POVERA CAULONIA

INTERROGAZIONE SCRITTA PARECCHIE VOLTE AL SINDACO SENZA VERGOGNA DEL PAESELLO DI LINU DA GURNA NIGRA.


CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEI COMMI 18 E 54 DELL'ART. 3 DELLA FINANZIARIA 2008 (LEGGE 25.12.2007, N. 244) DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DAL COMUNE DI...PUBBLICAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICHI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI. Art. 3 comma 18 L. 24/12/2007 n. 244 I contratti relativi a rapporti di consulenza esterna con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante.PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI AI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI Art. 1 comma 127L. 23/12/1996 n. 662, così come modificato art. 3 comma 54 L. 24/12/2007 n. 244 Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito web, i provvedimenti di incarico a collaboratori e consulenti esterni indicando il nominativo, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato.ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI Art. 53 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 così come modificato dall’art. 34 L. n. 248/2006 Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi. Devono poi rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Tale obbligo è in vigore dall’anno 2006.  VICENDA PUBBLICAZIONE WEB INCARICHI PROFESSIONALIAl Sig. Sindaco  di...Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione PubblicaIspettorato per la Funzione Pubblica.Piazza S. Apollonia ,14 ,00153, Roma.I sottoscritti consiglieri comunali, CONSIDERATO CHE ·La legge 244/2007 (finanziaria 2008) all’ art. 3 comma 54 prevede che: le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gl’incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. ·Che il comma 18 della sopracitata legge afferma : i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. ·Che per amministrazioni   pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ·Che sul sito del nostro Comune non è stato pubblicato nessun incarico in riferimento alla legge 244/07 .  INTERROGANO La S.V per sapere :1.quanti incarichi e/o consulenze sono stati/e assegnati/e dall’ entrata in vigore della legge ;2.è stata eseguita la procedura prevista dalla legge?3.quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili che non hanno eventualmente seguito le indicazioni imposte dalla legge omettendo la pubblicazione ?  I Consiglieri Comunali