Pablo Di Lorenzo

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 3 parte


La  disciplina  censurata  sarebbe,  secondo  il  rimettente,  incontrasto con l'art. 3 Cost., poiche', consentendo di  accedere  allaprocedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga  contestatofin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente  farebbedipendere  da  un  soggetto  -  il  pubblico  ministero   -   diversodall'imputato  la  possibilita'   di   pervenire   alla   definizioneanticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e untrattamento piu' favorevole di quello conseguente a una condanna.  Ladisciplina  censurata  sarebbe  dunque  irragionevole,  «essendo  unavalutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio,  anchela  sola  scrupolosita'  con  cui  quest'ultimo  assume  le   propriedeterminazioni  in  ordine   all'esercizio   dell'azione   penale   acondizionare il rito da  applicare  e  a  privare  l'interessato  deibenefici connessi ai procedimenti speciali».     L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000,  chesi fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimentirelativi a reati di minore importanza con risparmio  di  tempo  e  dispese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso  delprocedimento  e  l'eventuale  condanna,  ha   come   effetto   tipicol'estinzione del  reato,  sicche'  -  aggiunge  il  rimettente  -  larelativa domanda esprime una modalita' di esercizio  del  diritto  didifesa. Considerate, quindi, la natura e la  funzione  dell'istituto,la preclusione  dell'accesso  ad  esso  nel  caso  in  cui  un  reatosuscettibile di estinzione a norma dell'art. 35 del d.  lgs.  n.  274del  2000   «costituisca   oggetto   di   contestazione   nel   corsodell'istruzione dibattimentale per modifica ai  sensi  dell'art.  516cod. proc. pen., risulta - secondo il rimettente - priva di razionalegiustificazione»;  infatti,   l'avvenuto   superamento   del   limitetemporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui ratio e'quella  di  evitare  che  l'imputato  possa  vanificare   l'attivita'processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esamenon sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia  aun'inerzia allo stesso addebitabile.