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Riscossione sospesa per accertamento esecutivo e cartelle di pagamento

Post n°109 pubblicato il 24 Gennaio 2013 da csrperanzianiricordi
 

La procedura di sospensione della riscossione regolata dalla Legge di Stabilità 2013 si applica sia alle cartelle di pagamento che all'accertamento esecutivo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

La riscossione dei tributi va sospesa legalmente, su richiesta del contribuente, sia in caso di cartelle di pagamento che di avviso di accertamento esecutivo, come stabilito dall’art. 1, commi 537-544 della Legge di Stabilità 2013.

La ha precisato l’Agenzia delle Entrate in una nota della Direzione centrale in tema di sospensione legale della riscossione, che ha esteso questo diritto già previsto da Equitalia:

=>Leggi come funziona la sospensione delle cartelle di pagamento

Cartelle Equitalia

Per usufruire di questa opzione, il contribuente debitore dovrà presentare all’agente di riscossione una dichiarazione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto – che attesti situazioni quali prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, un pagamento già effettuato o per qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

=> Leggi quanto la notifica degli avvisi di pagamento è incostituzionale

 

A seguito della presentazione di tale dichiarazione, Equitalia dovrà sospendere immediatamente le azioni intraprese e dovrà trasmettere all’ente creditore l’istanza e la documentazione allegata entro 10 giorni. L’ente creditore avrà poi 60 giorni di tempo per confermare l’atto. Nel caso in cui a risposta dell’ente creditore non arrivi entro 220 giorni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, automaticamente viene annullata la cartella di pagamento.

Da sottolineare che le nuove disposizioni valgono anche retroattivamente per le dichiarazioni presentate all’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013.

Tributi

L’Agenzia delle Entrate precisa infine che i propri uffici sono competenti sia per gli sgravi dei tributi erariali che per l’IRAP amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato.

Non rientrano invece nella procedura di sospensione della riscossione tributi, gli atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi

Fonte PMI

 
 
 

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