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Dico (ex Pacs), meglio di niente ma a me sembra tanto una farsa...


Quello uscito dal Consiglio dei ministri di ieri è, per me, un provvedimento frutto di un insieme di compromessi, che ha privilegiato le esigenze del potere politico clericale-vaticano, piuttosto che delle persone che decidono di vivere la propria esistenza come coppie di fatto e non da sposate. Non è quello che mi aspettavo e, soprattutto, auguravo. Comunque ho deciso di pubblicare il testo per intero (lo so che è lungo e il tempo a disposizione sempre troppo poco...). Lascio a voi il giudizio. E poi apriamo il confronto.Buona giornata. AntoQuesto il testo del disegno di legge sulle coppie di fattoQuattordici articoli in quattro paginette per disciplinare i "diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi", dall'ambito di applicazione alle esclusioni, fino alle sanzioni e ai diritti successori. E' il ddl approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che introduce in Italia i 'Dico':  i 'diritti dei conviventi', nuovo istituto dell'ordinamento civile del nostro Paese. E prima possibilità per le coppie gay di vedersi riconsociuti diritti in virtù del loro legame affettivo.I SOGGETTI DEI 'DICO - I Dico - si legge nel testo apporovato dal Cdm - possono essere stipulati solo da "due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge".AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE - La convivenza, spiega il testo, "è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2.Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche".Qualora la dichiarazione all'ufficio di anagrafe "non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge". Naturalmente, condizione per potere esercitare dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge è "l'attualità della convivenza".Le disposizioni previste dal provvedimento, inoltre, "si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero". E, "ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti 'conviventi'".LE ESCLUSIONI - Dai 'Dico' risultano escluse le personea) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune.LE SANZIONI -Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000. Inoltre la falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.LE POSSIBILITA' DI ASSISTENZA PER MALATTIALe strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.ECISIONI IN MATERIA DI SALUTE E PER IL CASO DI MORTE: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. Inoltre la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono. PERMESSO DI SOGGIORNO:Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza. Oppure il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE. ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA PUBBLICA:Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale  SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. Inoltre la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI:I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. Infine i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio. da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste. Inoltre, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge. 3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.COPERTURA FINANZIARIA:All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per  l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009  si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B.   dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.