La disciplina censurata sarebbe, secondo il rimettente, incontrasto con l'art. 3 Cost., poiche', consentendo di accedere allaprocedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga contestatofin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente farebbedipendere da un soggetto - il pubblico ministero - diversodall'imputato la possibilita' di pervenire alla definizioneanticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e untrattamento piu' favorevole di quello conseguente a una condanna. Ladisciplina censurata sarebbe dunque irragionevole, «essendo unavalutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio, anchela sola scrupolosita' con cui quest'ultimo assume le propriedeterminazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale acondizionare il rito da applicare e a privare l'interessato deibenefici connessi ai procedimenti speciali». L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, chesi fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimentirelativi a reati di minore importanza con risparmio di tempo e dispese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso delprocedimento e l'eventuale condanna, ha come effetto tipicol'estinzione del reato, sicche' - aggiunge il rimettente - larelativa domanda esprime una modalita' di esercizio del diritto didifesa. Considerate, quindi, la natura e la funzione dell'istituto,la preclusione dell'accesso ad esso nel caso in cui un reatosuscettibile di estinzione a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274del 2000 «costituisca oggetto di contestazione nel corsodell'istruzione dibattimentale per modifica ai sensi dell'art. 516cod. proc. pen., risulta - secondo il rimettente - priva di razionalegiustificazione»; infatti, l'avvenuto superamento del limitetemporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui ratio e'quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attivita'processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esamenon sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia aun'inerzia allo stesso addebitabile.
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 3 parte
La disciplina censurata sarebbe, secondo il rimettente, incontrasto con l'art. 3 Cost., poiche', consentendo di accedere allaprocedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga contestatofin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente farebbedipendere da un soggetto - il pubblico ministero - diversodall'imputato la possibilita' di pervenire alla definizioneanticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e untrattamento piu' favorevole di quello conseguente a una condanna. Ladisciplina censurata sarebbe dunque irragionevole, «essendo unavalutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio, anchela sola scrupolosita' con cui quest'ultimo assume le propriedeterminazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale acondizionare il rito da applicare e a privare l'interessato deibenefici connessi ai procedimenti speciali». L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, chesi fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimentirelativi a reati di minore importanza con risparmio di tempo e dispese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso delprocedimento e l'eventuale condanna, ha come effetto tipicol'estinzione del reato, sicche' - aggiunge il rimettente - larelativa domanda esprime una modalita' di esercizio del diritto didifesa. Considerate, quindi, la natura e la funzione dell'istituto,la preclusione dell'accesso ad esso nel caso in cui un reatosuscettibile di estinzione a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274del 2000 «costituisca oggetto di contestazione nel corsodell'istruzione dibattimentale per modifica ai sensi dell'art. 516cod. proc. pen., risulta - secondo il rimettente - priva di razionalegiustificazione»; infatti, l'avvenuto superamento del limitetemporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui ratio e'quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attivita'processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esamenon sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia aun'inerzia allo stesso addebitabile.