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Nuovo accordo Stato Regioni del 07/07/2016

Post n°202 pubblicato il 10 Agosto 2016 da leverup
 

 

Nel corso della seduta in data 7 luglio 2016, con l'assenso del Governo, delle regioni e delle Provincie autonome, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,  sancisce un accordo relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 e successive modificazioni Il suddetto Accordo prevede l'abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006 e introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.

Ma andiamo pian piano ad analizzare le novità del nuovo accordo.

al punto 1 troviamo uno degli aspetti fondamentali che riguarda il comma 5 dell'art. 32, in quanto inserisce ulteriori titoli di studio idonei all'esonero della frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B)  e ne presenta in Allegato I, un elenco completo, di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento. Inoltre, nel considerare la formazione dei datori di lavoro nello svolgimento nelle funzioni di RSPP, abolendo nel disposto del testo, estendendo di fatto a tali soggetti, gli obblighi di formazione sopra riportati, e necessari ad erogare interventi di formazione generica e specifica ai propri dipendenti.

il punto 2 chiarisce l'individuazione dei soggetti formatori, fornendo un elenco dettagliato, come specificato nel link da cliccare alla fine della pagina.

nel punto 3 l'accordo prevede che i corsi di formazione siano tenuti da Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM del 6 marzo 2013.

al punto 4, in relazione all'organizzazione dei corsi, è specificato che il soggetto formatore dovrà:

  1. indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
  2. indicare i nominativi dei docenti;
  3. ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
  4. tenere il registro di presenza dei partecipanti;
  5. verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

nel punto 5, in riferimento alla metodologia di insegnamento e apprendimento, troviamo nuove indicazioni che riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo per ASPP e RSPP, riguardanti il modulo B e che vengono riportate nell'Allegato IV.

Mentre nell'allegato II troviamo i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning.

il punto 6: articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativa, si riferisce al percorso formativo diviso in 3 moduli: A B e C, nei quali sono state introdotte notevoli modifiche.

Cambia completamente il Modulo B.

Ma vediamo nello specifico le innovazioni dei tre moduli.

Modulo A:

  • è abolito l'Allegato A1
  • alla durata complessiva di 28 ore vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale
  • è consentita anche la modalità e-Learning

Modulo B:

  • sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l'Allegato A2 dell'Accordo del 26 gennaio 2006,
  • è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore
  • il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,
  • i moduli B di specializzazione sono:
    • Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
    • Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
    • Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
    • Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore
  • alla durata complessiva vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale

Modulo C:

  • Viene abolito l'Allegato A3
  • La verifica dell'apprendimento è obbligatoria

nel punto 7 per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, si nota che vi è una definizione più semplificata e coerente tra i diversi moduli, mentre la parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli a differenza dell'accordo precedente.  

 

il punto 8 stabilisce che: coloro che non cambiano il proprio settore produttivo ma  continuano ad operare all'interno di esso, non sono obbligati ad integrare il proprio percorso formativo per poter adeguarsi alle innovazioni del nuovo accordo. Inoltre l'accordo riporta una tabella (riportata nel link sotto inserito) di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, che indica le ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo, nell'ambito del modulo B.

punto 9: l'aggiornamento

nell'Accordo, il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP, abolisce il sistema precedente che invece, collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività.

Le ore dell'aggiornamento sono:

  • RSPP: 40 ore nel quinquennio
  • ASPP: 20 ore nel quinquennio

I corsi devono prevedere un numero massimo di 35 partecipanti e l'obbligo di registrazione delle presenze. E' confermato che l'aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning. Il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche con la partecipazione a convegni o seminari coerenti con le tematiche previste dall'Accordo.

il punto 10 definisce la decorrenza dell'aggiornamento, infatti chi è esonerato dal Modulo B, l'obbligo di aggiornamento decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

nel punto 11, in riferimento alle attestazioni, in nuovo Accordo uniforma gli  elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato. Inoltre "il fascicolo del corso" deve essere conservato dal soggetto formatore per almeno 10 anni.

 

riguardo il punto 12 per le disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, andiamo a considerare alcuni punti dell'accordo:

- per il punto 12.5 le innovazioni riguardano l'introduzione specifica in caso di somministrazioni del lavoro.

- nel punto 12.6 e 12.7 vediamo che l'allegato II sostituisce l'allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011 e specifica i requisiti per lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento in modalità e-Learning. Pertanto nell'allegato II sono esposte  le specifiche tecniche/organizzative, le competenze tecniche e didattiche e i criteri per l'elaborazione del progetto di ogni corso. il progetto, redatto su una scheda determinata dovrà essere resa disponibile al discente che dovrà formalizzare la presa visione e l'accettazione della stessa.

- il punto 12.8 inserisce nuovi criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione (vedi tabella allegato V)

- nel punto 12.8 e 12.9 sono eliminati i riferimenti agli organismi bilaterali contenuti nel paragrafo: collaborazione degli organismi paritetici nella formazione.

Gli allegati riportano e specificano nel dettaglio le modifiche riportate nell'articolato e sopra esaminate.

Clicca sul link seguente per ulteriori e più dettagliate delucidazioni:

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_054190_REP%20128%20CSR%20%20PUNTO%201%20ODG.pdf

 

 

 

 

 

 

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