICO è una sigla che significa "DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi" e viene riferita comunemente al disegno di legge finalizzato al riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano di taluni diritti e doveri discendenti dai rapporti di "convivenza" registrati: l'iter legislativo è in corso.il percorso legislativoIl testo del disegno di legge è stato varato dal Consiglio dei Ministri l'8 febbraio 2007, è stato redatto dagli staff legislativi dei due Ministri Barbara Pollastrini (Pari Opportunità) e Rosy Bindi (Famiglia). È stato presentato all'esame del Senato della Repubblica, in quanto in quell'Aula erano già stati presentati provvedimenti simili. Se approvato al Senato, il testo passerà all'esame della Camera dei Deputati che, per licenziarlo definitivamente, dovrà approvarlo nel medesimo testo.Il ministro Bindi, in un'intervista ha tenuto a precisare, a seguito delle numerose critiche provenienti dagli ambienti cattolici, che alla stesura del testo del decreto «hanno collaborato molti giuristi cattolici», guidati dai proff. Renato Balduzzi, presidente del MEIC(Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e Stefano Ceccanti, ex presidente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana).Chi potrebbe utilizzare i DICO Potrebbero beneficiare degli effetti del disegno di legge, qualora approvato dalle Camere, i conviventi ovvero «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela.».Il riconoscimentoIl disegno di legge è finalizzato al riconoscimento giuridico alle "convivenze" che verranno iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con il conseguente riconoscimento di taluni diritti e doveri a seconda della rispettiva durata della convivenza:dopo tre anni, vengono riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro; dopo nove anni, sono riconosciuti i diritti di successione. Diritti previsti e loro fruibilitàI diritti immediatamente fruibili nell'attuale proposta sono:Decisioni in materia di salute e in caso di morte - ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. E la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono. Permesso di soggiorno - si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che è già legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per ragioni affettive. Alloggi di edilizia pubblica - la materia rientra nelle competenze regionali; varie regioni stanno già introducendo punteggi aggiuntivi per i conviventi. La norma di principio introduce un vincolo per tutte le Regioni, un livello essenziale dei diritti, le modalità sono scelte dalle Regioni. Utili di impresa - il convivente partecipa agli utili dell'impresa dell'altro convivente, come avevano riconosciuto i giudici, ma solo recentemente. Tassa di successione - oggi per il convivente è fissata all'8%, scende al 5% . I diritti fruibili dopo un determinato periodo di tempo sono:Contratto di locazione - in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione. Agevolazioni in materia di lavoro con tre anni di convivenza sono facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi. Trattamenti previdenziali e pensionistici - questo diritto verrà regolamentato dalla prossima riforma delle pensioni, con l'intenzione del legislatore di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi più deboli. Diritti di successione - con nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari(quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si può disporre liberamente, salvi i diritti intangibili dei riservatari (la cosiddetta riserva, dove invece il convivente non è ricompreso). Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge.) Sicché accade che il convivente ha diritto a: un terzo dell'eredità, se concorre un solo figlio; un quarto dell'eredità, se concorrono due o più figli; metà in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle; tutta l'eredità in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado. Doveri previstiAutocertificazione - Il primo dovere nasce dalla scelta stessa di due persone, anche dello stesso sesso, di regolare il loro vincolo affettivo con un DICO, e si sostanzia quindi nell'obbligo di prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale. Obbligo alimentare - L'assegno alimentare qui disciplinato vuole garantire al soggetto in situazioni di disagio economico, che verosimilmente ha prestato affidamento sul perdurare della convivenza, un sostegno economico di sopravvivenza «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza» sempre che la convivenza duri da almeno tre anni. L'assegno pertanto risponde a ragioni meramente solidaristiche ed è assimilabile a quello pure previsto a carico dei congiunti (ascendenti, discendenti etc.). L'obbligo alimentare invece non può essere assimilato a quello che grava sul divorziato che deve invece sempre mantenere per l'ex coniuge il tenore di vita precedente. Effetto retroattivo - La legge avrà effetto retroattivo e i conviventi avranno nove mesi per mettersi in regola. per quanto mi riguarda, comprendo le perplessità a riguardo, ma nn considero questo disegno di legge come un attacco al valore della famiglia istituzionale. credo che noi cittadini non possiamo ignorare che esistono tante e tante famiglie di fatto....e nn è giusto che 2 persone che si amano non debbano veder riconosciuti taluni diritti solo perche non hanno stipualto un contratto di matrimonio....anche perche spesso oggi con le difficoltà economiche e di stabilità che ci sono .........si fa presto a dire SPOSIAMOCI!