Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».Art. 1 Dipartimento per l'istruzione 1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generaledi studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con ildecreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizionidirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sonosostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generalidi funzione tecnico-ispettiva»; b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 ufficidirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sonosoppresse; c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenzialinon generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio,ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 ufficidirigenziali non generali». Art. 2 Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generaledi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali nongenerali»; c) al comma 4, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m)utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delleuniversita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazionidi controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure diacquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazionee del finanziamento del sistema universitario;»; d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali nongenerali». Art. 3 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale distudio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generalidi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per ilbilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali,svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero neiseguenti ambiti: a) attivita' di supporto alla definizione della politicafinanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte peril documento di decisione di finanza pubblica; b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosidei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolasticiregionali; c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesadel Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, dellaredazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge distabilita', dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agliorgani di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e incoordinamento con i dipartimenti; d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo digestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondifinalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relativeai settori di competenza del Ministero; e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati daisoggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimentinormativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorsefinanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazionealle destinazioni per essi previste; h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione dellerisorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri dicosto; i) cura della redazione delle proposte del Ministero per ildocumento di decisione di finanza pubblica; l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorsefinanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti difinanziamento; m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussifinanziari e dell'andamento della spesa; n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorsefinanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla suagestione; o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; p) attivita' di assistenza tecnica sulle materiegiuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali eperiferici; q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti enella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitatointerministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi aisettori di competenza del Ministero; r) funzione di autorita' di audit, secondo i regolamentiinternazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allosviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori dicompetenza del Ministero; s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione direvisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con laDirezione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti eaffari generali.»; d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali nongenerali»; e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e ladigitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategicodello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia,nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio dellasicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decretolegislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»; f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, leseguenti: «n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offertaformativa delle universita' in collaborazione con la direzionegenerale per l'universita', lo studente e il diritto allo studiouniversitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica; n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole diogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.»; g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale nongenerale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse. Art. 4 Uffici scolastici regionali 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo diregione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livellodirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuatenei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolasticiregionali e' di 18. 2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle normegenerali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli diefficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standardprogrammati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propriacompetenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede allacostituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzionea norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionaleadotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico estipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestioneamministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattualie convenzionali di carattere generale, comuni agli ufficidell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della gradualeattuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionaledel servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali deicittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territoriosupportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricercadelle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella deicomuni, delle province e della regione nell'esercizio dellecompetenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppodella relativa offerta sul territorio in collaborazione con laregione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazioneregionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapportiscuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non stataliparitarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia;svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevarel'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta ilgrado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegnaalle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale edesercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservateall'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delleinformazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazionepassiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personaledella scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio pressogli uffici scolastici periferici. 3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in ufficidirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazionisul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi edi monitoraggio in coordinamento con le direzioni generalicompetenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzionirelative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agliistituti scolastici autonomi per le procedure amministrative eamministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generaleper la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione dellegraduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale aifini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istitutiscolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istitutiscolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativae alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allosviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'ediliziascolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato diintegrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte dellescuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generalicompetenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per lamigliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamenteabili, alla promozione ed incentivazione della partecipazionestudentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanzadell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e conle organizzazioni sindacali territoriali. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituitol'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti didirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulatedal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione dellerisorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo delDipartimento per l'istruzione. 6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concernel'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizionipreviste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o inbase ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsil'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia dipubblica istruzione adottate con decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 1985, n. 246. 7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolanonegli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cuicompiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola inn. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articolain n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia siarticola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione inlingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ein n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento dellefunzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola inn. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficioscolastico regionale, previa informativa alle organizzazionisindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazionisindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione,adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per ladefinizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livellodirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficioregionale.».
Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1 parte
Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».Art. 1 Dipartimento per l'istruzione 1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generaledi studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con ildecreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizionidirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sonosostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generalidi funzione tecnico-ispettiva»; b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 ufficidirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sonosoppresse; c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenzialinon generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio,ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 ufficidirigenziali non generali». Art. 2 Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generaledi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali nongenerali»; c) al comma 4, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m)utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delleuniversita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazionidi controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure diacquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazionee del finanziamento del sistema universitario;»; d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali nongenerali». Art. 3 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale distudio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generalidi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per ilbilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali,svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero neiseguenti ambiti: a) attivita' di supporto alla definizione della politicafinanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte peril documento di decisione di finanza pubblica; b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosidei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolasticiregionali; c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesadel Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, dellaredazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge distabilita', dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agliorgani di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e incoordinamento con i dipartimenti; d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo digestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondifinalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relativeai settori di competenza del Ministero; e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati daisoggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimentinormativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorsefinanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazionealle destinazioni per essi previste; h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione dellerisorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri dicosto; i) cura della redazione delle proposte del Ministero per ildocumento di decisione di finanza pubblica; l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorsefinanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti difinanziamento; m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussifinanziari e dell'andamento della spesa; n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorsefinanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla suagestione; o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; p) attivita' di assistenza tecnica sulle materiegiuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali eperiferici; q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti enella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitatointerministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi aisettori di competenza del Ministero; r) funzione di autorita' di audit, secondo i regolamentiinternazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allosviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori dicompetenza del Ministero; s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione direvisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con laDirezione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti eaffari generali.»; d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali nongenerali»; e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e ladigitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategicodello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia,nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio dellasicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decretolegislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»; f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, leseguenti: «n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offertaformativa delle universita' in collaborazione con la direzionegenerale per l'universita', lo studente e il diritto allo studiouniversitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica; n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole diogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.»; g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale nongenerale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse. Art. 4 Uffici scolastici regionali 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo diregione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livellodirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuatenei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolasticiregionali e' di 18. 2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle normegenerali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli diefficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standardprogrammati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propriacompetenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede allacostituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzionea norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionaleadotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico estipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestioneamministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattualie convenzionali di carattere generale, comuni agli ufficidell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della gradualeattuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionaledel servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali deicittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territoriosupportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricercadelle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella deicomuni, delle province e della regione nell'esercizio dellecompetenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppodella relativa offerta sul territorio in collaborazione con laregione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazioneregionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapportiscuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non stataliparitarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia;svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevarel'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta ilgrado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegnaalle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale edesercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservateall'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delleinformazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazionepassiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personaledella scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio pressogli uffici scolastici periferici. 3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in ufficidirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazionisul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi edi monitoraggio in coordinamento con le direzioni generalicompetenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzionirelative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agliistituti scolastici autonomi per le procedure amministrative eamministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generaleper la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione dellegraduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale aifini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istitutiscolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istitutiscolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativae alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allosviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'ediliziascolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato diintegrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte dellescuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generalicompetenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per lamigliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamenteabili, alla promozione ed incentivazione della partecipazionestudentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanzadell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e conle organizzazioni sindacali territoriali. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituitol'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti didirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulatedal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione dellerisorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo delDipartimento per l'istruzione. 6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concernel'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizionipreviste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o inbase ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsil'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia dipubblica istruzione adottate con decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 1985, n. 246. 7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolanonegli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cuicompiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola inn. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articolain n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia siarticola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione inlingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ein n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento dellefunzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola inn. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizionidirigenziali non generali per l'espletamento delle funzionitecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficioscolastico regionale, previa informativa alle organizzazionisindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazionisindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione,adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per ladefinizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livellodirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficioregionale.».