SENTENZA 04 luglio 2011, n.206Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facolta' per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto gia' risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decretolegislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenzapenale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l'art. 516 delcodice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigentonel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 epubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª seriespeciale, dell'anno 2011. Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudicerelatore Giorgio Lattanzi.
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facolta' per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto gia' risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 516; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decretolegislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenzapenale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l'art. 516 delcodice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigentonel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 epubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª seriespeciale, dell'anno 2011. Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudicerelatore Giorgio Lattanzi.