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IL DIFENSORE CIVICO - UNA SFIDA DA VINCERE.

Post n°7 pubblicato il 09 Dicembre 2007 da marcinkus65

Lo statuto del Comune di Barletta prevede:

CAPOVI
DIFENSORE CIVICO

Art.78
Ruolo e funzioni del Difensore civico)

 

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale; segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena autonomia funzionale ed indipendenza politica.
3. Il ruolo e le funzioni del Difensore civico sono precisati in apposito regolamento.
4. I provvedimenti sindacali, di Giunta e del Consiglio comunale devono essere trasmessi all'Ufficio del Difensore civico entro quindici giorni dalla loro adozione e, comunque, contestualmente alla loro pubblicazione.

Art.79
Requisiti

1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico-amministrative-economiche, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Nel periodo di nomina il Difensore civico non può esercitare arti, professioni e commercio nel territorio comunale.
3. Il Difensore civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.
4. Il Difensore civico ha l'obbligo di risiedere nel Comune e deve essere iscritto nelle liste elettorali di Barletta da almeno tre anni.

Art.80
Elezione

1. Il Consiglio comunale approva, nella seduta successiva a quella di insediamento, il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso da corrispondere. Nell'avviso sono precisati le modalità e il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'Albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Conferenza dei Capigruppo.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale con avviso di convocazione corredato dell'elenco dei candidati. La documentazione presentata è messa a disposizione dei Consiglieri presso la Presidenza del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale, pur in presenza di una sola candidatura, elegge il Difensore civico a scrutinio segreto nelle prime due votazioni con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, e in quelle successive con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di non elezione con le precedenti votazioni si procederà alla quinta votazione, con convocazione opportuna, nella quale risulterà eletto il candidato che avrà raggiunto il maggior numero dei voti nel ballottaggio tra i due candidati più suffragati nella quarta votazione e a parità di voti il più anziano di età.
5. Il Difensore civico eletto entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
6. Le candidature alla funzione di Difensore civico sono sostenute da non meno di mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Barletta, con sottoscrizione autenticata.
7. I sottoscrittori non possono sostenere che una sola candidatura.


Art.81
Durata della carica e dotazioni

1. Il Difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale, ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
2. Il Difensore civico decade in caso di accertata perdita dei requisiti richiesti per la sua elezione.
La delibera consiliare di accertamento deve essere approvata dai due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.
3. In caso di dimissioni irrevocabili, di decesso, di impedimento permanente o di decadenza, alla carica di Difensore civico subentra il più votato nel caso di candidature plurime.
4. Il Comune dota il Difensore civico di un ufficio, di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni, assegnandogli un'indennità pari a quella spettante all'Assessore comunale ed un proprio capitolo nel bilancio comunale.
5. Sede e orari dell'Ufficio del Difensore civico devono garantire l' accessibilità al pubblico.

Art.82
Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico informa periodicamente il Presidente del Consiglio comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente valuta se sussistano motivi per l'espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.
2. Il Difensore civico presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta, che viene dal Presidente trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.
3. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ente.

Cosa si aspetta a istituire questa figura istituzionale di primaria importanza?

 

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Data di creazione: 05/12/2007
 

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