Pablo Di Lorenzo

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 2 parte


Ritenuto in fatto      1. - Il Giudice di  pace  di  Agrigento,  con  ordinanza  del  23settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n.400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24  e  111della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del«combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura  penale  edell'art.  35  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  normadell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),  nella  partein  cui  non  prevedono  «che,  in  caso  di  modifica  del  capo  diimputazione  nel  corso  del  dibattimento,  anche  quando  la  nuovacontestazione concerna un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale  ovvero  quandol'imputato  abbia   tempestivamente   e   ritualmente   proposto   ladefinizione anticipata del procedimento  in  ordine  alle  originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di  quello  che  puo'  essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto  l'art.  35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione  alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione».     Il rimettente era investito del  processo  nei  confronti  di  unimputato accusato del reato di cui agli artt. 81,  secondo  comma,  e582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesionigiudicate  guaribili  in  cinque  giorni.  Il  giudice  a  quo  avevarigettato la richiesta di definizione anticipata del  procedimento  anorma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato,ritenendo la somma corrisposta alla  persona  offesa  «non  adeguata,allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per imotivi indicati nell'ordinanza letta  nell'udienza  del  24  dicembre2009, alla quale il rimettente si era riportato.     Dopo l'apertura del  dibattimento,  l'ammissione  delle  prove  el'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva  proceduto,  aisensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica  dell'imputazione,contestando all'imputato  lesioni  giudicate  guaribili  in  quindicigiorni.   La    difesa    dell'imputato    aveva    pero'    eccepitol'inammissibilita' della  modifica  dell'imputazione,  in  quanto  lacertificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere statarilasciata dal medico curante e non dal personale  sanitario  di  unastruttura pubblica, era gia' allegata  all'atto  di  querela  ed  eraquindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod.  proc.pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi  nel  corso  dell'istruzionedibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di  decidere  sullaquestione e, a quanto risulta dall'ordinanza di  rimessione,  in  unasuccessiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo  ammissibile  lacontestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente».     La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 en. 530 del 1995 di  questa  Corte,  chiedeva  di  essere  rimessa  intermini allo scopo di effettuare l'offerta  risarcitoria  finalizzataall'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274  del2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs.n. 274 del 2000 esclude che ai  fini  dell'estinzione  del  reato  lacondotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza  di  comparizione,ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sopraindicata.     Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimessoin termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora vengadichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo  cosi'«l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno  amezzo risarcimento, anche  oltre  l'udienza  di  comparizione»,  egliconseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu'conforme alla ratio del procedimento  dinanzi  al  giudice  di  pace,caratterizzato dalla celerita'  del  rito  e,  ove  possibile,  dallaconciliazione tra le parti.