Pablo Di Lorenzo

Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1 parte


Riorganizzazione Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca In G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2011 é pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011 n. 132: Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».Art. 1                     Dipartimento per l'istruzione   1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:   a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale  non  generaledi studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti  con  ildecreto ministeriale di  cui  all'articolo  10,  e  n.  40  posizionidirigenziali  non  generali  di  funzione   tecnico-ispettiva»   sonosostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generalidi funzione tecnico-ispettiva»;   b) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  «e  in  n.  3  ufficidirigenziali non generali  di  studio,  ricerca  e  consulenza»  sonosoppresse;   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici  dirigenzialinon generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale  di  studio,ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n.  8  ufficidirigenziali non generali».                                Art. 2     Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,                 musicale e coreutica e per la ricerca   1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:   a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generaledi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;   b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  9  uffici  dirigenziali  nongenerali»;   c) al comma 4, la lettera m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «m)utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta  formativa  delleuniversita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazionidi controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  diacquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazionee del finanziamento del sistema universitario;»;   d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non  generali»,sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  6  uffici  dirigenziali  nongenerali».                                Art. 3           Dipartimento per la programmazione e la gestione            delle risorse umane, finanziarie e strumentali   1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  20gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:   a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale distudio, ricerca e consulenza» sono soppresse;   b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non  generalidi studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;   c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. La Direzione generale per la  politica  finanziaria  e  per  ilbilancio, che si articola in  7  uffici  dirigenziali  non  generali,svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  neiseguenti ambiti:   a)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politicafinanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  peril documento di decisione di finanza pubblica;   b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosidei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolasticiregionali;   c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesadel Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  dellaredazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  distabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agliorgani di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  incoordinamento con i dipartimenti;   d) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  digestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondifinalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relativeai settori di competenza del Ministero;   e) raccordo con i sistemi di controllo  di  gestione  adottati  daisoggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;   f)  predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimentinormativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;   g) predisposizione dei  programmi  di  ripartizione  delle  risorsefinanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazionealle destinazioni per essi previste;   h) predisposizione degli atti  connessi  con  l'assegnazione  dellerisorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  dicosto;   i) cura  della  redazione  delle  proposte  del  Ministero  per  ildocumento di decisione di finanza pubblica;   l)  coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorsefinanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   difinanziamento;   m)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,   dei   flussifinanziari e dell'andamento della spesa;   n)  assegnazione  alle  istituzioni   scolastiche   delle   risorsefinanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio  affidati  alla  suagestione;   o)  elaborazione  delle  istruzioni  generali   per   la   gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   p)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle     materiegiuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  eperiferici;   q) supporto all'istruttoria  nella  predisposizione  degli  atti  enella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitatointerministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi  aisettori di competenza del Ministero;   r)  funzione  di  autorita'  di  audit,   secondo   i   regolamentiinternazionali IIA 2010, sui fondi  internazionali  finalizzati  allosviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative  ai  settori  dicompetenza del Ministero;   s) coordinamento, organizzazione e  formazione  della  funzione  direvisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con laDirezione generale per le risorse umane  del  Ministero,  acquisti  eaffari generali.»;   d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  8  uffici  dirigenziali  nongenerali»;   e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:   «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e ladigitalizzazione  dell'amministrazione  e  coordinamento   strategicodello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e  fonia,nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio dellasicurezza  informatica,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decretolegislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;   f) al comma 6, dopo la  lettera  n)  sono  aggiunte,  in  fine,  leseguenti:   «n-bis) progettazione e  sviluppo  della  banca  dati  sull'offertaformativa  delle  universita'  in  collaborazione  con  la  direzionegenerale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studiouniversitario, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanzapubblica;   n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni  delle  scuole  diogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.»;     g) al comma 8, le  parole:  «e  in  1  ufficio  dirigenziale  nongenerale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.                                Art. 4                      Uffici scolastici regionali   1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente:   «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo diregione  ha  sede   l'Ufficio   scolastico   regionale   di   livellodirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuatenei commi 2 e  3.  Il  numero  complessivo  degli  uffici  scolasticiregionali e' di 18.   2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  normegenerali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   diefficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standardprogrammati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propriacompetenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede allacostituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzionea norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico  regionaleadotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli  atti  di  incarico  estipula i contratti individuali di  lavoro.  Provvede  alla  gestioneamministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattualie  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   ufficidell'amministrazione  regionale.  Nella  prospettiva  della  gradualeattuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  dellaCostituzione ed al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionaledel servizio scolastico a salvaguardia dei diritti  fondamentali  deicittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territoriosupportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricercadelle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  deicomuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   dellecompetenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppodella relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  laregione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazioneregionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapportiscuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   stataliparitarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevarel'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  ilgrado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegnaalle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  edesercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservateall'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delleinformazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazionepassiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personaledella scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio pressogli uffici scolastici periferici.   3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   ufficidirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazionisul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  edi  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generalicompetenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzionirelative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agliistituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  eamministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generaleper la politica finanziaria e per il bilancio;  alla  gestione  dellegraduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale aifini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istitutiscolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istitutiscolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativae alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allosviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'ediliziascolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   diintegrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  dellescuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generalicompetenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per lamigliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamenteabili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazionestudentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanzadell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  conle organizzazioni sindacali territoriali.   4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituitol'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300.   5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), deldecreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  didirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulatedal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  dellerisorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  delDipartimento per l'istruzione.   6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trentoe  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concernel'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizionipreviste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  inbase ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsil'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  dipubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   dellaRepubblica 14 maggio 1985, n. 246.   7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolanonegli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cuicompiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:   a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola  inn.  4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.   6   posizionidirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzionitecnico-ispettive;   c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si  articolain n. 15 uffici dirigenziali  non  generali  e  in  n.  19  posizionidirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzionitecnico-ispettive;   f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  siarticola in n. 8 uffici  dirigenziali  non  generali,  di  cui  n.  1ufficio per la trattazione degli affari riguardanti  l'istruzione  inlingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  ein n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento  dellefunzioni tecnico-ispettive;   g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14uffici dirigenziali non generali e in n.  24  posizioni  dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in  n.7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si  articola  inn.  17  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  27  posizionidirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzionitecnico-ispettive;   l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni  dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola  in  n.11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in  n.16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in  n.15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n.  4uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali nongenerali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;   t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola  in  n.13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenzialinon generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.   8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficioscolastico  regionale,   previa   informativa   alle   organizzazionisindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazionisindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla  contrattazione,adotta, il decreto ministeriale di natura non  regolamentare  per  ladefinizione organizzativa e  dei  compiti  degli  uffici  di  livellodirigenziale  non   generale   istituiti   presso   ciascun   ufficioregionale.».