Pablo Di Lorenzo

Praticante giornalista pubblicista, laureando in giurisprudenza CONTATTI: 333 4971040,contatto e-mail : padilor@libero.it

 

FACEBOOK

 
 

FACEBOOK

 
 

CONTATTA L'AUTORE

Nickname: torerodgl5
Se copi, violi le regole della Community Sesso: M
Etą: 41
Prov: NA
 

ULTIMI COMMENTI

AREA PERSONALE

 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

 

« MANTENIMENTO 6MANTENIMENTO 8 »

MANTENIMENTO 7

Post n°180 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
Foto di torerodgl5

5B ) Struttura demografica della famiglia Date le risorse a disposizione, il tenore di vita di una famiglia dipende dalle sue caratteristiche strutturali, generalmente riassunte da alcune variabili rilevanti e di facile misura: età dei genitori (indicatore indiretto dello stadio raggiunto nel ciclo di vita della famiglia), numero ed età dei figli (che agiscono nel differenziare le esigenze), zona geografica di residenza (il “costo della vita” non è lo stesso nelle varie zone del Paese). In questa categoria possiamo far rientrare alcune variabili raramente presenti ma di grande impatto sulla valutazione dei bisogni dei nuclei familiari coinvolti nella separazione, quali la presenza di persone diversamente abili, o affette da patologie invalidanti, che necessitano di cure particolarmente costose. In questi casi occorre una valutazione dei costi legati alla situazione di disagio per tenerne conto in modo opportuno in fase di applicazione del modello. 5 C ) L’obiettivo dell’assegno La legge è chiaramente orientata alla protezione dei figli (soggetto debole) e cita espressamente il loro tenore di vita come elemento di cui tener conto. Sembra naturale quindi che l’obiettivo dell’assegno sia fissato in termini di tenore di vita che si intende garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento di separazione. Il tenore di vita, ovvero il livello di soddisfazione dei bisogni che si può raggiungere impiegando le risorse economiche a disposizione, dipende da come le risorse complessive vengono ripartite tra i due nuclei che si originano dalla separazione e dai bisogni che questi hanno. Se ciascun componente mantenesse la titolarità delle proprie risorse, i due nuclei si troverebbero, salvo casi particolari, ad avere una differente capacità di soddisfare i bisogni (un diverso tenore di vita). Un ragionevole principio di equità suggerisce che le risorse siano ripartite in proporzione ai bisogni di ciascun nucleo, indipendentemente dalla titolarità delle risorse stesse. Ciò implica che il nucleo che dispone di risorse superiori ai propri bisogni, trasferisca all’altro un ammontare tale che, dopo il trasferimento, entrambi i due nuclei abbiano la stessa capacità di soddisfare i propri bisogni (lo stesso tenore di vita). Per confrontare i bisogni di nuclei familiari che hanno una diversa composizione si usa generalmente una scala di equivalenza (SDE). La SDE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento. Un esempio di SDE, che pone come riferimento i bisogni di una coppia di adulti senza figli, è il seguente: single coppia coppia monogenitore monogenitore senza figli con un figlio con un figlio con un figlio all’80% al 20% coefficienti di equivalenza 0,599 1 1,403 1,056 0,711 I coefficienti ci dicono, ad esempio, che, posto uguale ad uno l’insieme dei bisogni di una coppia senza figli (famiglia di riferimento), una coppia con un figlio ha bisogni pari a 1,403 e, pertanto, ha necessità di avere il 40,3% di risorse in più per garantirsi lo stesso tenore di vita (le stesse risorse equivalenti). Come è facilmente intuibile, la somma dei bisogni delle due famiglie risultanti dalla separazione è superiore ai bisogni della famiglia originaria: prima era sufficiente una abitazione, ora ce ne vogliono due; le economie di scala derivanti dal vivere insieme si riducono. Coerentemente con ciò, i coefficienti di equivalenza registrano questo aumento di bisogni. Se le risorse sono tutte monetarie, la soluzione non crea problemi. Quando invece alla definizione dell’ammontare delle risorse da ripartire concorrono beni immobili che non forniscono reddito monetario ma solo figurativo (immobili in uso) sorgono alcuni problemi legati alla difficoltà di suddividere tra i nuclei il beneficio derivante dall’uso del bene. A questo riguardo, conviene fare una distinzione tra immobili destinati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione e altri immobili. L’uso degli immobili che non vengono utilizzati per abitazione principale da nessuno dei due nuclei si configura come beneficio aggiuntivo rispetto a quello primario. Sono i proprietari che decidono di mantenerli in uso e di non monetizzare il reddito cedendoli in locazione. Appare quindi ragionevole considerare il loro reddito figurativo come componente aggiuntiva delle risorse a disposizione e attribuirne la titolarità sulla base della quota di proprietà di ciascun soggetto. Diverso è il discorso per gli immobili che vengono utilizzati come abitazione principale. Molto spesso, nel decidere la destinazione di tali immobili, il soggetto che ha la proprietà (totale o parziale) del bene non è completamente libero di scegliere: la casa coniugale, ad esempio, viene spesso assegnata tenendo conto prevalentemente degli interessi dei figli minori; allo stesso modo, se esistono più immobili utilizzabili per abitazione, è probabile che, una volta decisa l’assegnazione della casa coniugale, il coniuge non assegnatario sia “costretto” a scegliere uno degli altri immobili come abitazione principale. Di fatto, quindi, l’assegnazione di un immobile, da usarsi come abitazione principale, ad un coniuge che non ne è interamante proprietario si configura come un trasferimento vincolato, sia pure figurativo, imposto all’altro coniuge in proporzione alla sua quota di proprietà. Ovviamente, il beneficio derivante da questo trasferimento non è attribuito ai due nuclei in proporzione ai loro bisogni, ma dipende dalle quote di proprietà di ciascuno e dal valore figurativo degli immobili stessi. Si potrebbe pensare di compensare tale beneficio, quando lo si ritenga sovra o sottodimensionato, con una contropartita monetaria. Ma rimane il fatto che, essendo vincolata la scelta, resta difficile giustificare una contropartita monetaria per un beneficio che non si è liberamente scelto ma che è imposto dalla non frazionabilità del bene. Per questo motivo, si propone di confrontare il tenore di vita dei due nuclei sulla base delle risorse che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto il bisogno abitativo primario (casa principale) di entrambi e l’entità del trasferimento verrà determinata in modo da garantire ai due nuclei la stessa capacità di soddisfare tutti i bisogni diversi dall’abitare (reddito extra-abitare equivalente). Ciò significa, ad esempio, che se uno dei due nuclei usufruisce di una abitazione di proprietà (chiunque sia il proprietario) e l’altro, in assenza di ulteriori immobili adeguati allo scopo, provvede al suo bisogno abitativo con una casa in affitto, sia il valore figurativo del bene di proprietà sia l’affitto sono tolti dalle risorse dei due nuclei e il confronto avviene sul rimanente. Naturalmente, questa scelta ha tanto più senso quanto più la condizione abitativa dei due nuclei è ragionevolmente equilibrata, ovvero le due spese equivalenti, che tengono conto delle esigenze di nuclei differenti per composizione, sono sostanzialmente comparabili. Altrimenti, si dovrà esaminare il problema e ricercare una soluzione ad hoc. 5 d ) Quali sono le esigenze dell’ assegno ? Rimane una questione che il ragionamento precedente lascia impregiudicata e che la legge non aiuta a dipanare. Il tenore di vita è legato al reddito disponibile, e quindi include anche la capacità di risparmio, o fa riferimento alle sole capacità di spesa? Detto in altri termini: il risparmio è incluso nei bisogni che, attraverso l’assegno, il percettore ha diritto di soddisfare? La legge fa esplicito riferimento ai redditi e alle risorse, senza mai menzionare il risparmio. Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, si intuisce facilmente che basarsi sui redditi o sulle spese comporta, per il soggetto che eroga l’assegno, un onere differente; ma, con l’ammontare, cambiano anche le implicazioni del contratto implicito che si viene a stipulare. Se ci si basa sul reddito (si vuole, cioè, garantire un certo livello di reddito al nucleo familiare del percettore), l’assegno sarà generalmente più elevato, ma questa cifra comprende anche la quota di risparmio cautelativo: in pratica, si addossano al percettore dell’assegno i rischi di eventuali spese Imprevite, ad esempio legate a una malattia del figlio. Se ci si basa sulla spesa (ovvero si vuol assicurare al nucleo familiare del percettore una data capacità di spesa), l’ammontare sarà generalmente inferiore, ma questo esborso copre solo le spese “prevedibili”. Le spese imprevedibili, invece, richiedono un contributo ulteriore che dovrà essere concordato (indicando quali spese debbano considerarsi “imprevedibili” e in quale modo e misura i soggetti dovranno contribuire). Ovviamente, la questione assume rilievo soprattutto nei casi di famiglie ad alto reddito, per le quali la decisione ha comunque conseguenze meno drammatiche sul tenore di vita dei due nuclei. La decisione su questo punto non può essere rimessa al modello, ma è demandata alle parti o al giudice, che terranno conto delle peculiarità del caso. Il modello, tuttavia, è in grado di fornire l’indicazione sulla componente di risparmio sulla base di una stima della parte di reddito che “mediamente” viene risparmiata da una famiglia che abbia risorse e composizione analoga a quella considerata (stima derivante dall’analisi dei dati della Banca d’Italia sul comportamento di spesa delle famiglie italiane). Sulla base di tale stima, il modello ripartisce il trasferimento sopra calcolato tra componente destinata alle spese e componente potenzialmente destinabile al riparmio. Chi deve decidere ha modo di scegliere una o l’altra delle due soluzioni o di collocarsi su una posizione intermedia che gli pare adeguata. Le prime pronunce giurisprudenziali tendevano a considerare quale parametro rilevante il tenore di vita in costanza di matrimonio, ritenendo quindi dovuto l’assegno ogni qualvolta il divorzio avesse inciso su di un coniuge apportando una riduzione (anche quantitativamente minima) del proprio standard di vita, rispetto a quello goduto durante il matrimonio (cass. civ. 17.03.1989 n. 1322; cass. civ. 29.11.1990 n. 11490). Solo in tempi relativamente recenti si è, correttamente, modificato tale orientamento: l’assegno di divorzio, stante proprio la sua funzione assistenziale, serve a tutelare l’ex coniuge che si trovi in una debolezza economica tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso, anche se totalmente distaccato da quello che si aveva in costanza di matrimonio (cass. civ. 12.03.1990 n. 1652; cass. civ. 01.12.1993 n. 11860). Quindi, la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare riguarda l’an e ruota attorno all’inadeguatezza dei mezzi, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui si dispone il coniuge richiedente (cass. civ. 15.01.1998 n. 317) e all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. laddove tale valutazione dia esito positivo (inteso nel senso su esposto, e cioè lasci presumere che il coniuge istante non possa assicurare a sé un tenore di vita dignitoso), il giudice deve procedere a determinare il quantum, prendendo a riferimento i criteri indicati dal legislatore e cioè “le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

 
 
 
Vai alla Home Page del blog
 
 

INFO


Un blog di: torerodgl5
Data di creazione: 30/12/2010
 

ULTIME VISITE AL BLOG

profdellaragionemargherita.alvinocarloniglioClaudia.PosteraroannapalumboIng.Pellecchiamaciste75soffiodistelleavv.amaliamonopoliprestigiosovaigl.laghivloc2hanna70silvia_solinasdefelicemonacoprisco
 

ULTIMI COMMENTI

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

CONTATTA L'AUTORE

Nickname: torerodgl5
Se copi, violi le regole della Community Sesso: M
Etą: 41
Prov: NA
 

I MIEI LINK PREFERITI

PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente

Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

DATORI DI LAVORO DI PABLO ARTURO DI LORENZO

 

 Il Punto Magazine-quotidiano on line-Caporedattore · giugno 2010 - ottobre 2010 · Napoli###AREA BLU TVCAMERAMEN · febbraio 2010 - ottobre 2010 · Napoli### IL FARO PER IL SUD - associazione-COORDINATORE · settembre 2009 - febbraio 2010### GIOVANI IDEE - associazione -COORDINATORE · giugno 2009 - febbraio 2010 · Napoli###

 

 

ISTRUZIONE PABLO ARTURO DI LORENZO

TWITTER- PABLO ARTURO DI LORENZO

RESTATE IN CONTATTO CON PABLO ARTURO DI LORENZO SU TWITTER.

CLICCATE IL SEGUENTE INDIRIZZO :

http://twitter.com/pablo2dilorenzo

 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963