Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n.400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del«combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale edell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a normadell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella partein cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo diimputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuovacontestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quandol'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto ladefinizione anticipata del procedimento in ordine alle originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Il rimettente era investito del processo nei confronti di unimputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesionigiudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice a quo avevarigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento anorma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato,ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata,allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per imotivi indicati nell'ordinanza letta nell'udienza del 24 dicembre2009, alla quale il rimettente si era riportato. Dopo l'apertura del dibattimento, l'ammissione delle prove el'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, aisensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica dell'imputazione,contestando all'imputato lesioni giudicate guaribili in quindicigiorni. La difesa dell'imputato aveva pero' eccepitol'inammissibilita' della modifica dell'imputazione, in quanto lacertificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere statarilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di unastruttura pubblica, era gia' allegata all'atto di querela ed eraquindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod. proc.pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell'istruzionedibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sullaquestione e, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, in unasuccessiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile lacontestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente». La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 en. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa intermini allo scopo di effettuare l'offerta risarcitoria finalizzataall'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs.n. 274 del 2000 esclude che ai fini dell'estinzione del reato lacondotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza di comparizione,ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sopraindicata. Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimessoin termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora vengadichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo cosi'«l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno amezzo risarcimento, anche oltre l'udienza di comparizione», egliconseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu'conforme alla ratio del procedimento dinanzi al giudice di pace,caratterizzato dalla celerita' del rito e, ove possibile, dallaconciliazione tra le parti.
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 2 parte
Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n.400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del«combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale edell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a normadell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella partein cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo diimputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuovacontestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quandol'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto ladefinizione anticipata del procedimento in ordine alle originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Il rimettente era investito del processo nei confronti di unimputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesionigiudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice a quo avevarigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento anorma dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall'imputato,ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata,allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per imotivi indicati nell'ordinanza letta nell'udienza del 24 dicembre2009, alla quale il rimettente si era riportato. Dopo l'apertura del dibattimento, l'ammissione delle prove el'esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, aisensi dell'art. 516 cod. proc. pen., alla modifica dell'imputazione,contestando all'imputato lesioni giudicate guaribili in quindicigiorni. La difesa dell'imputato aveva pero' eccepitol'inammissibilita' della modifica dell'imputazione, in quanto lacertificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere statarilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di unastruttura pubblica, era gia' allegata all'atto di querela ed eraquindi ben nota al pubblico ministero, laddove l'art. 516 cod. proc.pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell'istruzionedibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sullaquestione e, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, in unasuccessiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile lacontestazione, con ordinanza cui (...) si riporta[va] integralmente». La difesa dell'imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 en. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa intermini allo scopo di effettuare l'offerta risarcitoria finalizzataall'estinzione del reato a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del2000. Il giudice, presone atto e considerato che l'art. 35 del d.lgs.n. 274 del 2000 esclude che ai fini dell'estinzione del reato lacondotta riparatoria possa avvenire dopo l'udienza di comparizione,ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sopraindicata. Il rimettente osserva che l'imputato ha chiesto di essere rimessoin termini per effettuare l'offerta risarcitoria e che, qualora vengadichiarata l'illegittimita' delle norme censurate, consentendo cosi'«l'ammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno amezzo risarcimento, anche oltre l'udienza di comparizione», egliconseguirebbe la dichiarazione di estinzione del reato, un esito piu'conforme alla ratio del procedimento dinanzi al giudice di pace,caratterizzato dalla celerita' del rito e, ove possibile, dallaconciliazione tra le parti.