passioni

...fosse vero!


CronacheCodice della Strada/ Arriva il reato di omicidio stradaleMartedì, 28 febbraio 2012 - 12:42:00Il governo pensa di introdurre la nuova fattispecie penale dell'omicidio stradale, con una pena da 8 a 18 anni, per chi uccide qualcuno mentre e' alla guida in stato di ebbrezza per effetto dell'alcol o di sostanze psicoattive. Lo ha reso noto il ministro per lo Sviluppo, le Infrastrutture e i Trasporti, Corrado Passera nel corso di un'audizione alla Commisione trasporti della Camera.Rispondendo ai deputati, Passera ha poi precisato che "si rende opportuna una riflessione" sull'introduzione dell'omicidio stradale. "E' un tema - ha sottolineato - che va approfondito guardando al quadro europeo". Per l'istituzione del nuovo reato e' comunque opportuna una riflessione "sia in relazione a una comparazione con quanto accade in ambito europeo, tenuto conto che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale appare unica nel suo genere in tutto il territorio europeo e potrebbe risolversi in pregiudizio della liberta' di circolazione, sia in relazione al puntuale criterio di delega di cui all'art.2 comma 2 lettera C che fa riferimento espresso ai principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non disriminazione nell'ambito dell'Unione Europea". "Quello che e' importante - ha spiegato il ministro - e' che l'impunita' non puo' essere tollerata. E' socialmente inaccettabile che chi uccide qualcuno guidando sotto lo stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti ritorni casa. Credo che sia obiettivo comune eliminare qualcosa che offende il comune sentire". "Particolare attenzione merita", ha detto Passera in relazione alla delega al Governo per la riforma del codice della strada, "l'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di reato, denominata "omicidio stradale", configurabile quando un conducente commetta omicidio in condizioni di guida con tasso alcoolemico sopra 1,5%, ovvero di guida alterata dall'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, e punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni nonche' con la previsione dell'arresto in flagranza". "E' prevista quale sanzione amministrativa accessoria ha aggiunto il ministro - la revoca della patente nonche' l'impossibilita' di conseguirne in qualsiasi tempo altra e comunque il divieto di circolare sul territorio nazionale, ancorche' con patente di guida conseguita in altro Stato. L'omicidio stradale ricorrerebbe altresi' qualora l'evento morte segua alla condotta del conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e/o di prestare soccorso alle persone ferite". "In merito all'istituenda fattispecie penale - ha proseguito - si rende opportuna una riflessione, sia in relazione ad una comparazione con quanto accade in ambito europeo - tenuto conto che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale, appare unica nel suo genere in tutto il territorio UE e potrebbe risolversi in pregiudizio della liberta' di circolazione" che, ha spiegato, "fa riferimento espresso ai princi'pi di ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea".