CSRC SAN FELE

Il modello EAS per gli enti no profit


click here >Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.click here>Gli enti non profit soggetti all'obbligo di invio del Modello Eas per non perdere le agevolazioni fiscali devono comunicare le variazioni intervenute entro il 31 marzo di ogni anno. Quest'anno causa festività pasquali la scadenza slitta di due giorniL’omessa o tardiva presentazione è soggetta a sanzione di 258 euroGli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148, DPR n. 917/1986 e di quelle di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, DPR 633/1972, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS. Il modello deve essere inviato dagli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci, e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. Sono esonerati dall’invio le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato, che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal DM 25.5.1995, le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell’iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale. La trasmissione avviene esclusivamente in modo telematico entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui eventualmente se si è verificata una variazione dei dati, o entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti che sono previsti dalla normativa tributaria. L’omessa o tardiva presentazione è soggetta a sanzione di 258 euro.