Creato da NeverInMyName il 09/11/2005

NeverInMyName

Gli orrori della guerra, una macchia sull'umanità. Per non vanificare il sacrificio di tante vittime, per non assistere inermi a un altro Vietnam, per non giustificare un'altra invasione come quella in Iraq. Per dire mai più a un altro Darfur: stand up togheter!

 

 

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Se questa è una mamma...

Post n°234 pubblicato il 21 Agosto 2006 da NeverInMyName
 

"Muhammed l'ha uccisa ma la colpa è sua"

Le parole della madre di Hina, assassinata dal padre

"Mio marito ha fatto solo giustizia. Hina non si comportava da brava musulmana. E nonostante questo Mumammed non l'ha mai picchiata, né ha mai abusato di lei".

A parlare non è una semplice conoscente o una lontana parente integralista, ma Bushra, la mamma della giovane pachistana uccisa e sepolta nell'orto di casa dieci giorni fa da suo padre. La donna è andata venerdì pomeriggio nella stazione dei carabinieri di Villa Carcina, accompagnata dai tre figli più piccoli. A spingere la donna a compiere questo passo non è stata la disperazione per aver perso una figlia in un modo tanto atroce.

Chi ha ascoltato il suo racconto ha avuto l'impressione che la donna volesse alleggerire la sua posizione oppure, denunciando il marito, stesse solo 'compiendo' il suo dovere.

Che sia stata l'una o l'altra ragione a farla parlare, una cosa è certa. La responsabilità di quello che è successo, secondo la sua visione del mondo, era solo di Hina.

"Non era una buona pachistana, mia figlia". Ha detto con freddezza e senza alcun segno di disperazione agli attoniti militari che hanno raccolto la denuncia.  E proprio questa convinzione ha condannato a morte Hina. 

La sua colpa è stata quella di voler vivere la propria vita a modo suo. Una colpa che le è costata la vita. E nessuno della sua famiglia ha voluto salvarla!

Ho sempre difeso la cultura musulmana. Ho sempre distinto gli integralisiti da chi segue con fede i dettati dell'Islam. Ma questa storia mi ha toccata profondamente. E ora mi chiedo: che religione o cultura è quella che ti spinge ad ammazzare una figlia...

Grazie allo staff della Community, che mi ha segnalata come blog del giorno (... mi sa che è l'ottava volta! Troppo buoni), si è aperto un dibattito su un argomento che spesso viene trattato con superficialità. Molti commenti mi sono sembrati troppo duri, a volte addirittura violenti. Io vorrei solo ribadire un concetto. Ho sempre difeso, e sempre lo farò, le culture e le religioni diverse dalla mia. E' chiaro che un episodio non può condannare tutta una comunità. E' vero però che un'altissima percentuale di musulmani interpreta il Corano alterandone il significato. Ed è lì che nasce l'integralismo. Concordo con chi ha affermato che più della religione è stata l'ignoranza ad armare la mano di chi ha ucciso Hina. Ma di episodi simili, in cui le donne sono costrette a essere sottomesse alla volontà degli uomini e ai costumi che loro vogliono imporre, ne avvengono quotidianamente e in ogni parte del mondo. E spesso chi si ribella paga con la vita... 

 
Rispondi al commento:
linker88
linker88 il 23/08/06 alle 13:10 via WEB
Come si evince dal documento che segue questi signori possonono venire nel nostro Paese e fare quel che gli pare perchè i nostri governanti si sono arresi. Prima (nel 1942) esisteva la reciprocità, ora non più. Ci siamo venduti l'anima per qualche barile di petrolio, e giriamo la faccia dall'altra parte quando si fanno beffa delle nostre leggi. ---------- Lo straniero e la condizione di reciprocità ---------- (a cura del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati) Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942 "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere". Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne. Se, invece, lo straniero in questione è persona fisica priva di un titolo di soggiorno come quelli sopra indicati, oppure persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società) a) nel caso in cui sia cittadino di un Paese con il quale vige con l'Italia un accordo in materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità per le materie disciplinate dall'accordo stesso, essendo l'accordo direttamente applicabile in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni. A tale proposito il Servizio ha reso disponibile su questo stesso sito i dati relativi alla situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia (Archivio trattati internazionali) ITRA b) nel caso in cui sia cittadino di un Paese che non ha concluso con l'Italia accordi in materia di diritti civili, il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati fornisce i suoi pareri in materia di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai. Su conforme parere del Consiglio di Stato il Servizio non rilascia certificati o dichiarazioni a privati. Negli ultimi anni tali pareri hanno riguardato gli acquisti immobiliari, l'accesso ai mutui, all'edilizia popolare ed al "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'esercizio delle attività autonome e delle libere professioni, nonché la costituzione e/o la partecipazione societaria. Per quanto riguarda, invece, la proponibilità dell'azione civile per i risarcimenti dei danni subiti dal cittadino extracomunitario, appare utile ribadire che lo straniero può agire per il risarcimento del danno in qualsiasi caso. (art. 24 della Costituzione Italiana).
 
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