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conti condominiali


Poteri dell'amministratore, stipula dei contratti, manutenzioneLa Corte di Cassazione con la sentenza del 10 maggio 2012 n. 7162 ha stabilito che anche senza norme che impongano di versare le quote condominiali riscosse su un distinto conto corrente intestato al condominio, è bene che l’amministratore apra un apposito conto corrente per ogni gestione condominiale senza necessità di una specifica delibera assembleare. Fatto esaminatoLa questione presa in esame dai giudici della Suprema Corte era iniziata con un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore di una banca per un saldo negativo nel conto corrente intestato al condominio, che aveva proposto opposizione perché il conto era stato aperto senza una formale autorizzazione dell’assemblea. In realtà era risultato dai verbali dell’assemblea che i condomini erano consapevoli dello scoperto del conto corrente. In base al ragionamento della Corte, l’apertura del conto corrente non richiede specifiche autorizzazioni assembleari, a differenza dell’apertura di una linea di credito bancaria.Contratti per conto del condominioTra i poteri dell’amministratore possiamo anche annoverare la stipula di contratti necessari per provvedere alla manutenzione ordinaria condominiale o a quella straordinaria deliberata dall’assemblea dei condomini. L’apertura del conto corrente rientra nell’ambito della gestione ordinaria, pertanto non è necessaria nessuna specifica autorizzazione. Peraltro, va ricordato che è indispensabile avere un conto corrente per potere pagare spese superiori a mille euro che non possono essere pagate in contanti. I contratti stipulati dall’amministratore nell’interesse del condominio sono vincolanti per i condomini, a mente dell’art. 1131 c.c. ma l’amministratore se vuole evitare di essere convenuto per il risarcimento del danno dovrà tenere conto della capienza delle disponibilità evitando spese incontrollate.Vantaggi del conto correnteIl conto corrente condominiale consente di controllare la situazione economica delle casse condominiali e permette ai condomini di verificare se l’operato e la gestione dell’amministratore siano state trasparenti. È consigliabile che il conto del condominio sia separato rispetto a quello dell’amministratore non solo per ragioni di trasparenza, ma anche per evitare confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore, evitando che nell’ipotesi di morte di quest’ultimo il conto possa essere successivamente bloccato dagli eredi.DelegaÈ possibile che sia rilasciata delega oltre all’amministratore anche ad altra persona (per esempio un condomino) per richiedere il saldo del conto e per potere controllare con maggiore trasparenza e celerità i flussi di entrata e di uscita necessari nell’ambito della gestione condominiale. Dalla delega ad accedere al conto va distinto il potere di firma congiunta che potrebbe essere prevista al momento di apertura del conto per particolari esigenze. Nel momento in cui i contributi condominiali raccolti vengono erogati per coprire una spesa non sono più nella disponibilità della cassa comune. PagamentiNessun condomino può sospendere il pagamento dei contributi condominiali o ridurre l’importo dovuto al condominio. I pagamenti per le spese condominiali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui l’assemblea ha approvato la ripartizione delle spese comuni. L’assemblea può deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi condominiali.