NeverInMyName

Le contraddizioni del Palazzaccio


Una sentenza della Cassazione dello scorso anno affermava che "il consenso iniziale non dà diritto al partner di proseguire il rapporto se il sì viene revocato per un ripensamento". E poi giustifica la violenza su una minorenne perché non è più vergine...Se durante l'amore lei dice no    il sesso da quel momento è stuproROMA - Signori uomini attenzione. Se mentre fate all'amore con la vostra compagna lei improvvisamente dice no, smorzate gli ardori: da quel momento in poi rischiate una incriminazione per violenza sessuale. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione. Secondo la Suprema corte il consenso all'amore "prestato in origine" non dà diritto al partner di proseguire il rapporto se il sì viene revocato per un ripensamento. Piazza Cavour amplia così la tutela all'interno del rapporto di coppia e sancisce che la condanna per violenza sessuale non scatta soltanto se il partner ha detto no al rapporto sin dall'inizio, ma anche se il rifiuto arriva durante il rapporto stesso. Insomma, "il consenso agli atti sessuali deve permanere per tutta la durata del rapporto senza soluzione di continuità", altrimenti scatta la condanna per violenza sessuale. L'occasione per stringere le maglie all'interno del rapporto di coppia alla Cassazione è stato dato dal caso di un cittadino rumeno, V.B., che nell'ottobre del 2001 era stato denunciato da una giovane moldava con la quale aveva una relazione, per averla "costretta a subire per tre volte, contro la sua volontà, dei rapporti sessuali completi". La Corte d'appello di Venezia, nel novembre del 2004, aveva condannato l'uomo a quattro anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni e a risarcire la donna con 20 mila euro. Al di là del caso specifico, la Suprema corte, cui si è rivolto V.B. che si è visto respingere il ricorso, più in generale ha ricordato che per evitare una condanna per violenza sessuale deve esserci un consenso incondizionato per tutta la durata del rapporto. Scrive il relatore Ciro Petti della Terza sezione penale, nella sentenza 23142, che "l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale non dà all'interno di tale rapporto il diritto di esigere l'amplesso" poichè "il consenso agli atti sessuali deve permanere per tutta la durata del rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'articolo 609 bis anche la prosecuzione del rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato sia stato poi revocato".Giugno 2005