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« 29/06/2013 APPELLO PER I...5 Ottobre alle ore 16,00... »

... il MOVIMENTO 5 STELLE scrive ai SINDACI:

Post n°319 pubblicato il 21 Agosto 2013 da ortonovo

 

http://www.comune.torredepicenardi.cr.it/uploaddocumenti/2013/6_204_QOISOIQUNNGA.pdf

Lettera ai Sindaci della Provincia di Cremona Fusione Comuni                       

Ai 115 Sindaci della Provincia di Cremona

Egregio Signor Sindaco,

il Movimento 5 Stelle di Cremona la invita, quale dipendente al servizio retribuito dei Cittadini del suo Comune, a considerare la possibilità di realizzare la fusione del suoComune con uno o più Comuni limitrofi sulla base del motto “meno Comuni, meno costi, meno tasse”.

1) Il Movimento 5 Stelle di Cremona la invita ad informare i Suoi Cittadini, ovvero i Suoi datori di lavoro, delle straordinarie opportunità che la legge nazionale e quella regionale permettono: essere chiamati a votare la nascita di Enti meno costosi e più snelli e quindi votare la possibilità di pagare meno tasse.

2) Il Movimento 5 Stelle propone a livello nazionale di abolire i Comuni sotto i 5.000 abitanti, ma con questa nostra iniziativa cremonese si vuole evitare l’imposizione di una legge nazionale. Il Movimento 5 Stelle confida nel fatto che ogni Sindaco voglia il bene di ogni suo singolo cittadino e datore di lavoro. Ultimamente sono stati fatti vari tentativi di accorpamento dei servizi fra Comuni come ad esempio la Polizia Locale, i servizi sociali, tecnico e di segreteria. (Basta leggere il testo di una qualsivoglia convenzione per la gestione in forma associata di un servizio per accorgersi dell’inutilità e della dispendiosità del provvedimento che si andrà ad adottare) Le Unioni sono però un dispendio di risorse perché creano un altro Ente parallelo: non sono mai decollate, anzi spesso smantellate e ricostruite per assurdi giochi politici.

3) Per fare chiarezza occorre menzionare la normativa introdotta dal “ D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011 e, in seguito dal D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14/2012 in base alla quale “i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui all’art. 21 comma 3 legge 42/2009: di queste, due funzioni entro il prossimo 30/9/2012 e le altre 4 funzioni entro il 30 settembre 2013. La soglia minima è fissata in 5.000 abitanti o nel quadruplo del comune più piccolo, come disposto dalla L.R. n. 22 del 28/12/2011. L’obiettivo che gli enti si propongono con la forma associata descritta, è quello della razionalizzazione dei servizi associati al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi erogati e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità anche in relazione alle funzioni di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regioneautonomie locali”. A questa pletora legislativa gremita di obiettivi fantasiosi e farragginosi si aggiungono altri provvedimenti di legge (L.R. n. 2 del 24 febbraio 2012) che istituiscono “ i Piani di Zona per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni in materia di servizi sociali”.

4) Le iniziative legislative elencate al paragrafo n. 3 rappresentano delle agevolazioni fatte “dalla politica alla politica” per perpetuarsi nel tempo sperperando il pubblico denaro. Tutte queste scappatoie politico- amministrative non contribuiscono di certo a snellire la pachidermica macchina amministrativa statale che costa agli italiani oltre 800 miliardi di €uro l’anno. I piccoli comuni, oltre che generatori di debito pubblico, sono stati finora mantenuti in vita per volontà dei partiti politici in modo da disporre di una miriade di microscopici parlamentini in cui far acquisire esperienze ai propri affiliati e quindi selezionare in seguito quegli elementi ritenuti validi da ribaltare sulla scena nazionale o in subordine regionale.

5) Vale inoltre la pena di rimarcare che i piccoli comuni non sono stati finora soppressi a causa dell’azione dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che rappresenta una potente associazione dotata di un presidente nazionale e da vigorose rappresentanze regionali che vivono e prosperano con le quoteassociative che ogni comune corrisponde annualmente (attingendo dalle casse dei cittadini). Questa potentissima lobby, come si è visto, promuove ambigue e discutibili azioni politiche autoreferenziali e protezionistiche a favore dei comuni in generale e se necessario di mobilitazione come abbiamo già assistito quando i governi hanno parlato di accorpamento, spending review, pareggio di bilancio, patto di stabilità ecc.

IL Movimento a 5 Stelle dovrebbe intraprendere (intraprenderà) uno studio serio e approfondito, inteso a togliere potere e denaro a questa associazione che in definitiva si pone contro il cittadino contribuente ed è finalizzata unicamente ad esercitare una smaccata difesa del mantenimento della politica più deleteria, perniciosa e spendacciona.

Per le elencate ragioni esposte più sopra, il Movimento 5 Stelle preferisce le fusioni o gli accorpamenti forzosi e La mette al corrente che lo Stato e La Regione garantiscono fondi straordinari per legge, per almeno dieci anni, per garantire al cittadino un periodo di transizione ottimale e garantire la gestione decentrata delle risorse umane e patrimoniali. E senza che i dipendenti vengano licenziati. Certo, alcuni dirigenti dovranno fare a meno dell’indennità, ma i cittadini saranno meno gravati dalle tasse e da tutti gli altri balzelli fiscali, il tutto a favore Bene Comune?

Il Movimento 5 Stelle scrive la presente a tutti i Sindaci della Provincia di Cremona affinché considerino di chiamare i propri datori di lavori, (i Cittadini contribuenti), alle urne per far loro decidere la fusione con altri Comuni: REFERENDUM.

 Pensiamo alla fusione fra Cremona, Bonemerse e Gerre Caprioli, ad esempio; fra Casalmorano, Genivolta, Azzanello e Castelvisconti, fra i Comuni casalaschi con Piadena e Casalmaggiore; fra le tre Ripalta; fra Cumignano e Soncino; fra Soresina, Trigolo e Cappella Cantone; fra Spinadesco e Acquanegra, con Grumello e Crotta d’Adda; fra Pizzighettone e Formigara; fra Crema e Madignano. Ce ne sono di possibilità…

Speriamo che siano superati i tempi del “campanile”, anche perché stiamo attraversando un periodo di recessione economica conclamata, i denari sono di difficile reperimento salvo tassare i soliti a reddito fisso, pertanto mantenere in vita Enti dalla inconsistente utilità che sperperano il denaro dei cittadini, risulta ingiusto e controproducente.

Siamo comunque a disposizione per un incontro personale speriamo costruttivo.

In allegato, le normative e gli esempi di fusione fra Comuni avvenute anche nel recentissimo passato in Italia e in Lombardia.

Cremona, 18/03/2013

Distinti saluti

Movimento 5 Stelle

 

ESEMPIO DI ACCORPAMENTO

Da 115 a 27 Comuni, un bel passo in avanti.
Cremona (72.147) + Bonemerse (1.484) + Gerre de’ Caprioli (1.322) + Persico Dosimo
(3.370) + Gadesco – Pieve Delmona (2.028) + + Malagnino (1.457)
Sesto ed Uniti (3.000) + Acquanegra Cremonese (1.310) + Crotta d’Adda (677) +
Spinadesco (1.581) + Grumello Cremonese ed Uniti (1.908)
Pizzighettone (6.729) + Formigara (1.146)
Castelverde (5.663)
Crema (34.152) + Madignano (2.992)
Bagnolo Cremasco (4.863) + Capergnanica (2.094) + Chieve (2.252)
Rivolta d’Adda (8.057)
Spino d’Adda (7.011)
Pandino (9.132) + Dovera (3.957) + Palazzo Pignano (3.906)
Vaiano Cremasco (3.919) + Monte Cremasco (2.351)
Ripalta Cremasca (3.410) + Ripalta Arpina (1.054) + Ripalta Guerina (529) Moscazzano
(838) + Casaletto Ceredano (1.188) + Credera Rubbiano (1.654)
Vailate (4.499) + Agnadello (3.776) + Capralba (2.480) + Pieranica (1.181) + Quintano
(927) + Torlino Vimercati (445)
Trescore Cremasco (2.931) + Cremosano (1.554) + Casaletto Vaprio (1.784) +
Campagnola Cremasca (694)
Sergnano (3.675) + Camisano (1.311) + Casale Cremasco-Vidolasco (1.855) + Castel
Gabbiano (474) + Pianengo (2.615) + Ricengo (1.795) +
Offanengo (5.874) + Casaletto di Sopra (548) + Izano (2.072) + Romanengo (3.093) +
Salvirola (1.176)
Soncino (7.755) + Cumignano sul Naviglio (442) + Ticengo (444) + = 10.417
Casalmaggiore (15.073) + Rivarolo del Re ed Uniti (2.091) + Spineda (641) + Martignana
di Po (1.851) +
Gussola (2.967) + Cingia de’ Botti (1.325) + Motta Baluffi (1.000) + San Martino del Lago
(488) + Torricella del Pizzo (693) + Scandolara Ravara (1.520)
Piadena (3.645) + Calvatone (1.296) + Casteldidone (592) + Drizzona (565) + San
Giovanni in Croce (1.880) + Tornata (500) + Voltido (412) + Ca d’Andrea (482)
Sospiro (3.086) + Cella Dati (552) + Pieve d’Olmi (1.297) + San Daniele Po (1.471) +
Stagno Lombardo (1.544) + Derovere (316) + Pieve San Giacomo (1.625)
Vescovato (4.039) + Pescarolo ed Uniti (1.608) + Cicognolo (932) + Cappella de’
Picenardi (438) +
Soresina (9.345) + Annicco (2.096) + Trigolo (1.776)
Casalmorano (1.681) + Genivolta (1.191) + Castelvisconti (333) + Azzanello (744)
Castelleone (9.603) + Cappella Cantone (590) + Gombito (653) + San Bassano (2.227) +
Montodine (2.609) + Fiesco (1.178)
Casalbuttano ed Uniti (4.113) + Bordolano (610) + Corte de’ Cortesi con Cignone (1.137)
+ Paderno Ponchielli (1.485)
Robecco d’Oglio (2.393) + Corte de’ Frati (1.466) + Olmeneta (956) + Pozzaglio ed Uniti
(1.451) + Grontardo (1.465) + Gabbioneta – Binanuova (947) + Scandolara Ripa d’Oglio
(625)
Ostiano (3.067) + Volongo (570) + Isola Dovarese (1.223) + Pessina Cremonese (693) +
Torre de’ Picenardi (1.800)

 

Normativa FUSIONE COMUNI

Costituzione Repubblica Italiana

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincienell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Testo Unico Enti Locali

Articolo 15 - Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Statuto Regione Lombardia

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx? view=showdoc&s elnode=0&iddoc=lrst2008051400001

Art. 53 -(Referendum territoriale)

1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Esempi Italiani

http://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_(enti_locali)

Lombardia [modifica]

· Fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi ed eventualmente la frazione Gerola Nuova del comune di Casei Gerola[28][29]

· Fusione dei comuni di Gerosa e Brembilla, eventualmente con la partecipazione del comune di Blello[30]

· Fusione dei comuni di Isso, Fara Olivana con Sola e Covo[31]

· Fusione dei comuni di Borgoforte e di Virgilio[32]

· Fusione dei comuni di Vestreno, Tremenico, Sueglio e Introzzo[33]

· Fusione dei comuni di Gironico, Drezzo e Parè[34]

· Fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore eVeddasca[35]

· Proposta di fusione tra Mantova, Porto Mantovano, Curtatone, San Giorgio di Mantova ed eventualmente Roncoferraro per formare

la Grande Mantova[36]

· Fusione tra Verderio Inferiore e Verderio Superiore per formare il nuovo comune diVerderio[37]

· Fusione tra Cortenova, Taceno e Parlasco[38]

Lettera ai Sindaci della Provincia di Cremona Fusione Comuni pag. 5/6

Legge Regionale 10 febbraio 2011 , n. 1 -

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201

1021000001&view=showdoc&iddoc=lr002011021000001&selnode=lr002011021000001

Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di

Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como

(BURL n. 6, suppl. ord. del 10 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-02-10;1

Art. 1

(Finalità)

1. I comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Gravedona ed Uniti.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona alla data di entrata in vigore della presente legge, come risulta dall'allegata cartografia.

Art. 2

(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3

(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4

(Strumenti urbanistici)

1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona venuti a fusione.

1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1.(1)

Art. 5

(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 6

(Contributo alla fusione)

1. I contributi alle fusioni, di cui all'articolo 21 del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'), non si applicano alla presente legge, applicandosi esclusivamente il contributo di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, di cui all'articolo 1, si provvede mediante le risorse allocate all'UPB 4.1.1.172 'Consultazioni popolari' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

2. Alle spese di cui all'articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 3.2.1.196 'Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011.

4. In diretta attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 quale contributo una tantum per le spese di investimento derivanti dalla fusione di cui alla presente legge; per gli esercizi 2014 e 2015 la copertura della spesa è assicurata con le leggi di bilancio dei relativi esercizi.

5. Alle spese di cui al comma 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013.

6. Alle stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011-2013 è apportata la seguente variazione:

- l'U.P.B. 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' è incrementata di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza;

- l'U.P.B. 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento delle spese di investimento' è ridotta di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza.

7. Per le spese di cui al comma 4è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 
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