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Commenti e suggerimenti su problematiche dei piccoli autonoleggiatori di autobus in Sicilia.

 

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I grandi autonoleggiatori Palermitani

Post n°13 pubblicato il 04 Dicembre 2009 da A.li.a.s
 
Foto di A.li.a.s

Cari signori siamo alla frutta,oltre i problemi che ci creano le istituzioni,adesso e scoppiata la guerra tra gli autonoleggiatori,pensate che le grosse imprese palermitane si stanno aggiudicando appalti con scuole ,circhi,e clienti vari a prezzi stratosferici.

Con i prezzi che stanno effettuando di sicuro la nostra categoria,subirà un notevole balzo in avanti,sia per poter rinnovare il parco macchine e sia per dare dignità e sicurezza economica agli autisti. A dimenticavo i prezzi che stanno effettuando sono 1/2 giornata Palermo 120,00 € il circo 110,00 ,un Palermo Caltagirone euro 400. Con questi prezzi di sicuro ci creeremo un roseo futuro da grandi imprenditori.

Dico solo una cosa VERGOGNATEVI invece di fare la guerra ai piccoli padroncini, che di questo lavoro ci campano la famiglia,impegnatevi a regolarizzare le tariffe a mantenere un mercato che ci dia la possibilità di lavorare tranquilli e di mantenere dignitosamente i posti di lavoro.

Vi do alcuni esempi di prezzi del nord Treviso-Verona KM130 bus 54 pax €484 escluso tiket Treviso-Firenze KM 297 €735 escluso tiket.ecc.ecc. Ecco queste sono le tariffe da effettuare,non quelle che facciamo noi.

In fin dei conti ci possiamo definire dei rubagalline.

Noi ci infanghiamo,ci infamiamo ci facciamo la concorrenza e chi ne gode sono le agenzie che si fanno i soldi "come dicono i coatti gli EURI" alla faccia nostra.

Continuamo così che diventiamo tutti milionari.

Oltre la concorrenza che ci facciamo, ci sono furbacchioni "i bravi autonoleggiatori di cui alcuni hanno altre attività o sono impiegati regionali o municipali" e le ditte che portano il loro nome sono intestate alle mogli.Cosi possono permettersi di mantenere i prezzi bassi a costo di rimetterci, frattanto a loro che c'è frega hanno lo stipendio.

Poi quando hanno bisogno chiamano i padroncini,"abbusivi"per loro perchè hanno le licenze di altre regioni,si fanno effettuare i servizi e non li pagano,ma loro circolano in SUV,BMW,Mercedes,e noi "abbusivi" ci lecchiamo la sarda.

Ma abbusivi di chè, siamo in regola con le tasse,gli autisti li mettiamo in regola in base le normative vigenti,siamo certificati,abbiamo bus aulcune volte superiori agli autonoleggiatori in regola e tante altre cose, che a loro grandi imprenditori mancano.

Sono a loro disposizione per qualsiasi chiarimento,e non mi nascondo perche sta gente con il loro atteggiamento si ridicolizzano favorendo i clienti,che vanno alla ricerca del tariffa più bassa per guadagnarci più di noi che invastiamo euri per comprare i mezzi,e inutile che si fanno grandi dicendo ora lo denuncio ora faccio questo o altro.

Se non e vero quello che dico dimostratemelo.

Perche io penso con 120€ 1/2gg.a Palermo non si puo mantenere il personale in regola.

Oltre ad avere sti problemi con, diciamo colleghi,dobbiamo subire le vertenze che alcuni autisti ci fanno.Dopo che bene o male li facciamo lavorare a costo, tante volte di rimetterci.

Prendi a caso un giro di Sicilia pagato a 250 euro al gg.loro che fanno,ti fregano il gasolio,ti fregano nei parcheggi,si fanno gli extra con i nostri mezzi,procurano danni ai mezzi dicendo,cha cu mangia fa molliche,si ma quando ti fanno grippare un motore,è un mollicone.Tutti i danni che procurano sono a nostre spese.

Quando non c'è piu lavoro gli dici di stare a casa, spuntano con i dichietti rubati all'azienda dicendo di volere tutti i diritti e ti fanno la vertenza.

Questo e il ringraziamento.

Che nel nostro piccolo li facciamo lavorare, capisco anche che ci sono quelli che li sfruttano ma tutto questo e nato perchè non abbiamo le tariffe adeguate al giusto valore della vita. Noi piccoli imprenditori siamo costretti,nostro malgrado, a convivere con i debiti e stiatene certi che non facciamo la vita da nababbi.Anzi al contrario.

Alcuni di noi si svuotano le tasche per garantire la giornata agli autisti e non ci rimane nemmeno un euro per noi.

Continuando così questo lavoro non ha un futuro radioso.

Signori miei la dobbiamo smettere di scannarci e farci la concorrenza fra di noi chi ci guadagna sono i padroni delle agenzie,lo sapete benissimo che tutto aumenta e noi siamo fermi a tariffe di 20 anni fà.

Ricordatevi che piu scuro di mezzanotte non puo fare.

 
 
 

Formalizzazione proposte tavolo tecnico

Post n°12 pubblicato il 18 Aprile 2009 da A.li.a.s
Foto di A.li.a.s

      

OGGETTO: Formalizzazione proposte tavolo tecnico-convocazione del 09.04.09.

 

A seguito  di una prima conocenza delle osservazioni effettuate, atteso che le parti presenti hanno ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, mirato alla successiva formulazione di proposte concrete, con la presente si inviano le proposte formalizzate in sede di tavolo tecnico, dando così la possibilità di un ulteriore approfondimento mirato a formulare proposte costruttive, che le parti si sono impegnate ad inviare nel termine assegnato di gg. 15 dalla ricezione della presente; le stesse saranno sottoposte all' On.le Assessore per le dovute riflessioni.

    

    F.to   Il Dirigente

  Arch. Margherita Modica


AZIENDE ISCRITTE AL REGISTRO REG.LE

1)Azienda iscritta al registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente proprietaria esclsusivamente di autobus legati a licenzecomunali extraregionali anteriori al D.A.152/GAB:

si propone di consentire il rilascio delle Autorizzazioni Regionali a tutti gli autobus con la procedura  già prevista per il potenziamento;

2)Azienda iscritta al registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente proprietaria esclsusivamente di autobus legati a licenzecomunali extraregionali successive al D.A.152/GAB rilasciate entro il 31.12.2008:

si propone di consentire il rilascio delle autorizzazioni regionali come potenziamento, solamente agli autobus immatricolati dopo il 1° gennaio 1997 prevedendo  oltre la normale quota da versare già prevista per il potenziamento, un raddoppio del corrispettivo in € ....rispetto alla tabella del 152/GAB;

 

             AZIENDE  NON ISCRITTE AL REGISTRO REG.LE

3)Azienda non iscritta registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente proprietaria esclsusivamente di autobus legati a licenzecomunali extraregionali anteriori al D.A.152/GAB:

Si propone la disponibilità a consentire l'iscrizione al” Registro” fermo restando la dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa in atto, pagando la quota di iscrizione di € 1.500,00, più la quota prevista dalla normativa in vigore su ogni mezzo da iscrivere più il contributo annuale per ogni anno trascorso;

4)Azienda non iscritta registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente proprietaria esclsusivamente di autobus legati a licenzecomunali extraregionali successive al D.A.152/GAB rilasciate entro il 31.12.2008:

Si propone la disponibilità a consentire l'iscrizione al” Registro” fermo restando la dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa in atto,raddoppiando  la quota di iscrizione di € 1.500,00 e  la quota prevista dalla normativa in vigore su ogni mezzo da iscrivere. Si propone  inoltre di consentire  l'iscrizione ed il successivo rilascio dell'autorizzazione  solo alle aziende proprietarie di autobus immatricolati dopo il 1° gennaio 1997.

-         immissione a ruolo per il ritardato pagamento della quota annuale;

-         In caso di radiazione senza sostituzione dare un tempo utile di mesi 12 per la nuova immatricolazione;

-         sostituzione euro O entro 36 mesi, oltre tale periodo prevedere  il pagamento di €250 per ogni autobus per il 4° anno,  300 € per il 5° anno e così via con progressione di € 50,00 per ogni anno.

-         Dare un termine ultimo di 6 mesi  dal D.A. di modifica per la regolarizzazione di quanto sopra.

 

 
 
 

L'OBBLIGO DEGLI ESTINTORI SUGLI AUTUBUS

Post n°10 pubblicato il 18 Marzo 2009 da A.li.a.s
Foto di A.li.a.s

Il D.M. 18 aprile 1977 prevede che gli autobus per trasporto di persone abbiano almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg (per gli autobus con più di 32 persone ne occorrono 2 da 2 kg).
La violazione è riconducibile all’articolo 72 del Codice della Strada.

NOTA: La violazione dell’omessa revisione semestrale è riconducibile alle sanzioni previste dagli articoli 34 e 389 lettera “b” del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) modificato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 233.
Al datore di lavoro o titolare viene comminata una sanzione penale che comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da  €  516,45 ad  € 2.582,28
.

 
 
 

CAP (C.Q.C)

Post n°9 pubblicato il 18 Marzo 2009 da A.li.a.s
Foto di A.li.a.s

SANZIONI
Il regime sanzionatorio relativo al possesso della carta di qualificazione del conducente o del CAP è costruito in modo essenzialmente analogo a quello relativo alla patente di guida (24).
È vietato, infatti, guidare un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione o il CAP senza averli conseguiti ovvero quando sono scaduti di validità o sono stati revocati.  

Guida senza CQC (carta di qualificazione del conducente) o senza CAP (certificato di abilitazione professionale).
È punito con sanzioni amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale  senza averli mai conseguiti ovvero quando gli stessi titoli abilitativi sono stati revocati .
È sempre prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni cosicché lo stesso, accertata l'infrazione, deve essere immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a custodia affidandolo allo stesso conducente, senza possibilità di guida, al proprietario del veicolo ovvero, in mancanza, ad un custode-acquirente autorizzato secondo quanto disposto dell'art. 214 CDS.  
Si applicano a tale violazione anche le disposizioni dell'art. 116, c. 12, relative all'incauto affidamento.
Infine, le stesse sanzioni amministrative sono applicate quando si circola senza aver ottenuto il rilascio della carta di qualificazione o del CAP o di una sua dichiarazione sostitutiva, pur avendo superato con esito favorevole il relativo esame .

Guida con CQC scaduta di validità
È punito con sanzioni amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente quando la carta di qualificazione stessa è scaduta di validità . 
Il documento di abilitazione è immediatamente ritirato ed è trasmesso all'ufficio del DTT competente per territorio che provvede alla sua restituzione al titolare solo dopo aver verificato che la validità del documento sia stata confermata  

Decurtazione di punti dalla CQC o dal CAP tipo KB
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso oltre che della patente anche della carta di qualificazione o del CAP tipo KB, la decurtazione di punti interessa anche questi documenti.
Se la violazione commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della carta di qualificazione, la decurtazione si applica solo a questo documento e non anche alla patente di guida posseduta. 

Revoca della CQC o del CAP tipo KB
La carta di qualificazione del conducente o il CAP tipo KB sono revocati quando il conducente titolare:

  • a seguito di esame di revisione della carta stessa o del CAP tipo KB sia stato giudicato non idoneo
  • è stato oggetto di revoca della patente posseduta a seguito di esito negativo della revisione per perita totale di punteggio .

 
 
 

Cronotachigrafo analogico. Inserimento di foglio di registrazione con data non valida. Sanzione applicabile.

Post n°8 pubblicato il 18 Marzo 2009 da A.li.a.s
Foto di A.li.a.s

Segnaliamo un importante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione I, del 1 Febbraio 2007, n. 2208), che è giunta ad una conclusione decisamente innovativa se paragonata a quanto, fino a poco tempo prima, la stessa Corte aveva sostenuto sull’argomento in oggetto: il conducente che inserisce nell’apparecchio di controllo un foglio con una data diversa da quella in essere, incorre nella violazione dell’art. 179, comma 2 del codice della strada (sanzione pecuniaria da €.742 ad €. 2970,00), per aver guidato in assenza del disco di registrazione.
In pratica, nella valutazione della Cassazione, questa violazione del codice della strada deve essere contestata non solo nel caso (ovvio) che nell’apparecchio analogico manchi il foglio di registrazione, ma anche quando quest’ultimo, benché inserito, presenti irregolarità tali da impedire agli agenti la verifica «delle registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora di controllo».
Questo tipo di irregolarità – ed è proprio in ciò la novità introdotta dalla Sentenza – sono quelle che riguardano le indicazioni che il conducente è tenuto ad inserire nel disco ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 3821/1985 e ss modifiche (indicazioni che – ricorda la Cassazione – furono introdotte dal Legislatore comunitario dell’epoca proprio «per garantire la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte degli agenti incaricati»), e quindi gli elementi indicati di seguito:

  • cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione;
  • data e luogo all’inizio ed alla fine dell’ultimo viaggio;
  • numero della targa del veicolo al quale l’autista è stato assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio;
  • la lettura del contachilometri all’inizio ed alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio, nonché in caso di cambio del veicolo durante la giornata di servizio;
 
 
 
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Un blog di: A.li.a.s
Data di creazione: 04/03/2009
 

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