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Post n°81 pubblicato il 14 Febbraio 2008 da LIVEFIBA

fonte: iureconsult

Sottrazione e soppressione di corrispondenza
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (15 Cost.; c.p.619).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (c.p.618).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

Sentenza della Cassazione
Sentenza n. 11360 del 1998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14/10/1998
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo " N.1338
Dott. Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti " N.17405/98
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto da ......avverso la sentenza 19 febbraio 1998 della Corte d'Appello di Ancona.
Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere dottor Antonio Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P.G. dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. ....ricorre contro la sentenza 19 febbraio 1998 della Corte d'Appello di Ancona che, a conferma della decisione del Tribunale di Pesaro del 9 ottobre 1992, lo ha ritenuto responsabile di peculato e di violazione di corrispondenza (art.619 c.p.). 2. Con il primo motivo, prospettandole come vizi di motivazione, deduce in sostanza e innanzitutto la violazione dell'art. 49 c.p., dovendosi ritenere reato impossibile il peculato che gli era stato addebitato. Vi sarebbe ancora violazione dell'art. 314 c.p., per mancanza dell'oggetto del delitto, in quanto il denaro spedito, essendo stato contrassegnato, non era in realtà spendibile. Vi sarebbe poi errata applicazione dell'art. 323 bis, per il diniego della concessione dell'attenuante in parola.
3. Con il secondo motivo si duole che sia stata affermata la sua responsabilità nel reato di violazione di corrispondenza (artt. 616 e 619 c.p.), tale non potendosi configurare una lettera-esca. Il delitto sarebbe comunque assorbito, in virtù del principio di specialità specifica, in quello più grave di peculato Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La valutazione dell'inidoneità dell'azione che rende impossibile il reato, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, va compiuta con giudizio ex ante, che tenga conto cioè delle circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta, in relazione al raggiungimento del risultato avuto di mira. E poiché al ...... era ignoto che l'amministrazione aveva predisposto una lettera civetta contenente banconote contrassegnate ed il controllo sull'inoltro del plico, l'apertura di questo plico e la sottrazione del suo contenuto configura pienamente un'azione idonea al compimento dei reati ascritti.
Tantomeno accoglibile è il rilievo sull'oggetto del peculato, in quanto è di comune esperienza come l'annotazione del numero di serie delle banconote non sia certo sufficiente ad impedirne la circolazione ed a renderle cosi prive di valore economico. Del tutto congrua è poi la motivazione del rigetto dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p., basata sulla particolare attitudine criminale dell'imputato.
2. In ordine all'idoneità della lettera civetta a costituire corrispondenza, deve osservarsi che l'art.49 c.p. si riferisce alla mancanza assoluta dell'oggetto, cosa che nella specie non ricorre, stante che il plico, contenente banconote ed uno scritto, era stato inviato ad un destinatario realmente esistente.
Va infine negato un rapporto di specialità tra l'art.616 e 314 c.p., sul rilievo della natura del bene protetto dal primo reato, tutela della libertà di cui all'art. 15 della Costituzione. Questo compito, di natura primaria nella gerarchia dei valori, non tollera subvalenze nella repressione della lesione della libertà, quale invece si darebbe se la violazione della corrispondenza fosse assorbita in qualsivoglia altra fattispecie realizzabile anche attraverso tale condotta.
In tal modo "il fatto preveduto da altra disposizione di legge" (art.616 c.p.) deve essere interpretato come quello tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, descritto in una norma penale diversa dall'art. 616. Comportamenti che peraltro non sono specificamente enunziati nel delitto di peculato, il quale dunque concorre con il reato in esame (cfr., per identica soluzione, VI, 16 ottobre 1974, Delle Grazie).
3. Il ricorso va quindi respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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